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Materia: Sanità e igiene pubblica
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 155 del 12 novembre 2021
Influenza Aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione stabilite dalla OPGR n. 151, del 08 novembre 2021.
Con il presente provvedimento vengono ampliate le misure restrittive stabilite dalla OPGR n. 151, del 08 novembre 2021 a seguito del rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) in allevamenti della provincia di Verona.
Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n .267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 22/10/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all’Adige (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 27/10/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Ronco all’Adige (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 03/11/2021 avente per oggetto “Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di San Bonifacio (VR) e nel Comune di Nogara (VR)”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 avente per oggetto “Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito dell’evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica in provincia di Verona”;
VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento della provincia di Verona;
CONSIDERATO indispensabile ampliare la zona di sorveglianza stabilita con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 a causa dell’insorgenza di nuovi focolai, la cui zona di restrizione ricade nel territorio di Comuni in precedenza non interessati dalla misure di controllo;
RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
RITENUTO necessario, a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica istituire un’unica zona di sorveglianza che comprenda il territorio della provincia di Verona a sud dell’Autostrada A4 e ad est dell’Autostrada A22;
VISTO il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico (nota del Ministero della Salute prot. n. 27131 del 22/12/2014) che prevede la costituzione di una Unità di Crisi Regionale per la gestione delle epizoozie;
PRESO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 è stata istituita l’Unità di Crisi regionale per l’influenza aviaria, con sede operativa presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
1. La zona di sorveglianza che comprenda il territorio della provincia di Verona a sud dell’Autostrada A4 e ad est dell’Autostrada A22, istituita con OPGR 151/2021, è ampliata di un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio, includendo gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:
a. Comune di Montagnana (PD): 056PD022, 056PD048, 056PD086;
b. Comune di Urbana (PD): 095PD008;
c. Comune di Alonte (VI): 003VI029, 003VI801, 003VI802, 003VI803;
d. Comune di Gambellara (VI): 043VI600;
e. Comune di Lonigo (VI): 052VI052, 052VI062, 052VI801, 052VI802, 052VI803, 052VI804, 052VI805, 052VI806, 052VI808, 052VI810, 052VI811, 052VI812, 052VI814, 052VI816;
f. Comune di Montebello Vicentino (VI): 060VI057, 060VI057, 060VIW00;
g. Comune di Montorso Vicentino (VI): 068VI054;
h. Comune di Orgiano (VI): 075VI610;
i. Comune di Sarego (VI): 098VI005, 098VI005, 098VI052, 098VI052, 098VI052, 098VI052, 098VI803, 098VI804, 098VI806, 098VI807, 098VI810, 098VI810;
j. Comune di Cazzano Tramigna (VR): 024VR003, 024VR004;
k. Comune di Colognola ai Colli (VR): 028VR010, 028VR014;
l. Comune di Illasi (VR): 039VR003, 039VR005, 039VR006, 039VR009, 039VR010, 039VR016, 039VR017, 039VR019, 039VR021, 039VR039;
m. Comune di Lavagno (VR): 042VR002, 042VR005, 042VR005, 042VR008, 042VR008, 042VR011, 042VR013, 042VR033;
n. Comune di Mezzane di Sotto (VR): 047VR004, 047VR004, 047VR005, 047VR017, 047VR020, 047VR023, 047VR024, 047VR025;
o. Comune di Montecchia di Crosara (VR): 049VR006;
p. Comune di Monteforte d’Alpone (VR): 050VR007;
q. Comune di San Martino Buon Albergo (VR): 073VR007, 073VR008, 073VR012, 073VR022, 073VR186;
r. Comune di Soave (VR): 081VR011, 081VR013, 081VR023, 081VR023, 081VR024;
s. Comune di Verona: 091VR038, 091VR048, 091VR048, 091VR074, 091VR082, 091VR090, 091VR108, 091VR113, 091VR127, 091VR159, 091VR171, 091VR172, 091VR199, 091VR252, 091VR317, 091VR327, 091VR399, 091VR595, 091VR811;
2. L’adozione delle misure come di seguito specificate:
Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):
Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
c) in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
VI. uova destinate alla distruzione;
d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
h) il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell’Azienda ULSS competente che lo richiede;
i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell’Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina;
j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;
k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
3. di prevedere che le misure della presente Ordinanza restano in vigore fino al completamento delle operazioni di estinzione del focolaio;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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