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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 142 del 26 ottobre 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 22 ottobre 2021

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all'Adige (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5 in un allevamento nel Comune di Ronco all’Adige (VR).

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n .267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie; 

VISTE le comunicazioni da parte dell’IZS delle Venezie del 19/10/2021, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di Ronco all’Adige (VR);

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. L’istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dall’allevamento sede di focolaio, codice aziendale 064VR062, sito nel Comune di Ronco all’Adige (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

a. Comune di Ronco All’Adige (VR): 064VR062, 064VR062, 064VR118, 064VR080, 064VR095,064VR102, 64VR021, 064VR005, 064VR005, 064VR082, 064VR082, 064VR067, 064VR067, 064VR069, 064VR115, 064VR074, 064VR111, 064VR092, 064VR003, 064VR094, 064VR097, 064VR096, 064VR084, 064VR073, 064VR076; 064VR087;

b. Comune di Oppeano (VR): 055VR107;

 2. L’istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall’allevamento sede di focolaio, codice aziendale 064VR062, sito nel Comune di Ronco all’Adige (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

a. Comune di Albaredo d’Adige (VR): 002VR144, 002VR142, 002VR083, 002VR062, 002VR066, 002VR044, 002VR042, 002VR058, 002VR038, 002VR052, 002VR078, 002VR008, 002VR143, 002VR060, 002VR015, 002VR059, 002VR041, 002VR098, 002VR020, 002VR069, 002VR056, 002VR064, 002VR063, 002VR048;

b. Comune di Arcole (VR): 004VR024, 004VR001, 004VR005, 004VR005, 004VR003, 004VR003, 004VR003, 004VR003;

c. Comune di Belfiore (VR): 007VR002, 007VR035, 007VR004, 007VR003, 007VR012;

d. Comune di Bonavigo (VR): 009VR0062;

e. Comune di Bovolone (VR): 012VR060, 012VR066, 012VR075, 012VR110, 012VR063;

f. Comune di Caldiero (VR): 017VR003, 017VR004, 017VR005, 017VR013, 017VR013, 017VR006;

g. Comune di Colognola ai Colli (VR): 028VR002; 028VR029;

h. Comune di Isola Rizza (VR): 041VR096; 041VR095; 041VR097; 041VR074; 041VR079; 041VR075; 041VR084, 041VR092, 041VR091, 041VR076, 041VR088, 041VR081, 041VR085, 041VR109, 041VR098, 041VR110, 041VR082, 041VR115, 041VR115, 041VR115, 041VR112, 041VR077, 041VR089, 041VR078, 041VR100, 041VR102, 041VR073;

i. Comune di Oppeano (VR): 055VR100, 055VR110, 055VR098, 055VR097, 055VR106, 055VR085, 055VR088, 055VR099, 055VR101;

j. Comune di Palù (VR): 056VR018, 056VR017, 056VR013, 056VR013, 056VR016;

k. Comune di Ronco all’Adige (VR): 064VR088, 064VR004, 064VR061, 064VR048, 064VR019, 064VR120, 064VR071, 064VR108, 064VR079, 064VR070, 064VR112, 064VR121, 064VR063, 064VR093;

l. Comune di Roverchiara (VR): 065VR106, 065VR035, 065VR131, 065VR066, 065VR014, 065VR019, 065VR058, 065VR075, 065VR082, 065VR067, 065VR067, 065VR084, 065VR091, 065VR073, 065VR068, 065VR068, 065VR068, 065VR080, 065VR065, 065VR072, 065VR070, 065VR081, 065VR093, 065VR028, 065VR105, 065VR088, 065VR062;

m. Comune di San Bonifacio (VR): 069VR059, 069VR059, 069VR016, 069VR015, 069VR055, 069VR071, 069VR013, 069VR101;

n. Comune di San Martino Buon Albergo (VR): 073VR170, 073VR001, 073VR001;

o. Comune di San Pietro di Morubio (VR): 075VR005, 075VR037, 075VR030;

p. Comune di Veronella (VR): 092VR016, 092VR014, 092VR032, 092VR001,092VR017;

q. Comune di Zevio (VR): 097VR118, 097VR174, 097VR009, 097VR009, 097VR009, 097VR106, 097VR106, 097VR099, 097VR099, 097VR100, 097VR098, 097VR101, 097VR148, 097VR120, 097VR120, 097VR120, 097VR116, 097VR119, 097VR113, 097VR113, 097VR124, 097VR124;

r. Comune di Zimella (VR): 098VR043, 098VR043, 098VR022, 098VR034,098VR051;

 3. L’adozione delle misure come di seguito specificate:

A) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;

b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;

c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

 B) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

b) le carcasse sono distrutte quanto prima;

c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;

d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;

e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell' azienda;

f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;

g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;

i) sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

j) è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse;

l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

m) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;

n) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;

o) in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:

I) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

II) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

III)  il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

IV)  il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;

V)  può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.

 C) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

c)  in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;

II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione;

d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h) il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell’Azienda ULSS competente che lo richiede;

i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell’Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina;

j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;

k) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili.

4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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