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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 28 aprile 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 07 aprile 2023

Determinazione dell'Indice di Densità Venatoria Massima del Territorio Lagunare Vallivo della Provincia di Rovigo (ATC RO03) per la stagione venatoria 2023/2024. L.R. n. 50/1993; L.R. n. 2/2022.

Note per la trasparenza

Si determina, in esecuzione del Titolo III, art. 4 e Titolo VI, art. 9 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027 approvato con L.R. n. 2/2022, l’Indice di Densità Venatoria (IDV) Massima nel Territorio Lagunare Vallivo della Provincia di Rovigo (ATC RO03) per la stagione venatoria 2023/2024, che si attesta sul valore di 1 cacciatore ogni 35 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) come aggiornato e definito nel PFVR 2022-2027.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» detta disposizioni in ordine al contenuto del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale come disposto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157.

In particolare la lettera b) del predetto comma 5 fa riferimento all'Indice di Densità Venatoria (IDV) Minima e Massima per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della L. n. 157/1992: “Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.”.

Il Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) 2022-2027, approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, al Titolo III, articolo 4 stabilisce che, ferme restando le indicazioni statali concernenti l’Indice di Densità Venatoria Minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli Indici di Densità Venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini (CA), derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il Territorio Agro-Silvo-Pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l’indice di densità venatoria è stabilito ai sensi del Titolo VI del Regolamento medesimo.

Al Titolo VI “Disposizioni integrative per l’attività venatoria nel TLV” art. 9 “Ammissione cacciatori all’ATC”, viene stabilito che “ai fini dell’iscrizione all’ATC, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto di massimo di 3 cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in 7 cacciatori per ogni 100 ettari”.

La Relazione al PFVR 2022-2027 (Allegato C) al punto 4 “Determinazione dell’IDV - indice di densità venatoria” introduce la distinzione tra le aree comprese nel TLV - Territorio Lagunare Vallivo e le aree comprese nel TD – Territorio Deltizio, corrispondente all’ATC RO03, per le quali trovano applicazione degli IDV specifici. In particolare per il Territorio Deltizio si parla di indice “di tutela” inferiore all’IDV regionale.

Il Delta del Po si prefigura infatti come un territorio estremamente diversificato, ma chiaramente caratterizzato come un'unità “geografico-culturale-ambientale” a sé stante, costituita sia da zone umide che da terre emerse. Tale “unicità” è stata chiaramente individuata a diversi livelli di pianificazione territoriale, tra i quali il Piano ambientale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po e la Rete Natura 2000, fino al riconoscimento a Riserva della Biosfera – MAB UNESCO, avvenuto nel 2015.

Il Delta del Po presenta dunque caratteristiche di sostanziale omogeneità ambientale, che può essere identificata secondo vari criteri, in particolare termici, pedologici, vegetazionali e faunistici.

Da un punto di vista più spiccatamente faunistico, il Delta può essere considerato un'unità geografica a sé stante. La presenza dei vari rami fluviali permette, infatti, una diffusione di molte specie di uccelli acquatici che utilizzano le terre coltivate circostanti come aree di rimessa o alimentazione. Le secche del fiume, inoltre, consentono la presenza di diverse specie tipicamente costiere, tra cui la Volpoca e la Beccaccia di mare.

A ciò si aggiunge che molti Anatidi fanno la spola tra le zone umide del Delta e le terre circostanti, ed i rapaci legati alle zone umide utilizzano le aree coltivate come territori di caccia. In generale i censimenti dell’avifauna effettuati alla metà di gennaio mostrano una buona frequentazione delle terre di bonifica da parte degli uccelli acquatici qualificando la zona deltizia come una delle zone umide più importanti d’Italia includente valli da pesca, sacche, aste fluviali, ed aree di bonifica.

In relazione quindi alla specificità, delicatezza e fragilità nel territorio deltizio compreso all’interno dei confini dell’ATC RO03 così come definiti nel PFVR 2022-2027, e al fine di salvaguardare i valori naturali di tale area, lo svolgimento dell’attività venatoria nell’ATC medesimo deve essere regolamentato con maggior tutela, in particolare per quanto riguarda il numero di cacciatori ammissibili in tale ambito di caccia. Ciò consente di mantenere uno stretto legame territorio-cacciatore a tutto vantaggio di una corretta e responsabile gestione del patrimonio faunistico e per l'attività venatoria sostenibile.

Considerato che con il nuovo PFVR 2022-2027 si è provveduto ad una rideterminazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) della Regione, così come descritto al Capitolo 2 della Relazione al PFVR 2022-2027 (Allegato C alla L.R. n. 2/2022), il Territorio Agro-Silvo-pastorale (TASP) dell’ATC RO03 è stato rideterminato in ettari 42.110.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, con riferimento alla nuova superficie TASP dell’ATC in parola, si propone di stabilire per l’ATC RO03 un indice di densità venatoria massimo “di tutela”, pari ad 1 cacciatore ogni 35 ettari di TASP.

L’indice di 1 cacciatore ogni 35 ettari non comporta aumento della pressione venatoria esercitata nell’ATC RO03 rispetto alle passate stagioni venatorie, ed è inferiore alla densità massima dei cacciatori così come fissata al TITOLO VI, art. 9 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.» e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017»;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»”;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027, approvato (Allegato A) con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 «Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fissare l'Indice di Densità Venatoria (IDV) massima nel Territorio Deltizio – Territorio lagunare e vallivo della provincia di Rovigo – ATC RO03, per la stagione venatoria 2023/2024, in 1 cacciatore ogni 35 ettari del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) dell’ATC RO03, ai sensi e per i fini di cui al Titolo III, articolo 4 e al Titolo VI, art. 9 del Regolamento di Attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2027 (PFVR 2022/2027), approvato con L. R. n. 2/2022;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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