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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
“6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.
6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.”.
2. La rubrica dell’articolo 34 è così modificata: “Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 maggio 2021
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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