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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”.
1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita: “Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: “delle Associazioni dei volontari” sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: “di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate”.
Art. 2 Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 maggio 2021
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”.
Art. 2 - Invarianza della spesa.
Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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