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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 118 del 07 dicembre 2017


Regolamento Regionale n. 5 del 06 dicembre 2017

Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.


La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

 

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Ambito di applicazione

  1. L’Azienda Zero, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1), della legge regionale n. 19 del 2016, gestisce gli acquisti centralizzati a favore delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale (SSR) nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, in conformità al d.lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n 50 del 2016 e s.m.i., e svolge altresì le funzioni di Soggetto Aggregatore Regionale ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014.

 

Art. 2
Programmazione biennale

  1. Gli acquisti di beni e servizi gestiti da Azienda Zero nell’ambito delle funzioni assegnatele, sono ricompresi nel piano biennale approvato con provvedimento della Giunta regionale. E’ consentito integrare il suddetto piano con ulteriori acquisti di beni e servizi centralizzati, che risultassero necessari per esigenze successivamente emerse, tramite altro provvedimento della Giunta regionale.

 

Art. 3
Parere della C.R.I.T.E.

  1. Le procedure per l’affidamento di forniture e servizi, nelle gare di interesse delle aziende ed enti del SSR, vengono indette dall’Azienda Zero, previo parere e nel rispetto delle prescrizioni in esso espresse, della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia, (C.R.I.T.E.), salvo i casi di urgenza nell’acquisizione di beni e servizi, previa comunicazione alla Commissione stessa.

 

Art. 4
Struttura competente

  1. L’Azienda Zero gestisce le procedure di gara di cui al presente regolamento tramite la struttura amministrativa appositamente incardinata nell’organizzazione aziendale dotata, per le finalità indicate, della necessaria strumentazione materiale e di adeguato personale qualificato.

 

Art. 5
Subentro nei rapporti giuridici

  1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 19 del 2016 e dell’articolo 32, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, l’Azienda Zero, a decorrere dal 1° gennaio 2018, subentra alla Regione del Veneto:
  1. nelle procedure di gara ancora in essere, indette dall’Unità Organizzativa Acquisti centralizzati SSR – CRAV;
  2. nei rapporti giuridici previsti dalle convenzioni o contratti già stipulati dall’Unità Organizzativa Acquisti centralizzati SSR - CRAV, gestendone i relativi rapporti con ditte o soggetti terzi fino alla loro naturale scadenza;
  3. nei contenziosi giudiziari insorti in ordine alle procedure di gara o ai rapporti convenzionali indicati nei punti precedenti.
  1. Il subentro concerne sia le procedure che i contratti attinenti alle funzioni già svolte dall’Unità Organizzativa Acquisti centralizzati SSR – CRAV, in qualità di Centrale di Committenza per le aziende ed enti del SSR o di Soggetto Aggregatore Regionale.
  2. A tutti i soggetti con cui sono in essere i rapporti giuridici scaturiti dalle convenzioni di cui al presente articolo, dovrà essere comunicato tempestivamente il subentro dell’Azienda Zero alla Regione del Veneto.

 

Art. 6
Funzioni dei gruppi tecnici di gara

  1. Al fine di gestire adeguatamente la fase preparatoria delle procedure di affidamento in capo ad Azienda Zero, è prevista di norma la nomina di Gruppi Tecnici, incaricati della predisposizione del capitolato tecnico e dei criteri di assegnazione dei punteggi, nonché del supporto al R.U.P. nella definizione dei prezzi a base d’asta.
  2. I componenti dei Gruppi Tecnici sono nominati con provvedimento del Direttore Generale di Azienda Zero.
  3. In mancanza di personale tecnico qualificato e disponibile presso Azienda Zero, presso le aziende ed enti del SSR o presso gli altri enti pubblici interessati all’appalto specifico, possono essere nominati quali componenti dei Gruppi Tecnici anche professionisti esterni alle amministrazioni interessate, in possesso dei necessari requisiti di competenza richiesti ed esenti da conflitti d’interesse con l’oggetto specifico degli atti di gara da avviare.
  4. Nei casi di cui al comma 3, è possibile prevedere un compenso specifico e congruo.

 

Art. 7
Composizione delle commissioni giudicatrici

  1. Nelle procedure di aggiudicazione indette dall’Azienda Zero a cui si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero di componenti dispari non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente, e può anche operare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
  2. In attesa dell’emanazione di disposizioni applicative definitive previste dall’articolo 77, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.
  3. I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. Nell’individuare gli esperti vanno considerati i molteplici aspetti sia di carattere tecnico, sia di natura economica ed organizzativa che connotano i beni od i servizi da acquisire.
  4. L’esperienza dovrà essere evincibile dal curriculum dello stesso componente che viene prodotto e valutato in sede d’istruttoria preventiva alla nomina dello stesso componente.
  5. In mancanza di personale tecnico qualificato e disponibile presso Azienda Zero, presso le altre aziende ed enti del SSR o gli altri enti interessati all’appalto specifico, l’Azienda Zero può designare quali componenti anche professionisti esterni alle amministrazioni interessate, in possesso dei necessari requisiti di competenza richiesti ed esenti da conflitti d’interesse con l’oggetto specifico degli atti di gara da avviare.
  6. Nei casi di cui al comma 5 è possibile prevedere un compenso specifico e congruo.

 

Art. 8
Selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici

  1. Scaduti i termini per la presentazione delle offerte nello svolgimento della procedura di gara, il Direttore Generale dell’Azienda Zero, procede alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, individuando anche il componente con funzioni di Presidente. Il decreto, a cui sono allegati i curricula dei componenti già vagliati, è pubblicato nelle forme previste dal d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..
  2. La selezione dei componenti la Commissione Giudicatrice avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, il soggetto selezionato quale commissario di gara non può ricoprire analogo incarico, nell’ambito di procedure di acquisizione di beni e servizi di tipologia coincidente con quella dei beni e servizi oggetto di valutazione, per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, se non per il caso delle procedure necessarie all’aggiudicazione dei lotti andati deserti in precedenti procedure di gara, e nei casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale delle aziende ed enti del SSR e gli altri enti interessati all’appalto specifico.
  3. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 77, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. A tal fine, in sede di prima riunione della Commissione Giudicatrice detti componenti rendono apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette cause di esclusione.

 

Art. 9
Disposizioni comuni relative alle attività dei gruppi tecnici e delle commissioni giudicatrici

  1. Le funzioni svolte dai dipendenti di Azienda Zero, delle aziende ed enti del SSR o degli altri enti pubblici, nominati quali componenti dei Gruppi Tecnici di gara o delle Commissioni Giudicatrici, costituiscono attività istituzionale, in quanto svolte anche nell’interesse delle aziende od enti di appartenenza, senza alcun onere per l’Azienda Zero.
  2. Nei casi di cui al comma 1, gli enti tengono in considerazione l’attività svolta dal proprio personale dipendente, anche in relazione all’entità dell’impegno richiesto e al rispetto della tempistica prevista, ai fini della valutazione del personale medesimo e, quindi, dell’attribuzione delle relative quote di retribuzione di risultato e di produttività.
  3. Allo scopo di rispettare la programmazione stabilita nel piano biennale, i lavori dei Gruppi Tecnici, nonché delle Commissioni Giudicatrici, devono essere conclusi entro il termine assegnato nell’atto di nomina.

 

Art. 10
Nomina del R.U.P.

  1. Per ogni singola procedura di gara gestita da Azienda Zero, il Direttore generale di Azienda Zero nomina, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., un responsabile unico del procedimento (R.U.P.).

 

Art. 11
Funzioni del Comitato dei Direttori Generali

  1. Il Comitato dei Direttori Generali, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2016, esprime parere obbligatorio in ordine all’atto di programmazione biennale di cui all’articolo 2 e ne verifica la realizzazione presentando anche una relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia.
  2. Il Comitato dei Direttori Generali esprime altresì parere in relazione alla nomina dei Gruppi Tecnici e delle Commissioni Giudicatrici.
  3. Il Comitato dei Direttori Generali formula i pareri di cui ai commi 1 e 2 in riferimento alle gare di interesse delle aziende ed enti del SSR.

 

Art. 12
Fondo del Soggetto Aggregatore

  1. Il fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi previsto a favore dei Soggetti Aggregatori, in attuazione dell’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, spetta, dal 1° gennaio del 2018 ad Azienda Zero.
  2. Per quanto riguarda il fondo relativo alle annualità 2015 - 2016 - 2017, relativamente alle somme non impegnate al 31 dicembre 2017 o ad eventuali economie accertate in ordine alle somme già impegnate alla stessa data, sono trasferite dalla Regione del Veneto ad Azienda Zero.
  3. Le modalità di utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite da Azienda Zero.

 

Art. 13
Decorrenza

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.

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Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2017

Luca Zaia


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(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 27 novembre 2017, pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

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