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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. L’articolo 29 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così modificato:
a) al comma 1 le parole: “anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.” sono sostituite dalle parole: “, nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.”; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all’impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte.”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 5 luglio 2022
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”. Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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