Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 62 del 29 luglio 2008


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 25 luglio 2008

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1.    La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

2.    A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:

a)    incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;

b)    favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;

c)    sostenere l’acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;

d)    garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

e)    favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione.

3.    All’attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

Art. 2

Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici 

1.    I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

2.    Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

3.    L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

Art. 3

Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1.    I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli veneti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, sono autorizzati all’istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale.

2.    Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

 Art. 4

Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale

1.    La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2.    Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale.

3.    L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

4.    Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge produrrà il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici contributi.

Art. 5

Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale 

1.    Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norma di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.

2.    Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.

Art. 6

Attività di controllo e sanzioni 

1.    La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2.    Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

3.    Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

Art. 7

Parere comunitario di compatibilità 

1.    Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 luglio 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva pubblica

Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Art. 4 - Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale

Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale

Art. 6 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 7 - Parere comunitario di compatibilità

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Leggi regionali abrogate

5 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 marzo 2007 , dove ha acquisito il n. 225 del registro dei progetti di legge su iniziativa popolare;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
  • La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 3 giugno 2008;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 2008, n. 7913. 

2.         Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la quarta commissione consiliare, esaminata la proposta di legge di iniziativa popolare n. 225 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”, ha redatto la presente relazione all’aula, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 1/1973 recante norme sull’esercizio dell’iniziativa legislativa popolare.

Il tema proposto dal progetto di legge n. 225 costituisce un obiettivo da tempo all’attenzione del legislatore regionale che in più occasioni ha avuto modo di intervenire in diversi contesti legislativi. Basti ricordare al riguardo le disposizioni previste dalla legge regionale n. 16/1980 in materia di promozione delle produzioni del settore primario; l’articolo 16 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 dedicato a promuovere la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali nonché la stessa legge regionale n. 6/2002 che per prima si è proposta di affrontare il tema del rapporto tra tutela della concorrenza e libero mercato e le esigenze di tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, quali la tutela della salute e dell’ambiente.

L’iniziativa legislativa popolare sottoposta in questa legislatura all’attenzione ed esame del Consiglio regionale, pur orientata al tema delle produzioni del settore primario, costituisce l’occasione per una riflessione sistematica su tale tema che ha registrato negli ultimi anni una notevole evoluzione sia a livello comunitario che a livello di ordinamento statale, volta a promuovere politiche relative all’impatto ambientale dei prodotti in funzione della elaborazione di modelli di produzione eco-sostenibile, in grado di offrire positive ricadute sotto il profilo della tutela del consumatore.

Tuttavia, tale evoluzione di un nuovo rapporto tra strategie di azione in materia ambientale e di libera concorrenza, allo stato attuale, si muove su un livello ancora di indirizzi e quindi la commissione consiliare, pur volendo pienamente assecondare e valorizzare le iniziative tradotte nel progetto di legge, ha ritenuto tuttavia di proporre un emendamento che introduca la clausola dell’acquisizione del parere di compatibilità comunitario.

Pare inoltre poter evidenziare la necessità di operare contestualmente anche sul fronte di una partecipazione regionale all’elaborazione di un diritto comunitario che interpreti queste esigenze che nascono dal territorio e che le traduca in politiche dell’Unione europea.

La commissione ha ultimato l’esame della proposta di legge nella seduta del 3 giugno 2008 approvandola all’unanimità e senza alcuna modifica ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, presentando il seguente emendamento:

-      dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis – Parere comunitario di compatibilità.

1.         Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

3.         Note agli articoli 

Nota all’articolo 3

-        Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001 è il seguente:

4. Esercizio dell'attività di vendita.

1.      Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2.      La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività .

3.      La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4.      Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5.      La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6.      Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7.      Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8.      Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.” 

Nota all’articolo 6

Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2005 reca disposizioni in materia di “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.”.

4.         Struttura di riferimento 

Direzione produzioni agroalimentari

Torna indietro