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Scarica versione stampabile Ordinanza del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 70 del 17 maggio 2020


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Note per la trasparenza

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 16 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 290 ricoverati positivi e 280 negativizzati (totale 570), oltre a solo 20 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 4162 unità (8601 unità il 30.4.2020) e 4196 in isolamento;

Rilevato che la Regione del Veneto è definita, alla data odierna e in attesa dei dati aggiornati, a basso rischio dal documento del Ministero della Salute sul monitoraggio sul contagio;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all’interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell’art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

Ritenuto che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 14, d.l. 33/20, valgano per le attività non già consentite alla data del 17 maggio 2020 sulla base del d.l. 19 del 2020 e del DPCM 26.4.2020, oltreché delle ordinanze regionali attuative, salva la possibilità che tali attività già autorizzate vengano nel tempo sottoposte a protocolli e linee guida nazionali e/o regionali;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 16.5.2020 e riguardanti le seguenti attività non consentite fino al 17 maggio 2020:

a. ristorazione
b. 
attività turistiche (balneazione)
c. 
strutture ricettive
d. 
servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
e. 
commercio al dettaglio
f. 
commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
g. 
uffici aperti al pubblico
h. 
piscine
i. 
palestre
j. 
manutenzione del verde
k. 
musei, archivi e biblioteche;

Viste le linee guida elaborate dalle competenti strutture regionali in materia di:

a) campeggi;
b) 
impianti sportivi;
c) 
rifugi alpini;
d) 
impianti a fune;

Ritenuto che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all’ampliamento delle attività ammesse;

Ritenuto in particolare che le riportate evidenze sull’andamento del contagio in Veneto dimostrano, a fronte dell’ulteriore ripresa di attività a partire dal 4.5.2020, come siano prevalenti, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

Rilevato che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettive;

Ritenuto di consentire dal 18.5.2020 tutte le attività già autorizzate al 17 maggio 2020 e in aggiunta, le attività oggetto delle linee guida sopra richiamate nel rispetto di tali linee guida;

Ritenuto di disciplinare in modo specifico l’attività di tirocinio professionale e altre attività scolastiche e formative professionali;

Viste le linee guida elaborate dalla direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell’Area Sanità e Sociale, trasmesse con nota del 16.5.2020, a seguito di validazione da parte della task force regionale istituita con ddr n. 3 del 30.1.2020;

Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;

Visto il D.P.C.M. 26.4.2020;

Visto lo schema di D.P.C.M. trasmesso il 17 maggio 2020 dalla Presidenza del Consiglio alle ore 17, che richiama, tra gli altri, come contenuto del proprio allegato 17, le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

Viste le analisi svolte, come da comunicazione in data 17 maggio 2020, dal direttore della direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell’Area Sanità e Sociale, per le quali, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute, come già sopra sottolineato, la situazione epidemiologica della Regione del Veneto va qualificata come a basso rischio e le attività oggetto della disciplina di cui alle già richiamate linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, alla luce di tali dati, si presentano come compatibili con la situazione epidemiologica e tali da non incidere, alla luce delle evidenze scientifiche, sulla diffusione del contagio a condizione che le attività stesse siano svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui alle linee di indirizzo suddette;

Ritenuto che siano state pertanto accertate le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee di indirizzo con la situazione epidemiologica regionale;

Acquisito il parere favorevole del Comitato scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" costituito con DGR. 2 marzo 2020, n. 269;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;

2. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;

c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;

 B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI

1. è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;

2. è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;

3. è ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

4. l’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;

5. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

C) ATTIVITA’ ECONOMICHE

a) E’ consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze fino al 17.4.2020 nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del DPCM 26.4.2020;

b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell’allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:

1. ristorazione

ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering – v. linee guida di cui all’allegato 1);

2. stabilimenti balneari

stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere – v. linee guida di cui all’allegato 1);

3. strutture ricettive

alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – v. linee guida di cui all’allegato 1);

4. rifugi alpini

qualsiasi struttura montana –v. linee guida di cui all’allegato 2);

5. campeggi

strutture turistiche all’aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, - v. linee guida di cui all’allegato 2);

6. servizi alla persona

parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali – v. linee guida di cui all’allegato 1);

7. commercio al dettaglio

ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica –v. linee guida di cui all’allegato 1);

8. commercio al dettaglio su aree pubbliche

mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti;

9. uffici aperti al pubblico

tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 – v. linee guida di cui all’allegato 1);

10. autoscuole

corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole (v. linee guida di cui all’allegato 1) nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso;

11. Attività di produzione teatrale

Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico –v. allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici;

12. piscine

piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.– v. linee guida di cui all’allegato 1);

13. palestre

palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) – v. linee guida di cui all’allegato 1);

14. impianti sportivi;

tutti gli impianti sportivi all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione - v. linee guida di cui all’allegato 2);

15. manutenzione del verde

Manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali –v. linee guida di cui all’allegato 1);

16. musei, archivi e biblioteche

Strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche –v. linee guida di cui all’allegato 1);

17. parchi zoologici e riserve naturali

gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili – v. linee guida relative alle strutture ricettive di cui all’allegato 1);

18. trasporto di persone mediante impianti a fune

funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna - v. linee guida di cui all’allegato 2);

19. attività non specificamente indicate

le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell’allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020;

D) ATTIVITA’ SOSPESE

Sono sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;

E) ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO

Al fine di consentire, nell’immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;

F) TIROCINIO PROFESSIONALE

È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare - nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale - ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche, e del DPCM 26 aprile 2020.

Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti.

G) ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI

1. E’ consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

2. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto di protocolli di sicurezza e delle indicazioni operative definite appositamente.

3. Sono consentiti, ad integrazione del punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 5 del DPCM 26.4.2020.

H) FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni;

I) CIMITERI

I riti funebri, ove non regolati dalla lettera predetta, devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione;

J) Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020;

Disposizioni finali

K) La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;

L) La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

M) È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;

N) Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

O) Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

Opgr_48_2020_allegato_1_420370.pdf
Opgr_48_2020_allegato_2_420370.pdf

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