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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 67 del 17 agosto 2012


LEGGE REGIONALE  n. 29 del 10 agosto 2012

Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e destinatari

1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie di diritto e di fatto dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, interviene a sostegno sia delle famiglie composte da un solo genitore, dette monoparentali, sia dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà economica e con figli minori.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un’esistenza dignitosa, il recupero dell’autonomia abitativa.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:

a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;

b) dell’aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del nascituro;

c) della promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;

d) dell’accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati;

e) dell’accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;

f) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l’esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);

g) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

Art. 3

Priorità

1. Ai fini degli interventi previsti, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:

a) reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare;

b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale (SSR);

d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

 

Art. 4

Fondo per le famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica

1. Per la concessione del finanziamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), la Giunta regionale istituisce un fondo per agevolare l’autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; il prestito è concesso a tasso zero.

2. Il prestito è ammesso, prioritariamente, per il finanziamento di spese sanitarie. Altri tipi di spesa sono individuati con provvedimento della Giunta regionale.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) da uno stanziamento iniziale della Regione;

b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1;

c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 5

Fondo per la locazione di immobili

1. La Giunta regionale definisce, in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1, accordi con le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, individuanti forme di concorso totale o parziale nel pagamento di canoni di affitto da parte delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce un fondo a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica per il pagamento dei canoni di affitto.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) da uno stanziamento iniziale della Regione;

b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1;

c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 6

Azioni a sostegno di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati

1. La Regione potenzia, ove necessario, le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge n. 54 del 2006, presso i consultori familiari, operanti nell’ambito territoriale di ciascuna azienda ULSS, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.

Art. 7

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le disposizioni attuative della presente legge ed in particolare quelle necessarie per l’accesso ai finanziamenti e per la gestione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8

Relazione sullo stato di attuazione

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale, per il tramite della competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Gli oneri di parte corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 500.000,00, sono così suddivisi:

a) euro 200.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 4;

b) euro 300.000,00, per gli interventi di cui all’articolo 5.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2012 e per i successivi esercizi finanziari 2013-2014, si provvede mediante prelevamento di euro 500.000,00 dall’upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2012-2014, contestualmente la dotazione dell’upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" è incrementata di euro 500.000,00 nell’esercizio 2012.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2012

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità e destinatari

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Priorità

Art. 4 - Fondo per le famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica

Art. 5 - Fondo per la locazione di immobili

Art. 6 - Azioni a sostegno di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati

Art. 7 - Disposizioni attuative

Art. 8 - Relazione sullo stato di attuazione

Art. 9 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2012, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 novembre 2010, dove ha acquisito il n. 116 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Lazzarini, Finco, cenci, Cappon, Caner, Baggio, Corazzari, Furlanetto, Bozza, Possamai, Tosato, Sandri, Bassi, Toscani, Ciambetti, Stival, Finozzi e Manzato;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta commissione consiliare;

- La Quinta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 maggio 2012;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta commissione consiliare, consigliere Arianna Lazzarini e su relazione di minoranza della Quinta commissione consiliare, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1° agosto 2012, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Arianna Lazzarini:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nella precedente legislatura la nostra Regione ha affrontato il tema a sostegno della famiglia con alcuni provvedimenti puntuali come, ad esempio, le misure a sostegno della politica della casa, l’assegno di cura per il mantenimento degli anziani in casa, i contributi destinati a situazione di bisogno, il sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, i buoni scuola, i contributi per il trasporto scolastico e i contributi alle istituzioni scolastiche per i libri di testo in comodato gratuito.

Questi provvedimenti "spot" hanno avuto, in ogni caso, il merito di aver portato l’attenzione politica sul tema della famiglia e sulle molteplici sfaccettature che hanno trasformato il concetto tradizionale del nucleo familiare, composto da madre, padre e figli.

Nell’ultimo decennio si è registrato un considerevole aumento delle famiglie, quasi 300 mila in più rispetto al 1996, accompagnato però da una diminuzione del numero medio di componenti, che si arresta a 2,49 nel 2006 (Rapporto statistico 2008 - Regione Veneto). Le famiglie crescono ad una velocità ben superiore rispetto a quella della popolazione: secondo i dati dei censimenti, dal 1991 al 2001 in Veneto la popolazione è cresciuta del 3,4 per cento, mentre il numero delle famiglie del 14,2 per cento. Inoltre, vanno aumentando strutture familiari meno tradizionali: crescono quelle monogenitori, le famiglie ricostituite, le unipersonali e i nuclei aggregati.

I nuclei monogenitori in Veneto, costituiscono, secondo gli ultimi dati disponibili l’11 per cento dei nuclei, composti in prevalenza da madri sole con figli minori (87,6 per cento). Tali donne sole sono per la maggior parte vedove (52,8 per cento), separate o divorziate per il 39,5 per cento e in quota minore madri sole nubili (7,7 per cento), Le donne sole sono più numerose rispetto ai padri soli sia perché la vita media femminile é più elevata, sia perché più spesso nei divorzi e nelle separazioni i figli vengono affidati alla madre: a tale proposito secondo gli ultimi dati (Rapporto statistico 2008 - Regione Veneto), su 100 minori affidati da divorzio l’80 per cento è stato affidato alla madre. Accade così che, in seguito a separazioni o divorzi dove sono coinvolti figli, da un’unica famiglia se ne formano almeno due: la madre, con figli, va a costituire un nuovo nucleo monogenitoriale, mentre il padre origina una famiglia unipersonale.

I nuclei monogenitore a capofamiglia donna sono perciò dei soggetti a sviluppare maggiormente situazioni di povertà.

Nel contesto globale delle politiche sociali, le madri sole sono un soggetto ancora invisibile. In primo luogo, non esistono politiche di sostegno rivolte specialmente alle famiglie monogenitori, In secondo luogo, l’ottenimento dei benefici è spesso nascosto dietro ai diritti dei figli, sebbene la protezione dei minori che vivono con madri sole é di fatto dipendente dallo status giuridico e sociale delle proprie madri. In terzo luogo, tali benefici sono spesso di scarsa entità e concessi per un limitato periodo di tempo.

Questi elementi mettono in luce come i sistemi di protezione istituzionale non siano adeguati ai cambiamenti che hanno profondamente modificato il ruolo delle donne all’interno della famiglia e nel mercato del lavoro.

La presente legge in esame, si pone l’obiettivo di attivare una serie di interventi a favore dei genitori soli che versano in situazione di difficoltà e soprattutto per garantire una situazione di maggior tranquillità economica ai loro figli. La proposta di legge si compone di 7 articoli:

- l’articolo 1 illustra le finalità della legge;

- gli articoli 2 e 3 definiscono obiettivi e priorità, nonché il loro perseguimento, fra i quali va sottolineato l’intervento al fine di favorire iniziative che permettono di conciliare al meglio l’attività lavorativa con lo svolgimento delle attività assistenziali ed educative all’interno del proprio nucleo familiare;

- l’articolo 4 prevede il fondo di garanzia per le persone e le famiglie in stato di povertà;

- l’articolo 5 prevede il fondo di garanzia per le locazioni di immobili;

- l’articolo 6 contiene le disposizioni attuative;

- l’articolo 7 individua la norma finanziaria.

La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 67 del 10 maggio 2012 esprimendo a maggioranza parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.";

Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

secondo i più recenti dati diffusi dall’ISTAT, aggiornati al 2011, le famiglie povere in Italia sono più di otto milioni, e una parte considerevole di esse (quasi tre milioni e mezzo) vive in condizioni di povertà assoluta, vale a dire con un tenore di vita "minimamente accettabile". A queste si aggiunge un altro 7,6 per cento di famiglie appena sopra la soglia di povertà. Rispetto ai dati degli anni precedenti si osserva una dinamica negativa anche tra le famiglie con un figlio minore, in particolare coppie con un figlio, dove l’incidenza di povertà relativa sale dall’11,6 per cento al 13,5 per cento. Le famiglie povere sono più numerose al Sud, ma nessuna regione italiana è immune da questa piaga, neanche il Veneto. Ben venga, dunque, ogni provvedimento che abbia il fine di sostenere la famiglia, nelle sue diverse forme: riteniamo però che focalizzare gli interventi su una sola tipologia, i nuclei monoparentali, sia un approccio parziale al problema. I dati sopra elencati sono sufficienti a dimostrare che le difficoltà economiche colpiscono le famiglie in maniera molto più ampia, pur essendo i nuclei monogenitoriali a capofamiglia donna soggetti a sviluppare maggiormente situazioni di povertà.

Nell’ottava legislatura regionale il costante impegno dei gruppi di minoranza ha determinato significativi incrementi delle risorse stanziate nei capitoli di bilancio a sostegno della famiglia. Il medesimo impegno è stato profuso anche nell’attuale legislatura, di fronte a proposte della Giunta regionale che colpivano duramente la famiglia, con una decurtazione nel biennio 2010-2012 dell’11,5 per cento degli stanziamenti per i servizi ad essa destinati e addirittura un taglio del 63,7 per cento degli interventi strutturali.

Purtroppo in questa IX legislatura i consiglieri della maggioranza Lega Nord - PDL hanno riconfermato nella quasi totalità le proposte della Giunta regionale. A titolo esemplificativo passo rapidamente in rassegna le linee di spesa citate nell’incipit della relazione di maggioranza. Azzerati i capitoli che finanziavano le misure a sostegno della politica della casa: capitolo n. 101095 "Interventi regionali per favorire l’acquisto e la costruzione della prima casa"; capitolo n. 101094 "Interventi regionali a sostegno mutui prima casa"; capitolo n. 101093 "Fondo immobiliare etico"; capitolo n. 40060 "Fondo regionale per l’edilizia residenziale pubblica". Azzerati anche i cofinanziamenti regionali per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione (capitolo n. 40042), che due anni fa ammontavano a 6 milioni di euro. Azzerati i contributi regionali per le spese di trasporto scolastico pubblico (capitolo n. 100604) così come i contributi a favore di istituti scolastici per il concorso nei costi di trasporto degli studenti disagiati (capitolo n. 71230). Risorse a zero anche nel cap. 100848 "Contributi regionali per la spesa d’acquisto dei libri di testo", mentre per i libri di testo in comodato gratuito i fondi sono stati tagliati in due anni del 62,5 per cento (cap. 100819). Quasi due milioni e mezzo di euro in meno anche per i buoni scuola, con un taglio del 26,3 per cento agli stanziamenti nel capitolo n. 61516 "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico d’istruzione".

La cruda oggettività di questi dati evidenzia l’incoerenza della maggioranza Lega Nord - PDL, che con una mano prova ad aiutare una particolare tipologia di famiglie in difficoltà, mentre con l’altra mano ha già tolto (quasi) tutto a tutte!

Perplessità suscita anche l’impianto attuativo della legge, che viene demandato a successivo provvedimento della Giunta regionale, dove sarà disciplinato l’accesso ai finanziamenti e la gestione dei fondi. Sarebbe opportuno e doveroso che la Regione riportasse la sua attività nell’ambito della programmazione, riconoscendo ai Comuni la titolarità per l’assegnazione dei contributi, in conformità ai Piani di Zona, che sono gli strumenti appropriati per il coordinamento delle politiche sociali dei territori.";

3. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali

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