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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 81 del 29 maggio 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 55 del 29 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 29 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 137 ricoverati positivi e 274 negativizzati, per un totale di 411 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a solo 7 ricoveri in terapia intensiva, in numero di 20 il 17 maggio 2020, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 1849, pari a 8601 unità il 30 aprile 2020 e 1834 in isolamento domiciliare;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all’interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell’art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed infine permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, …, informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

Visto il DPCM 17 maggio 2020, che ha consentito lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

Viste le proprie ordinanze n. 48 del 17 maggio 2020 e n. 50 del 23 maggio 2020, con le quali sono stati disciplinati gli spostamenti personali e consentite determinate attività economiche e sociali nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l’esercizio, nonché aggiornate le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 23 maggio 2020;

Viste le linee guida per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0/17, con i relativi allegati, costituiti da schema di dichiarazione di impegno al rispetto delle linee guida e da schema di patto di responsabilità reciproca, elaborate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto;

Viste le linee guida sulla gestione delle strutture residenziali sociosanitarie, trasmesse dal direttore sanitario f.f. di Azienda Zero in data 28 maggio 2020;

Vista la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’art. 1, comma 14, d.l. 33/20;

Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, inviato dal predetto Ministero della Salute in data 28 maggio 2020 e relativo alla settimana 18-24 Maggio 2020, aggiornato al 26 maggio 2020 e con valutazioni aggiornate al 28 maggio 2020, indica, per quanto riguarda la valutazione relativa all’aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali, una incidenza bassa-livello 2;

Ritenuto, sulla base dei suddetti dati, che la situazione epidemiologica sia compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza agli effetti dell’art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33 del 2020;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

  1. SPOSTAMENTI INDIVIDUALI

  1. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

  1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.

  1. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.

  1. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

  1. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

  1. ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

  1. Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all’allegato 1):

  1. ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering);
  2. stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;

  3. strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;

  4. servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)

  5. commercio al dettaglio;

  6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell’usato);

  7. uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);

  8. piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);

  9. palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);

  10. manutenzione del verde;

  11. musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);

  12. strutture turistico-ricettive all’aria aperta;

  13. rifugi alpini;

  14. attività fisica all’aperto;

  15. noleggio veicoli e altre attrezzature;

  16. informatori scientifici del farmaco;

  17. aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;

  18. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);

  19. formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);

  20. parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);

  21. strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);

  22. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;

  1. In caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;

  1. Le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;

  1. Dal 1° giugno 2020, i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d’età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2, con gli schemi non vincolanti annessi all’allegato;

  1. Per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;

  1. In conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;

  1. A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie minima per ombrellone è di 12 metri quadrati;

  1. Nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all’allegato 3); sono fatte salve disposizioni più restrittive delle singole strutture.

  1. EFFICACIA TEMPORALE

  1. Fatte salve le specifiche previsioni di cui alla lettera B), la presente ordinanza ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020;

  1. La presente ordinanza sostituisce le precedenti in vigore.

  1. DISPOSIZIONI FINALI

  1. La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;

  1. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  1. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;

  1. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  1. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

OPGR_55_2020_Allegato1_421529.pdf
OPGR_55_2020_Allegato2_421529.pdf
OPGR_55_2020_Allegato3_421529.pdf

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