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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 156 del 24 novembre 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
Il Presidente
Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 24 novembre 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 73.354, 2336 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 300 ricoverati positivi in terapia intensiva, in rilevante incremento rispetto alle più recenti rilevazioni, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 9-15 novembre 2020
(aggiornati al 18 novembre 2020) registrano:
- Casi totali: 108260 | Incidenza cumulativa: 2205.92 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 9/11-15/11: 20207 | Incidenza: 411.74 per 100000
- Rt: 1.23 (CI: 1.12-1.4) [medio 14gg]
Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato “Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;
Ritenuto di disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione;
Vista l’“Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992”, stipulato il 28.10.2020, il quale prevede, all’art. 3, che “Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l’accertamento diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall’Azienda/Agenzia”;
Visto il “Protocollo d’intesa” approvato in sede di comitato regionale della medicina generale in data 30/10/2020;
Visto il protocollo d’intesa approvato in sede di comitato regionale della pediatria di libera scelta in data 19/11/2020;
Ritenuto di attribuire espressamente alle disposizioni del medico di medicina generale e dei pediatri di libera scelta previste dai protocolli suddetti valore di disposizione della quarantena agli effetti dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio e con sostituzione di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
La presente ordinanza ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;
Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall’ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
Sono prorogate fino al 4 dicembre 2020 l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020, fatta eccezione per quanto previsto dalla lett. A) del dispositivo dell’ordinanza stessa, e la lett. B) dell’ordinanza n. 145 del 26.10.2020.
Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.
Fatto salvo quanto previsto nella parte dispositiva, la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
(seguono allegati)
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