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Bur n. 95 del 08 novembre 2013


LEGGE REGIONALE  n. 27 del 07 novembre 2013

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013).

Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali


Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea", con la presente legge detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

 

TITOLO II
Adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa statale di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno


Art. 2
Oggetto

1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Titolo, adegua la propria legislazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"".

CAPO I
Disposizioni in materia di commercio


Art. 3
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 14" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, di seguito denominata SCIA".

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è inserito il seguente:

"3 bis. Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3, il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.".

4. All’alinea del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e successive modificazioni le parole: "assoggettata alla autorizzazione di cui all’articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis".

 

Art. 4
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Le lettere m) e n) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, sono abrogate.

 

Art. 5
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. L’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 4
Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e successive modificazioni.

2. Al fine dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni.

3. L’indicazione dell’eventuale persona preposta all’attività nominata, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 o della presentazione della SCIA di cui agli articoli 8 bis e 9, è comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell’esercizio unitamente all’autorizzazione o alla SCIA.

4. All’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.

5. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania" e successive modificazioni.

6. Con riferimento ai corsi di formazione professionale per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed agli eventuali corsi di aggiornamento per coloro che esercitano l’attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari, la Giunta regionale definisce:

a) le modalità di organizzazione;
b) i requisiti di accesso, anche alle prove finali;
c) la durata;
d) le materie, con particolare riferimento alle normative relative alla salute, all’informazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nonché alla tutela ed informazione del consumatore.

7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale sente le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell’ANCI regionale.

8. I corsi di cui al comma 6 sono realizzati anche tramite convenzioni con soggetti accreditati per la formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.

9. Fino all’approvazione delle disposizioni di cui al comma 6, i corsi vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.".

 

Art. 6
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento verso e all’interno delle medesime zone.".

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"2. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.".

3. Al comma 8 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della comunicazione di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai commi 1 e 2".

 

Art. 7
Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela

1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta alla presentazione di SCIA, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. È altresì soggetto a SCIA il trasferimento all’interno o verso le medesime zone.

2. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:

a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e sorvegliabilità e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici.".

 

Art. 8
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990" sono sostituite dalla seguente: "SCIA".

2. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è abrogata.

3. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. La SCIA è presentata al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività di somministrazione.".

4. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "Nella dichiarazione di cui al comma 1 l’interessato dichiara:" sono sostituite dalle seguenti: "Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:".

5. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituita dalla seguente:

"a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1;".

6. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è inserita la seguente:

"a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti;".

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è inserito il seguente:

"3 bis. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.".

8. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "nella dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "nella SCIA".

 

Art. 9
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. La rubrica dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituita dalla seguente: "Somministrazione temporanea di alimenti e bevande".

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"1. L’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.".

3. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e successive modificazioni, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 8 bis, comma 4, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.".

4. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.".

5. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"4. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque non può avere durata superiore ai trenta giorni consecutivi.".

 

Art. 10
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"1. All’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis.".

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è abrogato.

 

Art. 11
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, le parole: "alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis".

2. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"2. Per l’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è necessario:

a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1, nonché dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti, e il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità;
b) la presentazione della SCIA al comune competente per territorio contenente l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati.".

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Nei casi di cui al comma 2, per l’installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un’unica SCIA.

2 ter. L’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi ai sensi del comma 2 è aggiornata annualmente tramite comunicazione al comune.".

 

Art. 12
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. L’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 15
Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 8 e 8 bis per atto tra vivi o a causa di morte è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 64, commi 1 e 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni.

2. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio il titolo abilitativo di subingresso è valido fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell’esercizio può presentare una nuova SCIA per subingresso purché in presenza dei requisiti di cui all’articolo 4. Il proprietario decade dal titolo abilitativo se entro il termine di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 l’attività non è ancora iniziata.

3. Nel caso di morte del legale rappresentante o dell’eventuale persona preposta all’attività, i soci, purché in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, possono continuare l’attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio. Entro il termine di centottanta giorni dall’apertura della successione, salvo che il comune non conceda una proroga, qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili all’interessato, deve essere presentata al comune idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

4. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande può continuare l’attività alle stesse condizioni del dante causa previa presentazione della SCIA. Entro novanta giorni dal conferimento, deve essere dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell’attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività.

5. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o dell’eventuale persona preposta all’attività ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni, il cessionario può continuare senza interruzioni, previa comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio, l’attività alle stesse condizioni del dante causa, purché entro novanta giorni dall’atto di cessione documenti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell’attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a quello di cui all’articolo 64, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività.

6. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un’attività di cui all’articolo 9, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA al comune competente entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l’obbligo del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici ai sensi dell’articolo 13.".

 

Art. 13
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. L’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 17
Decadenza, sospensione e revoca

1. I titoli abilitativi di cui all’articolo 8, comma 1 e 8 bis decadono nei casi stabiliti dall’articolo 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall’inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l’attività autorizzata ai sensi dell’articolo 8 o l’attività di cui agli articoli 8 bis e 9 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3. Quando il titolare dell’esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui all’articolo 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui agli articoli 8 bis e 9.".

 

Art. 14
Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. L’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è abrogato.

 

Art. 15
Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"1. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi" e successive modificazioni, nonché la chiusura dell’esercizio.".

2. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"2. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la presentazione della SCIA, ovvero quando è disposta la sospensione dell’attività, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.".

3. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, la parola: "e" è sostituita dalla seguente: "o".

 

Art. 16
Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è abrogata.

 

Art. 17
Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trova applicazione la vigente normativa statale, in quanto compatibile.".

 

CAPO II
Disposizioni in materia di artigianato

 

Art. 18
Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell’attività di estetista" e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: "Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.".

 

Art. 19
Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore" e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: "ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.".

 

Art. 20
Modifica all’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)"

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori, destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.".

 

TITOLO III
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

 

Art. 21
Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento dell’efficienza energetica, costituisce una parte importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

2. La Regione, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e in conformità al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e successive modificazioni e al Piano energetico regionale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", promuove il ricorso all’energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di raggiungere la quota minima assegnata dallo Stato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome".

3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli stessi.

 

Art. 22
Principi e criteri direttivi

1. La Giunta regionale nell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
b) assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;
c) disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità" e successive modificazioni e dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
d) prevedere che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;
e) prevedere che l’autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute;
f) prevedere che l’autorizzazione unica, che deve contenere anche l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell’impianto, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;
g) disporre con l’autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l’impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
h) disciplinare l’impegno del proponente alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
i) disciplinare le ipotesi per il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni per gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico;
j) disciplinare i tempi per l’attivazione degli impianti autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;
k) valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto esistente.

2. L’ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011".

3. La disciplina del regolamento di cui all’articolo 21 non si applica alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso; è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere espressamente l’applicazione della nuova disciplina.

4. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei titoli abilitativi rilasciati per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili di propria competenza nonché copia dei provvedimenti di diniego.

 

Art. 23
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 7 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del Veneto";
b) la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili";
c) l’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici".

 

TITOLO IV
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

 

Art. 24
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le parole: "alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta regionale".

 

Art. 25
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, la parola: "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "europee".

 

Art. 26
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, la parola: "comunitari" è soppressa.

 

Art. 27
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: "è trasmessa" sono inserite le seguenti: "immediatamente per posta certificata" e la parola "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "europee".

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.".

 

Art. 28
Modifica all’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 alla fine del primo periodo è inserito il seguente: "Contestualmente alla notifica è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.".

 

Art. 29
Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, è inserito il seguente:

"Art. 12 bis
Procedure di recupero

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea", ove necessario, disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal beneficiario.".

 

Art. 30
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: "Comitato tecnico" sono inserite le parole: "di valutazione" e la parola: "comunitari" è soppressa.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, la parola: "comunitari" è soppressa.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le parole: "tavoli di coordinamento nazionali Stato-Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei".

 

Art. 31
Modifica all’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: "le specifiche attribuzioni" sono aggiunte le seguenti: "ed il trattamento del personale assegnato alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente".

 

Art. 32
Modifica all’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

1. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 dopo le parole: "adesione all’Unione," sono inserite le seguenti: "garantendone il trattamento complessivo in godimento,".

TITOLO V
Disposizioni finali

 

Art. 33
Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 novembre 2013

Luca Zaia


INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

TITOLO II - Adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa statale di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Art. 2 - Oggetto

CAPO I - Disposizioni in materia di commercio


Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 4 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 7 - Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 8 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 10 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 11 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 12 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 13 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 14 - Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 15 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 16 - Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni


Art. 17 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni

CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato


Art. 18 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell’attività di estetista" e successive modificazioni


Art. 19 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell’attività di acconciatore" e successive modificazioni


Art. 20 - Modifica all’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)"

TITOLO III - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Art. 21 - Finalità e oggetto

Art. 22 - Principi e criteri direttivi

Art. 23 - Abrogazioni

TITOLO IV - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 24 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 25 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 26 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 27 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 28 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 29 - Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 30 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 31 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"


Art. 32 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea"

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 33 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 novembre 2013, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 maggio 2013, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 maggio 2013, dove ha acquisito il n. 347 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nereo Laroni, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 ottobre 2013, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nereo Laroni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

A) LA LEGGE REGIONALE EUROPEA.
La legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, all’articolo 8, introduce nell’ordinamento regionale del Veneto la legge regionale europea, quale legge annuale finalizzata ad adeguare periodicamente l’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, nelle diverse materie di competenza regionale.
La legge regionale europea trovava la sua omologa, a livello statale, nella legge che lo Stato ha introdotto nel proprio ordinamento da più di venti anni.
Importanti novità per quanto riguarda gli strumenti di adeguamento agli obblighi europei a livello statale sono state recentemente introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, che ha abrogato la legge 11/2005, introducendo la nuova disciplina generale in ordine ai rapporti tra l’Italia e l’UE. La tradizionale legge comunitaria, principale strumento di attuazione della normativa UE a livello statale previsto dalla precedente legge 11/2005, si “sdoppia”: al posto di una sola legge annuale, il Governo deve presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la legge di delegazione europea e la legge europea. In particolare:
- la legge di delegazione europea contiene le deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive UE e delle decisioni quadro da recepire nell’ordinamento nazionale (evitando così i lunghi tempi di approvazione in Parlamento delle disposizioni attuative delle direttive);
- la legge europea contiene disposizioni volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento statale all’ordinamento UE, prevedendo modifiche di norme statali oggetto di procedure d’infrazione; o interessate da sentenze della Corte di giustizia europea; o comunque in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE; nonché disposizioni per assicurare l’applicazione di atti dell’UE (decisioni e regolamenti).
Per quanto riguarda le altre Regioni, se si considerano le scelte contenute nelle diverse leggi regionali di procedura, si tratta di uno strumento ormai abbastanza diffuso. Ad oggi, ben 17 Regioni (compreso il Veneto) hanno scelto di dotarsi periodicamente di una legge europea regionale, in tal modo declinando a livello regionale le modalità con cui procedere all’attuazione degli obblighi europei. Peraltro, spostandosi dal piano generale e astratto delle previsioni legislative, al piano concreto della loro attuazione, il quadro appare diverso. Le leggi europee regionali rimangono ancora limitate nel numero e sono utilizzate da un ristretto numero di Regioni (risulta che solo 7 Regioni, compreso il Veneto, abbiano approvato leggi europee annuali).
Laddove una direttiva europea incida su materie di competenza legislativa regionale, il recepimento da parte della Regione consente di intervenire con scelte più adatte al territorio, che tengano conto del suo tessuto economico e sociale, della sua conformazione e posizione geografica, delle sue caratteristiche geomorfologiche e così via.
Ciò nonostante, molte Regioni incontrano difficoltà nel recepire le direttive. Il primo ostacolo è quello di individuare le direttive che incidono in materia di competenza regionale, distinguendole da quelle di competenza statale: ancora oggi non è stata infatti data attuazione alla previsione contenuta nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008, secondo cui, in un quadro di leale collaborazione, il Governo avrebbe dovuto promuovere il coordinamento con le Regioni al fine di individuare le direttive o gli altri atti comunitari incidenti rispettivamente in materie di competenza statale e regionale (articolo 1, comma 2, dell’accordo).
Detta previsione è ora ripresa nell’articolo 40, comma 5, della legge 234/2012, ai sensi del quale “Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all’articolo 29”.
Il secondo ostacolo è rappresentato dal fatto che approvare periodicamente la legge regionale europea non è un’attività di immediata realizzazione e presenta complessità tanto di ordine organizzativo che tecnico.
Alle strutture regionali, che nel passato si adeguavano alle direttive con interventi di settore (per lo più in attuazione di provvedimenti statali di recepimento), si richiede lo svolgimento di compiti ancora non incardinati nelle attività consolidate. Questa nuova attività dovrà assumere progressivamente carattere di continuità, mentre i vantaggi di un costante e periodico intervento attivo nell’attuazione delle norme europee a livello regionale si attendono nel medio-lungo periodo.
Pur non essendo ancora stato istituito formalmente il Gruppo di lavoro misto Giunta - Consiglio, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 26/2011, gli Uffici della Giunta e del Consiglio hanno avviato una proficua collaborazione, sia mediante alcuni incontri di carattere informale, sia mediante lo scambio di documentazione con riferimento alla fase ascendente (in particolare per l’individuazione delle iniziative di possibile interesse regionale tra quelle elencate nel Programma di Lavoro della Commissione), e anche alla fase discendente (individuazione delle Direttive pubblicate nell’anno 2012 rientranti nell’ambito di competenza regionale).

B) LA PREDISPOSIZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE EUROPEA 2013: IL MONITORAGGIO DELLE DIRETTIVE E LE ATTIVITÀ SVOLTE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE COMPETENTI NEI DIVERSI SETTORI.
Al fine di agevolare le Strutture nell’individuazione delle direttive UE cui dare attuazione, sono state monitorate tutte le direttive UE pubblicate nel 2012 (n. 50), ed è stato predisposto un elenco suddiviso in due parti: in una prima parte sono state inserite le direttive che possono incidere su materie di competenza regionale (n. 34), divise per materia; in una seconda parte, per completezza, sono state indicate le direttive di competenza statale (n. 16).
Sono state inoltre esaminate e raccolte in un secondo elenco le direttive UE pubblicate precedentemente e da recepire entro il 2012, secondo quanto risultante dalla consultazione della banca dati del Diritto dell’Unione europea.
Dall’analisi effettuata, peraltro, su 21 direttive in scadenza nel 2012 solo 5 appaiono incidere su materie di competenza regionale.
Per maggior completezza, è stato aggiornato l’elenco delle direttive pubblicate negli anni 2009, 2010 e 2011, esaminato per la predisposizione del disegno di legge regionale europea 2012, al fine di evidenziare gli atti normativi statali di recepimento delle direttive, o di modifica degli stessi, intervenuti nel corso del 2012.
Come per il 2012, al fine di poter predisporre entro i termini il DDL “Legge regionale europea 2013”, con nota a firma del Segretario generale della programmazione è stato chiesto ai Segretari regionali e ai Commissari di voler coordinare le Strutture afferenti alla propria area, al fine di individuare:
a) le direttive da recepire, incidenti nel proprio ambito di competenza, distinguendo quelle da attuare in via legislativa - con disposizioni quindi da inserire nel DDL - da quelle da attuare in via regolamentare o amministrativa;
b) le direttive che non necessitano di attuazione tra le sole direttive pubblicate nel 2012 o che dovevano essere recepite entro il 2012, in quanto direttamente applicabili, ovvero l’ordinamento regionale è già conforme, ovvero esistono già provvedimenti statali di attuazione da cui la Regione non intende discostarsi.
Le singole Strutture sono state inoltre invitate a segnalare l’esistenza di casi di probabile o accertata difformità dell’ordinamento regionale dall’ordinamento dell’UE, in relazione ai quali era necessario introdurre delle modifiche legislative, a seguito di intervenute sentenze della Corte di Giustizia o decisioni della Commissione europea, oppure a seguito dell’apertura di procedure di infrazione (o comunque sono intervenuti scambi di documentazione in ordine alla compatibilità dell’ordinamento regionale con la normativa europea).

C) LE DIRETTIVE DA ATTUARE, DA ATTUARE SUCCESSIVAMENTE E CHE NON NECESSITANO DI ATTUAZIONE.
Di seguito si elencano le direttive segnalate dalle competenti Strutture come incidenti nel proprio ambito di competenza, distinguendo quelle da attuare con il presente disegno di legge, da quelle evidenziate come direttive che non necessitano di attuazione o da attuare in secondo momento.

I) DIRETTIVE EUROPEE DI COMPETENZA REGIONALE DA ATTUARE IN VIA LEGISLATIVA O REGOLAMENTARE.
1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno - GUUE L 376 del 27 dicembre 2006. La direttiva è stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recentemente modificato e integrato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”” - da attuare in via legislativa.
2) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - GUUE L 140 del 5 giugno 2009. La direttiva è stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” - da attuare in via regolamentare.

II) DIRETTIVE EUROPEE DI COMPETENZA REGIONALE DA ATTUARE SUCCESSIVAMENTE IN VIA LEGISLATIVA.
1) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (Rifusione) - GUUE L 153 del 18 giugno 2010. La direttiva abroga la direttiva 2002/91, che era stata recepita dallo Stato con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e con DPR del 2 aprile 2009, n. 59, non è ancora stata recepita dallo Stato.
La Regione ritiene necessario attendere la definizione dei principi fondamentali della materia con il recepimento statale.
Si segnala peraltro un recente intervento legislativo in materia: con l’articolo 33 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” è stata prevista l’istituzione di un sistema di certificazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici, mediante modificazione della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”.
2) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera - GUUE L 88 del 4 aprile 2011. Non è ancora stata recepita dallo Stato.
La Regione ritiene necessario attendere il recepimento statale, entro la scadenza prevista del 25 ottobre 2013.
3) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - GUUE L 334 del 17 dicembre 2010.
La Regione ritiene necessario attendere la definizione dei principi fondamentali della materia da parte del legislatore statale (il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 7 gennaio 2013).
4) Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili - GUUE L 304 del 20 novembre 2010.
La Regione ritiene necessario attendere la definizione dei principi fondamentali della materia da parte del legislatore statale (il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 10 giugno 2012).
5) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio - GUUE L 197 del 24 luglio 2012.
La Regione ritiene necessario attendere il recepimento statale, entro la scadenza prevista del 31 maggio 2015.

III) DIRETTIVE EUROPEE CHE NON NECESSITANO DI ATTUAZIONE.

IIIa) Lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi.
1) Direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012 , che modifica l’allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco - GUUE L 69 dell’8 marzo 2012.
La direttiva è stata recepita con DM 25 ottobre 2012 “Recepimento della direttiva 2012/9/UE della Commissione, relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti di tabacco”.
2) Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico - GUUE L 208 del 3 agosto 2012.
La direttiva 76/768/CEE del Consiglio è stata recepita con DM 27 gennaio 1979 “Adeguamento della legislazione italiana alle direttive CEE in materia di prodotti per l’igiene della bocca”, DM 10 dicembre 1979 “Limiti di impiego e di dosaggio dell’acido borico, suoi sali e derivati nelle preparazioni cosmetiche, galeniche, nelle specialità medicinali e nei presidi medico-chirurgici”, DM 6 giugno 1980 “Divieto di impiego nei prodotti cosmetici della placenta e delle sostanze ad attività estrogena e ad attività gestagena”, legge 11 ottobre 1986, n. 713 “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”.
La direttiva 76/768/CEE, peraltro, è abrogata a partire dall’11 luglio 2013 dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1233/2009 sui prodotti cosmetici, che ha proceduto alla sua rifusione con le diverse modifiche intervenute; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al regolamento.

IIIb) Direttive di codificazione o che contengono solo il rinvio del termine per il recepimento di direttive precedenti.
1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - GUUE L 26 del 28 gennaio 2012.
Si tratta di codificazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (VIA), che viene abrogata.
La direttiva 85/337/CEE è stata recepita con legge 8 luglio 1986, n. 349 e con legge 22 febbraio 1994, n. 146. Da ultimo, il decreto legislativo 4/2008 e il decreto legislativo 128/2012 hanno modificato e sostituito la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”, concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (articolo 35).
2) Direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18 a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) - GUUE L 110 del 24 aprile 2012.
La direttiva modifica la direttiva 2004/40/CE, rinviando al 31 ottobre 2013 il termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE (già rinviato dalla direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 30 aprile 2012), al fine di consentire l’adozione di una nuova direttiva basata sulle informazioni scientifiche più recenti entro tale data.
La direttiva 2004/40/CE, peraltro, è già stata recepita dall’Italia con decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo 626/1994, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D) I REGOLAMENTI E LE DECISIONI.
Non risultano Regolamenti e Decisioni da attuare mediante provvedimenti regionali.

E) LE PROCEDURE DI INFRAZIONE CHE INTERESSANO LA REGIONE DEL VENETO.
Le procedure di infrazione sono lo strumento con cui la Commissione europea esercita la propria funzione di vigilanza in ordine al rispetto della normativa e, più in generale, degli obblighi derivanti agli Stati membri dall’appartenenza all’Unione europea.
La primaria funzione delle procedure di infrazione non va considerata come punitiva (anche se possono sfociare in un ricorso giurisdizionale, e in una condanna al pagamento di elevate sanzioni pecuniarie): il primo fine perseguito è quello di ottenere al più presto il ripristino della situazione di conformità degli ordinamenti, nell’interesse generale dei cittadini europei e delle imprese, che devono poter godere dei vantaggi che derivano dal processo di integrazione europea e dal corretto funzionamento del mercato interno.
Con riferimento alle sanzioni pecuniarie, se in linea generale esse sono inflitte a seguito della mancata esecuzione di una precedente sentenza di condanna, va evidenziato tuttavia che, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona (articolo 260 TFUE, paragrafo 3), in alcuni casi esse possono essere previste già con la conclusione del primo procedimento giurisdizionale. Per l’Italia la sanzione minima indicata dalla Commissione ammonta a 8.854.000 euro per la somma forfettaria e oscilla da 10.880 a 652.800 euro al giorno per la penalità di mora.
In particolare, nel caso in cui la violazione contestata allo Stato membro consista nella mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata con procedura legislativa, la Commissione può chiedere, anche con il primo ricorso alla Corte di Giustizia, di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria (senza necessità di dover aprire un’ulteriore procedura di infrazione e un ulteriore contenzioso).
La nuova disposizione rende dunque più pregnante l’attenzione verso il rispetto del termine stabilito dalla singola direttiva per il suo recepimento, nonché verso l’adempimento dell’obbligo di notifica delle misure di attuazione da parte dello Stato. Ciò in quanto l’attuazione delle direttive entro i termini non corrisponde soltanto agli interessi generali perseguiti dalla legislazione dell’Unione ma, come precisato dalla Commissione europea, è volta soprattutto a proteggere i cittadini europei cui tale legislazione conferisce diritti soggettivi.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” - che ha abrogato la legge 11/2005 e reca la nuova disciplina generale in ordine ai rapporti tra l’Italia e l’Unione europea - ha ripreso e potenziato le previsioni contenute nella legge 11/2005 e nell’Accordo del 2008 in ordine al raccordo tra Stato e Regioni per l’attuazione delle direttive e per fermare le procedure di infrazione.
In particolare, sono confermate le previsioni relative:
- alla trasmissione delle risultanze della verifica di conformità dell’ordinamento regionale entro il 15 gennaio di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee (articolo 28, comma 3);
- al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni responsabili di violazioni del diritto dell’Unione (articolo 43);
- alla necessità della collaborazione tra Stato e Regioni per l’individuazione - mediante accordo - delle direttive da recepire a livello regionale, nell’ambito della sessione europea della Conferenza Stato - Regioni (articolo 40, comma 5).
È inoltre previsto un potenziamento dei flussi informativi tra Stato e Regioni:
- da un lato, il Governo trasmette ogni tre mesi anche alle Regioni, oltre che alle Camere e alla Corte dei Conti, l’elenco delle procedure di infrazione avviate contro l’Italia (articolo 14, comma 1, lettera c));
- dall’altro, riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di recepimento da parte delle Regioni delle direttive di competenza (articolo 39, comma 1 e articolo 40, comma 5).
Le procedure di infrazione che interessano la Regione del Veneto, ancora aperte nell’anno 2012, sono le seguenti (di cui due relative alla normativa regionale, quattro ad una non corretta attuazione della normativa europea a livello nazionale):

1) Procedura di infrazione n. 2004/4926 - Non corretta applicazione da parte della Regione Veneto della Direttiva n. 79/409/CEE (ora Direttiva 2009/147/CE) relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.
Sentenza dell’11 aprile 2010, Causa C - 164/09 - Fase della procedura: lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 260 TFUE del 24 novembre 2011.
La procedura ha ad oggetto la non corretta applicazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare il suo articolo 9. La procedura di infrazione è sfociata nella sentenza della Corte di Giustizia dell’11 novembre 2010 (causa C-164/09) che ha accertato la violazione dell’articolo 9 della direttiva da parte della legge regionale 13/2005.
Nel frattempo, la legge regionale 13/2005 è stata modificata in senso conforme alla direttiva dalla legge regionale 24/2007.
La Commissione, pur ritenendo che la legge regionale 13/2005, come modificata dalla legge regionale 24/2007, “costituisca, nel suo testo attuale, un recepimento corretto dell’articolo 9 della direttiva”, contesta che i provvedimenti di attuazione della stessa, di autorizzazione della caccia in deroga, soddisfino i requisiti richiesti dall’articolo 9.
A seguito del parere espresso dai Servizi della Commissione europea (nota del 5 luglio 2012) sullo schema di deliberazione di autorizzazione della caccia in deroga per la stagione venatoria 2012-2013, è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee una nota a firma del Presidente, di controdeduzioni alle osservazioni dei Servizi della Commissione (nota prot. n. 388799/52.00.00.00.00 del 28 agosto 2012). Per la stagione venatoria 2012-2013 non è stato approvato alcun provvedimento di autorizzazione della caccia in deroga.

2) Procedura di infrazione n. 2009/2001 - Compatibilità della normativa regionale con la Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Fase della procedura:
Archiviata il 21 febbraio 2013.
La procedura, inizialmente aperta avverso una delibera della Giunta del Comune di Verona che stabiliva i criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, era stata successivamente estesa alla Regione del Veneto, con una lettera di messa in mora complementare della Commissione, ai sensi dell’articolo 258 TFUE del 26 aprile 2012.
In particolare era stata evidenziata l’esistenza di profili di non conformità alla direttiva 2003/109/CE nell’ambito della disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10/1996 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, inerente i requisiti soggettivi per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
I profili contestati sono stati superati con la recente approvazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 che - all’articolo 13 - ha previsto la modifica della disposizione regionale censurata, ed ha equiparato l’accesso agli alloggi ERP dei cittadini italiani a quello dei cittadini di Stati appartenenti all’UE soggiornanti in Italia, dei cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per lungo periodo, dei beneficiari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, degli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti regolare attività di lavoro.

3) Procedura di infrazione n. 2003/2077 - Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.
Causa C - 135/05 Sentenza 26 aprile 2007- Fase della procedura: Decisione della Commissione di ricorrere alla Corte di Giustizia ai sensi dell’ articolo 260 TFUE.
La procedura di infrazione riguarda la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE relativa ai rifiuti e 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. A seguito di ricorso presentato dalla Commissione europea, la Corte di Giustizia si è pronunciata con sentenza del 26 aprile 2007 (causa C - 135/05), che accerta la non corretta applicazione delle suddette direttive da parte dell’Italia.
Per quanto di pertinenza della Regione del Veneto, le situazioni contestate riguardano complessivi 11 siti, di cui 7 ricompresi all’interno del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia-Porto-Marghera.
Le situazioni rilevate si riferiscono a interramenti di rifiuti anteriori alla disciplina organica di settore di cui al DPR 915/1982, oppure a discariche regolarmente autorizzate, che hanno successivamente manifestato problematiche correlate al cedimento dei sistemi di contenimento.
La situazione complessiva è stata riportata al Governo nel documento riassuntivo inviato dalla Regione del Veneto al Ministero dell’Ambiente in data 12 dicembre 2012 (a seguito della riunione di coordinamento tenutasi a Roma il 4 dicembre 2012).

4) Procedura di infrazione n. 2004/2034 - Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Causa C - 565/10 - Fase della procedura: sentenza della Corte di Giustizia del 19 luglio 2012 di condanna della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
La procedura riguarda gli agglomerati con carico superiore a 15.000 a.e. (abitanti equivalenti). Per il Veneto la violazione contestata si riferiva al mancato rispetto dell’articolo 4 della Direttiva per il solo agglomerato “Vicenza”.
Gli uffici regionali preposti hanno provveduto a fornire tutte le necessarie indicazioni ed integrazioni ai competenti Uffici Ministeriali e la Commissione europea, nella “Memoria di replica” in data 20 maggio 2011, ha ritenuto di non dover più perseguire la Repubblica italiana relativamente ad alcuni agglomerati, tra i quali quello di Vicenza.
La conformità di detto agglomerato si rileva anche dai dati inseriti dall’ARPA Veneto nel programma SINTAI gestito da ISPRA in data 26 novembre 2009.
Alla situazione di raggiunta conformità sopra evidenziata va aggiunto l’ulteriore margine di sicurezza in termini di capacità di trattamento conseguita a seguito di una attenta verifica di funzionalità condotta nel 2010 dal gestore dell’impianto di Vicenza-Casale, da 72.000 a 92.000 a.e., e sottoposta alla valutazione tecnica della Commissione VIA Regionale che l’ha avvallata.
La sentenza di condanna non riguarda pertanto alcun agglomerato sito nel Veneto.

5) Procedura di infrazione n. 2009/2034 - Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.
Fase della procedura:
Decisione della Commissione di ricorrere alla Corte di Giustizia ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
La procedura riguarda gli agglomerati con carico superiore a 10.000 a.e. (abitanti equivalenti) recapitanti in area sensibile o bacino drenante in area sensibile. L’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia europea il 21 giugno 2012 per non aver garantito che le acque reflue provenienti da detti agglomerati siano adeguatamente trattate prima di essere scaricate in aree sensibili.
Per quanto riguarda la Regione del Veneto, gli agglomerati oggetto di contenzioso ammontavano inizialmente a 74. A seguito delle attività svolte per conformare detti agglomerati alla normativa europea, sono rimasti solo 30 agglomerati, su cui il Ministero dell’Ambiente, con nota del 30 ottobre 2012, ha chiesto alla Regione del Veneto di fornire dati aggiornati.
I dati aggiornati sono stati inviati con nota del 14 novembre 2012, integrata successivamente, su richiesta del Ministero, con mail del 14 e 18 dicembre.

6) Procedura di infrazione n. 2008/2194 - Inadempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 1999/30/CE (ora Direttiva 2008/50/CE) concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (PM10).
Causa C - 68/11 - Fase della procedura: Sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2012 di condanna della Repubblica italiana.
La procedura di infrazione riguarda l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5, n. 1, della direttiva 1999/30/CE.
La Commissione europea in data 16 febbraio 2011 (causa C-68/2011) ha presentato ricorso contro il Governo italiano per aver ecceduto per diversi anni consecutivi i valori limite per le particelle Pm10 nell’aria ambiente in numerose zone e agglomerati per la qualità dell’aria in tutto il territorio italiano, venendo meno agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva.
Con sentenza 19 dicembre 2012 (causa C-68/2011), la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, a far sì che le concentrazioni di Pm10 non superassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE (sono state invece respinte le richieste di condanna per gli anni successivi al 2007, data la genericità del ricorso).
La Regione del Veneto ha perseguito gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria intraprendendo diverse e rilevanti azioni, in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera approvato in data 11 novembre 2004 con deliberazione del Consiglio regionale n. 57.
A fronte di tali consistenti impegni, il permanere di una situazione di costante superamento dei valori limite delle concentrazioni di Pm10 appare irrisolvibile a breve o medio termine, considerata anche l’assenza di una strategia nazionale che in un contesto meteo-climatico complesso, non consente alla Regione il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE.
Si evidenzia infine l’apertura nel 2013 della seguente procedura di infrazione:
Procedura di infrazione n. 2013/2032 - Violazione della Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Fase della procedura:
Lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
Con la lettera di messa in mora del 21 febbraio 2013, la Commissione ha contestato la violazione della cd. Direttiva Nitrati, e in particolare dell’articolo 5 in combinato disposto con i relativi allegati II e III, a seguito dell’approvazione della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione in legge del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (cd. Decreto Sviluppo bis).
Con la legge di conversione sono stati infatti inseriti, all’articolo 36 del decreto legge, i due commi, 7 ter e 7 quater, giudicati lesivi degli obblighi imposti dalla direttiva.
In particolare, il comma 7 quater stabilisce che, in attesa dell’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni, ai sensi del precedente comma 7 ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, anche nelle zone attualmente individuate come vulnerabili si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
A seguito delle richieste pervenute dal Governo italiano e dalla Commissione, la Regione del Veneto ha provveduto, con la DGR 26 febbraio 2013, n. 243, a confermare per il 2013 la disciplina per l’utilizzo degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, e si è impegnata a disapplicare il comma 7 quater dell’articolo 36 del DL 179/2012 come convertito. Rimangono invariate le disposizioni del “II Programma d’azione” allegato alla DGR n. 1150/2011 e gli ambiti di applicazione della normativa per le zone vulnerabili.

F) L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2012, N. 24 “DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1992/43/CE, DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE, DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE E DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2012)”.
Dalle informazioni acquisite mediante comunicazione delle Strutture regionali competenti, non risulta che siano emersi rilevanti criticità per l’attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale europea del 2012 di recepimento di quattro direttive.
Con riferimento alla direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Servizi), la legge regionale europea 2012, per l’adeguamento dell’ordinamento regionale agli articoli 14 e 16 della direttiva, ha disposto l’abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti requisiti vietati che condizionavano l’accesso o l’esercizio di attività di servizi, in diversi ambiti settoriali, quali: lo sport, ed in particolare la professione di guida alpina; il commercio; il turismo; la caccia, ed in particolare l’attività di tassidermia; l’artigianato.
Con riferimento alle nuove norme regionali non risulta siano sorte particolari difficoltà applicative, trattandosi di disposizioni che non richiedevano ulteriori adempimenti da parte della Regione, con le seguenti precisazioni:
- non risultano emerse criticità delle disposizioni in materia di sport, inerenti alcune modifiche alla legge regionale 1/2005 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”;
- con riferimento alle norme incidenti nel settore del turismo, risulta che le Province competenti ad esercitare le funzioni non hanno segnalato criticità in ordine all’applicazione delle norme contenute nella legge regionale europea 2012;
- le modifiche al Regolamento regionale n. 1/2000 (Tassidermia) introdotte con l’articolo 27 della legge regionale europea 2012 troveranno applicazione alla scadenza dell’attuale Commissione Tassidermia, in occasione dell’avvio della prossima legislatura;
- gli articoli da 28 a 34 della legge regionale europea 2012 - relativi alle attività professionali di estetista, acconciatore e tintolavanderia - hanno trovato piena attuazione dall’entrata in vigore della legge regionale europea 2012.
Con riferimento alla direttiva 2009/147/CE (cd. direttiva Uccelli), non risultano problemi applicativi considerato che le modifiche alla legge regionale 50/1993, introdotte con gli articoli 3 e 4 della legge regionale europea 2012, costituivano meri adeguamenti formali che non implicavano atti amministrativi consequenziali.
Con riferimento alla direttiva 1992/43/CE (cd. direttiva Habitat), cui è riferito l’articolo 2 della legge regionale europea 2012, al fine della corretta applicazione delle nuove disposizioni si è ritenuto necessario dover procedere anzitutto all’individuazione dell’Autorità regionale competente per l’attuazione della Rete ecologica europea Natura 2000 considerate la interdisciplinarietà e complessità della materia. Un provvedimento in tal senso è stato elaborato ed è in corso di approvazione nell’ambito della nuova riorganizzazione della Struttura della Giunta regionale. Risulta in corso di elaborazione un documento di individuazione dell’iter volto a consentire alla Giunta regionale la più idonea approvazione dei piani di gestione in piena compatibilità con ogni altro livello di pianificazione al fine di evitare possibili sovrapposizioni di pianificazione.
Infine, con riferimento alla direttiva 2000/29/CE, sulle misure di protezione contro l’introduzione nell’UE di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione, le nuove disposizioni di cui all’articolo 35 della legge regionale europea 2012, hanno previsto la destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio fitosanitario regionale. Sul punto risulta che, a partire dal 1° gennaio 2013, le entrate derivanti dall’applicazione della tariffa fitosanitaria introitata ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano state effettivamente destinate al potenziamento del Servizio fitosanitario regionale (upb U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”) con la disponibilità nel capitolo di spesa 101404 “Azioni regionali di profilassi fitosanitaria”.
Con riferimento in particolare al comma 2 dell’articolo 35 - che ha previsto la possibilità per la Giunta regionale di determinare ulteriori tariffe dovute dagli operatori, al fine di coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, mediante approvazione di uno specifico programma, ad oggi non è emersa la necessità di determinare ulteriori tariffe ferma restando la possibilità che in futuro possano essere individuate tipologie di controlli al momento non prevedibili.
Si segnala altresì che nel corso del 2012 la Regione del Veneto, oltre ad approvare la prima legge regionale europea, ha approvato anche la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 41 “Istituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) “Euregio Senza Confini r.l.””, con cui ha stabilito di partecipare alla costituzione - quale componente fondatore insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al Land Carinzia - del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) a responsabilità limitata, denominato “Euregio Senza Confini r.l.”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006.
Infine, in attuazione dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, singole disposizioni correlate all’attuazione del diritto europeo sono state approvate nell’ambito delle seguenti leggi regionali:
- legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, in particolare con riferimento all’articolo 40, in tema di sottoposizione dei piani urbanistici attuativi a Valutazione Ambientale Strategica-VAS (in relazione alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, pur non richiamata espressamente) (cfr sentenza Corte Cost. n. 58/2013);
- legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con riferimento in particolare all’articolo 7 “Piano d’ambito e tariffa del servizio idrico integrato”, relativo alla sottoposizione del Piano d’ambito a Valutazione Ambientale Strategica-VAS (in relazione alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, pur non richiamata espressamente);
- legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, in particolare l’Allegato Piano socio-sanitario regionale laddove - nella parte 2.5 - prevede l’impegno della Regione a favorire, attraverso il nuovo PSSR, il pieno riconoscimento delle prestazioni con i Sistemi sanitari degli Stati dell’UE, conformemente ai contenuti della direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera;
- legge regionale 31 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, che detta una nuova disciplina del commercio al dettaglio su area privata, in relazione ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, con riferimento in particolare:

- alle disposizioni del Capo I, relative alle procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP), in attuazione della normativa nazionale sullo sportello unico (DPR 160/2010 e articolo 38 DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008) ed in relazione alla direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- all’articolo 13, contenente modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 volte ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa UE in tema di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in particolare, alla direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e alla direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

G) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ARTICOLATO.
Il disegno di legge è suddiviso in cinque Titoli, rispettivamente dedicati alle disposizioni generali (Titolo I), all’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa statale di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (Titolo II), all’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Titolo III), alle modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea” resesi necessarie a seguito dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Titolo IV) e alle disposizioni finali (Titolo V).
Il Titolo I consta di un solo articolo di carattere generale - articolo 1 (Finalità) - che ha valore introduttivo: è enunciato espressamente il comune principio ispiratore della disciplina normativa proposta, incidente su diversi settori di competenza regionale, ma ispirata al comune obiettivo di assicurare l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.
Il Titolo II (articoli 2 -20) detta disposizioni per l’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/126/CE (cd. direttiva servizi).
In particolare, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 2 (Oggetto), le disposizioni di tale Titolo sono volte ad adeguare la legislazione regionale alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno””.
Il Titolo si divide in due Capi.
Le norme del Capo I sono riferite al settore del commercio, in particolare, contengono modifiche alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni, al fine di renderla conforme a quanto previsto dagli articoli 64 e 71 del decreto legislativo 59/2010, come modificati dal decreto legislativo 147/2012.
Più specificamente, sono previste le seguenti modificazioni.
L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29/2007:
- è modificata la lettera b) del comma 2, nella parte in cui assoggetta al possesso dei requisiti professionali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all’interno delle strutture ricettive a favore degli alloggiati e dei loro ospiti, in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo 147/2012 che, sopprimendo l’inciso “anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone” di cui all’articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010, ha sostanzialmente escluso che sia necessario il possesso dei requisiti professionali nei casi di somministrazione non aperta al pubblico;
- è modificato il comma 3, sostituendo alla dichiarazione di inizio attività l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), conformemente a quanto stabilito dall’articolo 64 del decreto legislativo 59/2010;
- è inserito il comma 3 bis precisando che, con riferimento alla SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3, il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese;
- è modificato il comma 5, sostituendo il riferimento all’autorizzazione per la somministrazione effettuata nei circoli privati, con il richiamo agli articoli 8 e 8 bis, che disciplinano rispettivamente le attività che restano soggette ad autorizzazione e quelle che per poter essere avviate richiedono solo la presentazione della SCIA.
L’articolo 4 prevede modifiche all’articolo 3 della legge regionale 29/2007: sono soppresse le definizioni di “procuratore” e di “preposto” contenute alle lettere m) e n), non più corrispondenti alla figura di “eventuale persona preposta all’attività commerciale” prevista dall’articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2012 (la persona preposta deve possedere i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, qualora detti requisiti non siano posseduti dal legale rappresentante della società e dal titolare della ditta individuale).
L’articolo 5 prevede l’integrale sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 29/2007 che, con riferimento ai requisiti professionali e morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, contrasta ora con quanto stabilito dall’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2012.
È inoltre confermata la possibilità, già prevista dalla legge regionale 29/2007, di prevedere dei corsi di aggiornamento, oltre a quelli per l’avvio dell’attività, in conformità a quanto stabilito dall’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 21 dicembre 2011 (Rep. atti n. 236/CSR del 21 dicembre 2011) approvato al fine di garantire l’unitarietà dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.
L’articolo 6 modifica l’articolo 8 della legge regionale 29/2007 - che stabilisce l’obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande - precisando che tale regime autorizzatorio preventivo trova applicazione esclusivamente per quelle zone che il comune abbia ritenuto di assoggettare a tutela per la sussistenza di particolari motivi imperativi di interesse generale identificati dall’articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 59/2010 come modificato dal decreto legislativo 147/2012.
L’articolo, inoltre, sostituisce alla dichiarazione di inizio attività la SCIA per il caso di ampliamento e riduzione della superficie dell’esercizio, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 64 del suddetto decreto legislativo 59/2010, precisando che il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese.
L’articolo 7 introduce l’articolo 8 bis nella legge regionale 29/2007: è previsto e disciplinato l’istituto della SCIA nel caso di apertura nelle aree in cui il comune non abbia riscontrato motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 59/2010. L’articolo, dunque, adegua la norma regionale a quanto stabilito dal decreto legislativo 147/2012 che modifica il decreto legislativo 59/2010.
È altresì demandato al Comune l’individuazione dei requisiti e dei presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese.
L’articolo 8 modifica l’articolo 9 della legge regionale 29/2007, sostituendo all’istituto della dichiarazione di inizio attività quello della SCIA per particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 64 del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2012 (si tratta, in particolare, delle attività di somministrazione esercitate al domicilio del consumatore; all’interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago; nelle mense aziendali; in via diretta a favore dei propri dipendenti da enti pubblici; all’interno degli impianti stradali di carburanti; in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati; all’interno dei mezzi di trasporto pubblico; nei laboratori degli istituti professionali alberghieri).
È stato stralciato il riferimento agli esercizi polifunzionali, disciplinati dall’abrogata legge regionale 15/2004.
L’articolo, inoltre, adegua la normativa regionale a quanto stabilito dal decreto legislativo 147/2012 con riferimento al possesso dei requisiti morali e professionali, in conformità all’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.
L’articolo 9 modifica l’articolo 11 della legge regionale 29/2007 nella parte in cui prevede, nel caso di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, l’ottenimento di una autorizzazione preventiva: l’articolo 41 del DL 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2012, ha infatti stabilito che per avviare l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è sufficiente la presentazione di una SCIA priva di dichiarazioni asseverate, e non è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi professionali, previsti dall’articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010. Detta disposizione statale, impugnata dalla Regione del Veneto, è stata riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, sentenza n. 62 del 26 marzo 2013), in quanto volta a semplificare le procedure in un’ottica di bilanciamento dell’interesse generale con l’interesse particolare all’esplicazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto, in linea con i principi di semplificazione di cui alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.
Sempre nell’ottica della semplificazione, sono state introdotte specifiche disposizioni, ai commi 2 e 3 dell’articolo, con riferimento ai requisiti oggettivi necessari per poter svolgere queste attività.
Infine è stato precisato che la somministrazione temporanea può svolgersi solo per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni, e comunque non può durare più di trenta giorni consecutivi.
L’articolo 10 modifica l’articolo 12 della legge regionale 29/2007 prevedendo che alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si debbano applicare le stesse procedure previste dagli articoli 8 e 8 bis per le attività non stagionali: dette attività saranno quindi soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, laddove ubicate in aree in cui il comune non abbia riscontrato motivi imperativi di interesse generale che ne giustifichino la tutela, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 59/2010. L’articolo, dunque, adegua la norma regionale a quanto stabilito dal decreto legislativo 147/2012.
L’articolo 11 modifica l’articolo 13 della legge regionale 29/2007 introducendo un’ulteriore ipotesi di apertura di attività di somministrazione soggette all’istituto della SCIA. Nello specifico la SCIA è introdotta nel caso di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in luoghi ad essa adibiti in modo esclusivo ed attrezzato, laddove ubicate in aree in cui il comune non abbia riscontrato motivi imperativi di interesse generale che ne giustifichino la tutela. L’articolo, dunque, adegua la norma regionale a quanto stabilito dall’articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 59/2010 (come modificato dal decreto legislativo 147/2012).
È inoltre sostituita la SCIA alla dichiarazione di inizio attività per l’installazione di distributori automatici non in luoghi ad essa adibiti in modo esclusivo ed attrezzato.
L’articolo 12 modifica l’articolo 15 della legge regionale 29/2007 prevedendo l’istituto della SCIA con riferimento ai diversi casi di subingresso nella titolarità o nella gestione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, rinviando alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 64 del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2012.
L’articolo 13 sostituisce l’articolo 17 della legge regionale 29/2007, adeguandolo alle disposizioni dell’articolo 64 del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2012, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai casi di decadenza dei titoli abilitativi (autorizzazione o SCIA) necessari per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’articolo 14 prevede l’abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 29/2007, che disciplina le attività accessorie all’interno degli esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La disposizione di cui si prevede l’abrogazione dispone infatti che le autorizzazioni per l’attività di somministrazione abilitano anche alle attività accessorie (quali ad esempio l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e l’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali).
Per coordinare il testo con le modifiche apportate alla legge regionale 29/2007 in adeguamento al decreto legislativo 59/2010, detta previsione avrebbe dovuto essere estesa anche alle attività soggette a SCIA.
Tuttavia le attività accessorie, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 124 del regio decreto n. 635 del 1940 (Regolamento di attuazione del Testo unico di pubblica sicurezza) ad opera dell’articolo 13 del DL 5/2012, sono ad oggi attività libere: si rende quindi necessaria l’abrogazione dell’articolo.
L’articolo 15 modifica l’articolo 32 della legge regionale 29/2007 relativo alle sanzioni, al fine di adeguare le previsioni della legge regionale alle modifiche apportate alla normativa statale in materia (articolo 10, comma 1, della legge 287/1991 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”) dall’articolo 64, comma 9, del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2010.
L’articolo 16 modifica l’articolo 36 della legge regionale 29/2007: si prevede la soppressione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 29/2007 (relativa ai corsi di formazione professionali necessari per l’accesso all’attività di somministrazione) per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate all’articolo 4 in tema di requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione dell’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, come modificato dal decreto legislativo 147/2012.
L’articolo 17 modifica l’articolo 37 della legge regionale 29/2007, prevedendo, al comma 2, un rinvio alla normativa statale per tutto quanto non previsto dalla legislazione regionale.
Le norme del Capo II sono riferite al settore dell’artigianato ed in particolare contengono modifiche:
- alla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni;
- alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, e successive modificazioni;
- all’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, cd. legge regionale europea 2012, relativo alle attività di tintolavanderia;
al fine di adeguarle alle previsioni del decreto legislativo 147/2012 di modifica del decreto legislativo 59/2010.
Più specificamente, sono previste le seguenti modificazioni.
L’articolo 18 modifica l’articolo 2 della legge regionale 29/1991, al fine di adeguare la legge regionale alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 147/2012 che, modificando l’articolo 78 del decreto legislativo 59/2010, ha previsto la necessità di iscrivere al repertorio delle notizie economico-amministrative (REA), sin dall’avvio dell’attività economica, il nominativo del responsabile tecnico designato da ciascuna impresa di estetista. In tal modo viene data pubblicità notizia della designazione contestualmente alla presentazione della SCIA. La presenza di un responsabile tecnico, in possesso dell’abilitazione professionale di estetista è, infatti, requisito inderogabile per l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale.
L’articolo 19 modifica l’articolo 2 della legge regionale 28/2009 al fine di adeguare la legge regionale alle modifiche introdotte dall’articolo 15 del decreto legislativo 147/2012 che, modificando l’articolo 77 del decreto legislativo 59/2010, ha previsto la necessità di iscrivere al repertorio delle notizie economico-amministrative (REA), sin dall’avvio dell’attività economica, il nominativo del responsabile tecnico designato da ciascuna impresa di acconciatura. In tal modo viene data pubblicità notizia della designazione contestualmente alla presentazione della SCIA. La presenza di un responsabile tecnico, in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore è, infatti, requisito inderogabile per l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale.
L’articolo 20 modifica l’articolo 34 della legge regionale 24/2012, introducendo un nuovo comma (comma 5 bis) al fine di recepire le modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 59/2010 introdotte dall’articolo17 del decreto legislativo 147/2012. In particolare, la disposizione estende la disciplina della legge regionale anche alle imprese di lavanderia a “gettone”, ossia a quelle attività dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori, destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela, previo acquisto di appositi gettoni. Poiché in tali imprese non si effettuano trattamenti manuali di lavaggio, smacchiatura, stireria, non è richiesta la presenza di un responsabile tecnico. Resta, comunque, l’obbligo di presentazione della SCIA e del rispetto dei requisiti di sicurezza, igienico-sanitari dei locali, degli impianti e delle apparecchiature.
Il Titolo III (articoli 21-23) detta disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili.
Il quadro normativo in materia di energia mette in luce l’esistenza di una pluralità di fonti europee, nazionali e regionali che disciplinano questo complesso ed articolato settore, e che si traduce in una copiosa quantità di norme di vario rango.
Spesso, infatti, le norme sono poco chiare, si sovrappongono tra loro rendendone difficile l’interpretazione e l’applicazione, sia per la Pubblica amministrazione che per i privati.
La direttiva 2009/28/CE indica nelle politiche in materia di efficienza energetica e di risparmio energetico uno dei metodi più efficaci mediante cui gli Stati membri possono aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili, e fissa obiettivi vincolanti non solo per l’energia elettrica da fonti rinnovabili ma anche per l’energia termica e per quella destinata ai trasporti. Per l’Italia tale obiettivo complessivo è del 17 per cento da raggiungere entro il 2020.
Ciò rende indispensabile, tra l’altro, che l’azione regionale sia finalizzata alla semplificazione normativa e procedimentale, facilitando così in modo concreto il raggiungimento degli obiettivi specifici individuati, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva, dal decreto ministeriale 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome” (c.d. Burden Sharing).
Tale decreto ha definito e quantificato gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili. Alla Regione del Veneto è stato assegnato un obiettivo da raggiungere entro il 2020 pari al 10,3 per cento, quale percentuale di consumi finali lordi regionali che dovranno essere coperti da fonti rinnovabili.
Per dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE, l’incentivazione alla realizzazione di impianti da FER attraverso la semplificazione amministrativa appare pertanto una scelta strategica necessaria.
Specificamente, infatti, la direttiva precisa come sia stato dimostrato che l’assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni costituisca ostacolo allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.
A questi fini, l’articolo 21 (Finalità e oggetto), dopo aver affermato che la sviluppo delle fonti rinnovabili costituisce un punto fondamentale per la politica energetica regionale, prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale - entro un anno dall’entrata in vigore della legge - di uno specifico regolamento che disciplini, renda uniformi e semplifichi le procedure regionali relative alle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (oggi disciplinate da considerevole numero di deliberazioni succedutesi nel tempo e che richiedono ormai una razionalizzazione e omogeneizzazione).
L’articolo 22 (Principi e criteri direttivi), in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 26/2011, individua i principi e criteri direttivi che dovranno essere seguiti dalla Giunta nell’approvazione del regolamento: detti principi discendono in larga parte dalla vigente normativa nazionale in materia di procedimento amministrativo ed in particolare di procedimenti specifici in materia di autorizzazioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, tenendo conto dei principi di pubblicità e trasparenza.
Viene previsto che sino all’entrata in vigore del regolamento continui ad applicarsi la normativa vigente, facendo tuttavia salva la possibilità anche per coloro che hanno presentato l’istanza prima dell’entrata in vigore del regolamento di richiedere l’applicazione della nuova disciplina.
È infine previsto, al fine di conoscere la quantità e la potenza degli impianti realizzati nel territorio regionale, che i Comuni trasmettano alla Giunta regionale copia dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (decreto con cui è stata data attuazione a livello statale alla direttiva); si tratta in particolare della procedura abilitativa semplificata (PAS) e della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, disciplinate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”.
L’articolo 23 (Abrogazioni) individua le norme regionali che saranno abrogate con l’entrata in vigore del regolamento e delle quali si terrà conto nella redazione del regolamento stesso, per recepirne le disposizioni ritenute ancora attuali.
Si tratta, in particolare:
- degli articoli da 1 a 7 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10, che detta norme relative alle autorizzazioni inerenti:
- impianti solari termici e fotovoltaici;
- impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati;
- impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW;
- impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo;
- della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5, che disciplina le autorizzazioni inerenti gli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili situati in zona agricola;
- dell’’articolo 10 (Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici) della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, con cui è stata trasferita ai comuni la competenza per il rilascio del titolo abilitativo per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt.
Il Titolo IV (articoli 24-30) contiene modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, recante “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.
Si tratta di modifiche - alcune di carattere meramente formale, altre più sostanziali - che si rendono necessarie per adeguare la cd. legge regionale di procedura per i rapporti con l’UE alla recente legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, che ha abrogato la legge 11/2005 introducendo la nuova disciplina statale in ordine ai rapporti tra l’Italia e l’UE.
Più specificamente, sono previste le seguenti modificazioni.
L’articolo 24, che prevede una modifica all’articolo 5 della legge regionale 26/2011, è volto a consentire il rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 della legge 234/2012 che, con riferimento alla partecipazione delle Regioni alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, contempla la possibilità che i Consigli regionali si pronuncino con osservazioni da far pervenire alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Inoltre, poiché non vi è alcuna norma che, a livello statale o europeo, imponga analoga incombenza nei confronti del Comitato delle Regioni, si è ritenuto di alleggerire gli oneri informativi gravanti sul Consiglio regionale eliminando il riferimento testuale al Comitato delle Regioni contenuto nel testo originario della legge regionale 26/2011; per effetto della modifica proposta, le comunicazioni da effettuarsi risultano dunque limitate a quanto espressamente richiesto dalla legge statale, ferma restando l’informazione comunque garantita alla Giunta regionale.
L’articolo 25 prevede una modifica all’articolo 6 della legge regionale 26/2011 di carattere strettamente formale recependo il cambiamento di denominazione del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia europea (da Dipartimento per le politiche comunitarie a Dipartimento per le politiche europee), originato, a sua volta, dalle novità introdotte dal Trattato di Lisbona del 2009.
Carattere puramente formale ha anche la modifica all’articolo 7 della legge regionale 26/2011 contenuta all’articolo 26, che consegue al cambiamento di denominazione del Comitato Interministeriale chiamato a concordare le linee politiche del Governo sulle questioni europee, sulla base delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona del 2009.
L’articolo 27 modifica l’articolo 8 della legge regionale 26/2011 al fine di adeguare la legge regionale a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della legge 234/2012, che prescrive l’immediata trasmissione al Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, specificatamente tramite posta certificata, dei provvedimenti adottati dalle Regioni per recepire le direttive europee; è inoltre introdotta una modifica di carattere formale in relazione alla nuova denominazione assunta dal Dipartimento per le politiche europee.
L’articolo 28 modifica l’articolo 12 della legge regionale 26/2011, prevedendo che contestualmente alla notifica degli atti che istituiscono o modificano aiuti di Stato, sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.
L’integrazione si rende necessaria per adempiere alla nuova disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 45 della legge 234/2012 in materia di comunicazioni relative agli aiuti di Stato: è, difatti, posto a carico di tutte le Amministrazioni tenute a notificare alla Commissione europea una misura ritenuta aiuto di stato, l’obbligo di trasmettere una scheda sintetica di tale misura al Dipartimento politiche europee.
Sempre in materia di aiuti di Stato, l’articolo 29 introduce l’articolo 12 bis della legge regionale 26/2011: l’intervento legislativo proposto ha lo scopo di adattare al contesto regionale, in adempimento a quanto prescritto nel comma 3 dell’articolo 48 della legge 234/2012, la previsione del comma 2 del medesimo articolo che disciplina, con riferimento all’organizzazione statale, le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi. Il comma 3, difatti, dispone che anche le Regioni, così come altri enti territoriali interessati, adottino provvedimenti di contenuto analogo a quello di cui al comma 2 (recante l’individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, l’accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità di pagamento); considerato che trattasi di funzioni istituzionalmente proprie dell’Esecutivo, la competenza a livello regionale viene attribuita alla Giunta.
L’articolo 30 prevede modifiche all’articolo 13 della legge regionale 26/2011: tutte le modifiche proposte hanno natura formale e si limitano a prendere atto delle modifiche apportate dalla nuova legge 234/2012 alla denominazione di organismi statali già previsti dalla abrogata legge Buttiglione 11/2005 (quali il Comitato Tecnico permanente di supporto al CIACE e il CIACE stesso) ovvero delle sedi tecniche di coordinamento e concertazione per la definizione della posizione comune nazionale sulle questioni europee (quali i “tavoli di coordinamento nazionali Stato-Regioni”).
Gli articoli 31 e 32, introdotti duranti i lavori in commissione, intervengono sul trattamento economico del personale assegnato alla sede di Bruxelles e di quello distaccato presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea.
Infine, il Titolo V (articolo 33) detta le disposizioni finali.
L’articolo 33, in attesa dell’entrata in vigore della previsione di cui all’articolo 27 della legge, che modifica l’articolo 8, comma 5, della legge regionale 26/2011, garantisce la puntuale osservanza del comma 2 dell’articolo 40 della legge 234/2012 prevedendo che anche la presente legge regionale europea debba essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee per posta certificata.

Sul progetto di legge hanno espresso parere favorevole le Commissioni Terza, Settima e la Commissione Speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari, rispettivamente in data 23 maggio 2013, 17 luglio 2013, 25 settembre 2013.

La Prima Commissione nella seduta n. 123 del 15 ottobre 2013 ha concluso i propri lavori approvando il progetto di legge a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, Futuro Popolare e l’astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, IDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC.”;


- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il progetto di legge 347, che recita “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, prevede anche quest’anno una serie di adeguamenti delle norme regionali alle direttive europee.
Senza entrare nel merito di questi adeguamenti, alcuni dei quali sono molto di dettaglio e tecnici, ci sono alcuni considerazioni generali che vorrei sottoporre all’Aula.
La prima considerazione riguarda le procedure di infrazione che interessano la Regione Veneto. Ce ne sono alcune, secondo me, che meritano una nostra valutazione attenta anche in ordine alle politiche che sono state messe in atto, o non sono state messe in atto, per rimediare a queste procedure di infrazione. Abbiamo innanzitutto l’infrazione riguardante la conservazione degli uccelli selvatici, tema discusso e sul quale sono state anticipate in Commissione le ultime disposizioni, ma più avanti alcune che mi interessano di più sono in particolare la procedura di infrazione 2194 in adempimento degli obblighi derivanti dalla direttive 3099 concernenti i valori i limiti di qualità dell’aria ambiente per biossido di zolfo e altri inquinanti. 
La Commissione Europea, nel febbraio del 2011, ha presentato ricorso contro il Governo italiano per aver ecceduto per diversi anni consecutivi i valori limiti per le particelle PM10 nell’aria ambiente in numerose zone e agglomerati per la qualità dell’aria in tutto il territorio italiano, venendo meno agli obblighi imposti dalla direttiva. La Corte di Giustizia ha successivamente condannato l’Italia per non provveduto negli anni 2006 e 2007 a far sì che la concentrazione di PM10 diminuisse. Nella proposta di legge si scrive che la Regione del Veneto ha perseguito gli obiettivi di miglioramento della quantità dell’aria, intraprendendo diverse e rilevanti azioni in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera approvato in data novembre 2004. Però, a fronte di questi consistenti impegni, il permanere di una situazione di costante superamento dei valori limite delle concentrazioni del PM10 appare irrisolvibile a breve e a medio termine; considerata anche l’assenza di una strategia nazionale in un contesto meteo climatico complesso, non consente alla Regione il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
Questa motivazione a me sembra francamente insufficiente, perché? Pure la programmazione dei fondi europei 2007-2013 conteneva tra i suoi obiettivi prioritari il miglioramento dell’ambiente e, in particolare, le azioni rivolte alla riduzione dell’inquinamento atmosferico nel Veneto. Voglio dire che ancora oggi siamo di fronte all’assenza di qualsiasi politica regionale che miri alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, in particolare del PM10. Poi sappiamo che questo ha comportato i blocchi del traffico nei capoluoghi, etc., cose che possiamo discutere se sono o non sono efficaci, ma di fatto ancora oggi ci rifacciamo in questo provvedimento al Piano regionale per la tutela e risanamento dell’atmosfera del novembre del 2004. Sono passati ormai dieci anni ed è evidente che quel Piano regionale non ha alcun valore rispetto a questa emergenza ambientale, che perdura da anni e nei confronti della quale il Veneto non è riuscito a mettere in campo alcunché.
E anche alcuni annunci recenti di un coordinamento delle politiche regionali delle regioni del  nord, che pure sarebbero auspicabili, però si fermano agli annunci. Ricordo che in Regioni vicine anche non italiane, ma europee, queste politiche si stanno concretizzando in interventi che riguardano la tariffazione differenziale del traffico, in particolare del traffico pesante, penso alle cosiddette vignette adottate in Svizzera, in Austria e in Slovenia, tendenti a spostare una parte del traffico dalla gomma, in particolare il traffico pesante, quindi traffico merci, alla rotaia.
Faccio riferimento a questo come ad uno dei provvedimenti ma non l’unico, abbiamo anche visto che cosa è successo nell’area metropolitana di Milano con l’introduzione dell’area C: evidenti e misurati miglioramenti della qualità dell’aria,  spostamento di risorse al sistema del trasporto pubblico, perché l’incasso dei pedaggi di entrata è stato investito sul miglioramento del trasporto pubblico locale nell’area milanese. Questi sono provvedimenti che dimostrano che politiche efficaci per ridurre l’inquinamento atmosferico sono state adottate con risultati misurabili.
Questo è un primo elemento rispetto a questo provvedimento che sottolineo, anche perché qui c’è una fase di infrazione aperta, ci piacerebbe sapere quali sono le sanzioni che saremmo eventualmente chiamati a sborsare come Regione, certo con altre Regioni non solo la nostra. 
Il secondo aspetto di questo provvedimento, che abbiamo già sottolineato in Commissione, è quello che riguarda il Titolo III. Il Titolo III del progetto di legge è l’attuazione della direttiva 28/2009 sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili. Obiettivo che condividiamo appieno, ma nello specifico qui si tende ad adeguare la normativa regionale per adottare quell’autorizzazione unica, che, appunto, il diritto europeo prevede, e una certa semplificazione delle procedure, cosa che peraltro condividiamo.
Però non condividiamo il fatto che qui, sostanzialmente, si vada a questo adeguamento in mancanza di un quadro di programmazione vigente di riferimento. Sappiamo che il Piano energetico regionale è stato adottato dalla Giunta qualche settimana fa, qui si dice che entro un anno dall’approvazione di questa legge la Giunta regionale approva un regolamento per la disciplina dei procedimenti autorizzati previsti per la costruzione degli impianti di energia. Noi ci chiediamo: queste autorizzazioni secondo quale quadro di riferimento e quali obiettivi di produzione, da quali fonti rinnovabili verranno assunte. 
Non vorremmo che questo diventasse una sorta di liberi tutti perché siccome dobbiamo semplificare, siccome dobbiamo adeguarci, avanti e poi vedremo cosa succede. Perché le fonti rinnovabili sono plurali, appunto, sappiamo che la potenzialità di sfruttamento di alcune fonti rinnovabili è notevole e su questo già il documento governativo sugli obiettivi regionali, per esempio, evidenziava che il Veneto deve fare notevoli miglioramenti sulla produzione da fonti rinnovabili rispetto al termico, invece relativamente meno sulla produzione per l’elettrico.
Dico questo perché sull’elettrico abbiamo tutto il tema dello sfruttamento delle risorse idriche per l’idroelettrico. Situazione delicata, discusso già in sede di adozione delle linee guida per le aree idonee e non idonee, e siamo preoccupati che la produzione da fonti rinnovabili non vada poi ad avere ricadute negative sulla conservazione degli ecosistemi, in particolare di alcuni ecosistemi dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
Queste sono le riflessioni principali sul provvedimento, ci riserviamo poi in sede di discussione generale di presentare puntuali emendamenti.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Testo tra parentesi quadra è abrogato):
“Art. 2 - Campo di applicazione.
1. La presente legge si applica:
a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l’uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l’area occupata;
b) all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.
2. Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 6 e le relative sanzioni di cui all’articolo 32, la presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) omissis
b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, [fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 14]. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall’articolo 25 della medesima legge regionale n. 33/2002 ;
c) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, commi 1, 3 e 4.
3. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, l’attività di somministrazione è assoggettata a segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, di seguito denominata  SCIA, nonché alle limitazioni di cui all’articolo 6 e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”.
3 bis. Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle associazioni e nei circoli di cui al comma 3, il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.
4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.
5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis, l’attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d’ingresso;
b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
d) omissis
e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.”.

Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Testo tra parentesi quadra è abrogato):
“Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge s’intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all’uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
b) per somministrazione non assistita: l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
c) per panificio: l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
e) per superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell’operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l’organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all’uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l’opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
[m) per procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione: la persona cui è conferita la rappresentanza nell’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 2209 del codice civile;
n) per preposto: la persona cui è affidata l’effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.]

Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all’articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento verso e all’interno delle medesime zone.
2. L’ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali di cui agli articoli 33 e 34, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti all’articolo 4. L’autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresì la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni.
5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, non superiore a centoventi giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
6. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate sulla base delle priorità individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei criteri di cui all’articolo 33.
7. L’esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all’atto della presentazione della stessa o nel corso dell’istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l’attività.
8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA di cui ai commi 1 e 2, il titolare deve avere la disponibilità dei locali indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità.
9. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici. “.

Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Testo tra parentesi quadra è abrogato):
“Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.
1. Sono soggette a SCIA le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
d) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera l);
e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
f) negli esercizi posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
h) all’interno dei mezzi di trasporto pubblico;
i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
l) [negli esercizi polifunzionali di cui all’articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15] .
2. La SCIA è presentata al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività di somministrazione.
3. Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:

a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1;
a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l’intrattenimento;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3 bis. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell’amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni.
4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell’attività di intrattenimento e svago.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall’esercente nella SCIA.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall’articolo 30 in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i).”.

Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 11 – Somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
1. L’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e successive modificazioni, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 8 bis, comma 4, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.
4. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque non può avere durata superiore ai trenta giorni consecutivi.

5. L’autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall’articolo 6.”.

Nota all’articolo 10
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Testo tra parentesi quadra è abrogato):
“Art. 12 - Autorizzazioni stagionali.
1. All’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis.
2. L’attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.
[3. Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8.]”.

Nota all’articolo 11
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 13 - Somministrazione con apparecchi automatici.
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis.
2. Per l’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è necessario:
a) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1, nonché dei requisiti professionali di cui all’articolo 4, comma 2, ove previsti, e il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità;
b) la presentazione della SCIA al comune competente per territorio contenente l’attestazione dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati.
2 bis. Nei casi di cui al comma 2, per l’installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune può essere presentata un’unica SCIA.
2 ter. L’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi ai sensi del comma 2 è aggiornata annualmente tramite comunicazione al comune.

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.”.

Nota all’articolo 15
- Il testo dell’art. 32 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 32 – Sanzioni.
1. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi” e successive modificazioni, nonché la chiusura dell’esercizio.
2. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la presentazione della SCIA, ovvero quando è disposta la sospensione dell’attività, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.

3. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti o  bevande senza i requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4 si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.
5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell’attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.
7. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
8. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.
9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931.
10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni e integrazioni.
11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.”.

Nota all’articolo 16
- Il testo dell’art. 36 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Testo tra parentesi quadra è abrogato):
“Art. 36 - Norme di attuazione.
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell’ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, lettera g) dello Statuto, le relative disposizioni attuative con particolare riguardo:
a) alle modalità di accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;
b) [all’organizzazione, alla durata, ai contenuti ed ai requisiti di accesso dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 4, comma 11, lettera b)];
c) alle modalità per l’applicazione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari;
d) alle condizioni e alle modalità per l’utilizzo delle denominazioni di cui all’articolo 14;
e) all’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 35.
2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva altresì i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di inizio di attività e di comunicazione previsti dalla presente legge.”.

Nota all’articolo 17
- Il testo dell’art. 37 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 37 - Abrogazioni e norme finali.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 “Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;
b) legge regionale 19 novembre 1996, n. 38 “Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 “Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande””.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trova applicazione la vigente normativa statale, in quanto compatibile.

3. Dalla data di adozione dei criteri regionali di cui all’articolo 33 è abrogato l’articolo 9, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.”.

Nota all’articolo 18
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 29/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell’attività.
1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetista.
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.
2. L’ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all’articolo 6.
2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1/1990 l’attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990.”.

Nota all’articolo 19
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 28/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Esercizio dell’attività.
1. L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale di acconciatore, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.
2. In nessun caso è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, rispettino i requisiti igienico-sanitari e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 4.
4. L’attività di acconciatore può essere svolta presso la sede designata dal cliente solo in caso di:
a) malattia o altra forma di impedimento;
b) manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo;
c) altri eventi indicati nel regolamento di attuazione.
5. Le imprese esercitanti l’attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
6. L’attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.”.

Nota all’articolo 20
- Il testo dell’art. 34 della legge regionale n. 24/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 34 - Attività di tintolavanderia.
1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” e successive modificazioni è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
2. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività di cui all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese che esercitano attività di tintolavanderia designano un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, entro il termine perentorio di due anni dall’entrata in vigore della presente legge, comunicandola allo SUAP territorialmente competente.
5. Le imprese del settore che non provvedono a comunicare il nominativo del responsabile tecnico entro il termine di cui al comma 4 non possono continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia.
5 bis. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori, destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.”.

Note all’articolo 22
- Il testo dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003  è il seguente (Testo tra parentesi quadra è abrogato):
“12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell’interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”.
5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.
6. L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all’interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l’elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991].
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.”.

- Il testo dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2011  è il seguente:
“Art. 5  Autorizzazione Unica
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all’emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.
4. Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.”.

- Il testo dell’art. 4, comma 5, della legge regionale n. 7/2011 è il seguente:
“Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico del proponente e sono rapportati al valore degli interventi in misura pari allo 0,025 per cento dell’investimento.”.

Nota all’articolo 24
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta regionale.”.

Nota all’articolo 25
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Sessione europea del Consiglio regionale.
1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:
a) il disegno di legge regionale europea, di cui all’articolo 8;
b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
c) la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno;
d) il rapporto sugli affari europei, di cui all’articolo 7.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all’interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell’attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.”.

Nota all’articolo 26
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Testo tra parentesi quadra è abrogato):
“Art. 7 - Rapporto sugli affari europei.
1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell’Unione europea, che indica:
a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l’attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;
b) le iniziative che si intendono adottare nell’anno in corso con riferimento alle politiche dell’Unione europea d’interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
c) le posizioni sostenute nell’ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse regionale;
d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell’ambito del Comitato interministeriale per gli affari [comunitari] europei;
e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l’Unione europea ed in particolare le prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee;
f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.”.

Nota all’articolo 27
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - La legge regionale europea.
1. La Regione assicura l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e l’attuazione delle politiche europee attraverso l’emanazione di una legge regionale europea annuale, che:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l’attuazione dei regolamenti;
b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
d) individua gli atti dell’Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
2. La legge regionale europea reca l’indicazione dell’anno di riferimento e stabilisce il termine per l’adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l’atto dell’Unione europea cui si riferiscono.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell’anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
b) l’ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l’elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell’Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell’Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.
5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee.”.

Nota all’articolo 28
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 12 - Aiuti di Stato.
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente in materie europee, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dal Regolamento del Consiglio regionale. Contestualmente alla notifica è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. La commissione consiliare competente per l’istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l’approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito l’autorizzazione all’aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell’Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.
5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie europee.
6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle banche dati in materia di aiuti di Stato.”.

Nota all’articolo 30
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Testo tra parentesi quadra è abrogato):
“Art. 13 - Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee.
1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale:
a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dell’Unione europea;
c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della Regione, o dei loro delegati, ai fini della partecipazione al Comitato tecnico di valutazione integrato di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari [comunitari] europei.
2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari [comunitari] europei.
3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti tecnici che partecipano:
a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea e dei comitati della Commissione europea nell’ambito delle delegazioni italiane;
b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei per la definizione della posizione italiana;
c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni europee.
4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un’informazione qualificata e tempestiva dell’attività svolta dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni e gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante l’invio dei relativi verbali di seduta.”.

Nota all’articolo 31
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 - Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee.
1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti funzioni:
a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;
b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell’Unione europea;
c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;
d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea;
e) informazione e consulenza all’attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall’ordinamento dell’Unione europea;
f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;
g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell’Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell’Unione europea;
h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;
i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea d’interesse per il sistema veneto.
2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.
3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale individua il proprio assetto organizzativo, determinando le specifiche attribuzioni ed il trattamento del personale assegnato alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente.
4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, può avvalersi di specifiche professionalità in materia.”.

Nota all’articolo 32
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 26/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 16 - Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative.
1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:
a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
c) le procedure per la verifica della conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;
e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materie europee;
f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di regolamento o atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali esistenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo e individuano, in fase di prima applicazione della presente legge, un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.
3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, gli Stati membri dell’Unione e gli stati candidati all’adesione all’Unione, garantendone il trattamento complessivo in godimento, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.

4. Struttura di riferimento

Direzione riforme istituzionali e processi di delega

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