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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica dell’articolo 27 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “studenti portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “studenti con disabilità”.
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “portatori di handicap”, “disabili” e “persone handicappate” sono sostituite con le seguenti: “persone con disabilità”.
3. All’articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “Ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “Alle persone con disabilità”.
4. All’articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole “ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “alle persone con disabilità”.
Art. 2 Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell’articolo 3.”.
Art. 3 Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
1. L’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.
Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 5 maggio 2021
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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