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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 178 del 24 novembre 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 156 del 24 novembre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 24 novembre 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 73.354, 2336 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 300 ricoverati positivi in terapia intensiva, in rilevante incremento rispetto alle più recenti rilevazioni, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale  di  825  posti  di  terapia  intensiva  disponibili  per  contagio  Covid-19, con conseguente  adeguatezza, allo stato, dell’offerta  di  strutture  sanitarie  pubbliche per  far  fronte  ad  ogni  esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana  9-15 novembre 2020

(aggiornati al 18 novembre 2020) registrano:

- Casi totali: 108260 | Incidenza cumulativa: 2205.92 per 100000

- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 9/11-15/11: 20207 | Incidenza: 411.74 per 100000

- Rt: 1.23 (CI: 1.12-1.4) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato “Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale” che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;

Ritenuto di disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione;

Vista l’“Ipotesi  di  accordo  collettivo  nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992”, stipulato il 28.10.2020,  il  quale prevede,  all’art.  3,  che  “Per  evitare  che  l’attività  di  indagine epidemiologica  con  il  tracciamento  dei  contatti  (contact  tracing)  e  l’accertamento diagnostico   per   l’identificazione   rapida   dei   focolai,   l’isolamento   dei   casi   e l’applicazione  delle  misure  di  quarantena  gravino  esclusivamente  sui  Dipartimenti  di Sanità  Pubblica  è  disposto  il  coinvolgimento  dei  medici  di  medicina  generale  per  il rafforzamento  del  servizio  esclusivamente  per  l’effettuazione  dei  tamponi  antigenici rapidi   o   di   altro   test   di   sovrapponibile   capacità   diagnostica,   sulla   base   delle autorizzazioni   delle   competenti   autorità   sanitarie   che   si   rendesse   disponibile dall’Azienda/Agenzia”;

Visto  il “Protocollo d’intesa” approvato in sede di comitato regionale della medicina generale  in  data  30/10/2020;

Visto il protocollo d’intesa approvato in sede di comitato regionale della pediatria di libera scelta in data 19/11/2020;

Ritenuto di attribuire  espressamente  alle  disposizioni del  medico  di  medicina generale e dei pediatri di libera scelta previste dai protocolli suddetti valore di disposizione della quarantena agli effetti dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con  ogni conseguenza sul piano   sanzionatorio  e con sostituzione   di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

  1. Misure di carattere generale e relative agli esercizi  di commercio al dettaglio
  1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; l’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
  1. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree;
  1. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
  1. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
  1. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;
     
  2. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
     
  3. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
  1. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.
  1. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
  1. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti.
  1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;
  1. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:
  1. esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
     
  2. esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
     
  3. esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
  1.  Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.
  1.  Al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:
  1. è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9);
     
  2. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

  1.  Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
  1.  Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
  1.  La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

  1. Misure riguardanti i medici di medicina generale
  1. I medici  di  medicina  generale  operanti  in  Regione del  Veneto  applicano obbligatoriamente  le  disposizioni, ad  essi  relative, del  protocollo  approvato  dal Comitato  regionale  della  medicina  generale  in  data  30.10.2020  e  riprodotto nell’allegato 1 della presente ordinanza.
  1. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente,  per  quanto  di  competenza,  il suddetto protocollo.
  1. La  disposizione  della  misura  della  quarantena  prevista  dai  primi  due  interlinea del punto 2) del protocollo di cui all’allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone  rapido  sostituisce la  disposizione  del  SISP-Servizio  di  igiene  e  sanità pubblica e vale agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1,  comma  6 e  7 del  decreto  legge  33  del  2020, nonché  agli  effetti  del  regime lavorativo.
  1. Il  rispetto  da  parte  dei  medici  di  medicina  generale  delle  disposizioni  ad esso relative del protocollo di cui all’allegato 1) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo  collettivo  nazionale  per  la disciplina dei  rapporti  con  i  medici di  medicina  generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs.  n.  502  del  1992  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  I Direttori Generali  delle  Aziende  Ulss  competenti  in  relazione  al  singolo  medico  di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto

 

  1. Misure relative ai pediatri di libera scelta
  1. I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020, riprodotto nell’allegato 2) della presente ordinanza;
  1. Le  Aziende  Ulss  applicano  obbligatoriamente,  per  quanto  di  competenza,  il suddetto protocollo.
  1. La disposizione della quarantena da parte del pediatra di libera scelta adottata in conformità al protocollo vale agli effetti dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con  ogni conseguenza sul piano   sanzionatorio  e con sostituzione   di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale e ad ogni altro effetto giuridicamente rilevante;
  1. Il  rispetto  da  parte  dei  pediatri di libera scelta delle  disposizioni  ad essi relative del protocollo di cui all’allegato 2) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo  collettivo  nazionale  per  la disciplina dei  rapporti  con  i  medici di  medicina  generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs.  n.  502  del  1992  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  I  Direttori Generali  delle  Aziende  Ulss  competenti  in  relazione  al  singolo  medico  di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto

 

  1. Ulteriori disposizioni
  1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 9, lett. mm), DPCM 3.11.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle limitazioni di cui alla disposizione predetta.
  1. Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica

 

  1. Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall’ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

Sono prorogate fino al 4 dicembre 2020 l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020, fatta eccezione per quanto previsto dalla lett. A) del dispositivo dell’ordinanza stessa, e la lett. B) dell’ordinanza n. 145 del 26.10.2020.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Fatto salvo quanto previsto nella parte dispositiva, la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

156_OPGR_2020_11_24_N0156_All_1_434956.pdf
156_OPGR_2020_11_24_N0156_All_2_434956.pdf

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