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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati; b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 dicembre 2017
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017”. Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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