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Bur n. 58 del 28 aprile 2023


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 26 aprile 2023

Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Finalità.

1.   La presente legge promuove la diffusione e l’impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che abbiano meno di quindici dipendenti, con servizi aperti al pubblico.
 

Art. 2
Modalità attuative.

1.   Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le amministrazioni destinatarie delle disposizioni contenute nella presente legge secondo un ordine di priorità che tiene conto dell’ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso.

2.   La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le modalità per l’installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

3. Non appena sarà adottato il decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021 n. 116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici” la Giunta regionale provvederà ad adeguare il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.

4.   Entro sessanta giorni da quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale predispone un avviso a cui possono partecipare tutti i soggetti individuati dalla presente legge, in base al quale richiedere un contributo per l’acquisto dei DAE.

5.   Per le procedure di acquisto dei DAE i soggetti beneficiari, secondo i requisiti richiesti, si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalla centrale di committenza regionale, in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni.

6.   Il contributo regionale per l’acquisto del DAE sarà comunque quantificato nel limite massimo di euro 1.000,00 per ogni soggetto richiedente.

Art. 3
Obblighi dei soggetti beneficiari.

1.   La Giunta regionale individua, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni statali e regionali, un regolamento tipo al quale si devono attenere gli enti territoriali nel redigere, entro i successivi novanta giorni, i regolamenti per l’installazione nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.

2.   Il regolamento tipo, previsto dal comma 1 del presente articolo, disciplina anche la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema regionale di emergenza urgenza “118” e l’individuazione di un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 della presente legge.

3.   I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in apposite teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.


Art. 4
Formazione e campagna di sensibilizzazione.

1.   La Giunta regionale disciplina, ai sensi della normativa vigente, i corsi di formazione svolti dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP) per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego extraospedaliero dei dispositivi DAE.

2.   Per sensibilizzare e promuovere la formazione, la Regione del Veneto avvalendosi della Fondazione SSP, anche con la collaborazione delle aziende ULSS, organizza giornate informative e dimostrative sull’utilizzo dei DAE.

 

Art. 5
Clausola valutativa.

1.   Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 6
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 aprile 2023

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Modalità attuative.

Art. 3 - Obblighi dei soggetti beneficiari.

Art. 4 - Formazione e campagna di sensibilizzazione.

Art. 5 - Clausola valutativa.

Art. 6 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_07_2023_501657.pdf

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