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Bur n. 62 del 11 giugno 2019


LEGGE REGIONALE  n. 20 del 06 giugno 2019

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.

1.   Al comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi diffusi”.

2.   Dopo il comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d’uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l’edificio principale.”.

 

Art. 2
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 giugno 2019

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_20_2019_395724.pdf

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