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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 28 aprile 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 411 del 07 aprile 2023

Determinazione dell'Indice di Densità Venatoria Massima degli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2023/2024. L.R. n. 50/1993; L.R. n. 2/2022.

Note per la trasparenza

Si determina, in esecuzione dell’art. 4 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2027 approvato con L.R. n. 2/2022, l’Indice di Densità Venatoria (IDV) Massima negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2023/2024, che si attesta sul valore di 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» detta disposizioni in ordine al contenuto del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, come disposto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

In particolare la lettera b) del predetto comma 5 fa riferimento all'Indice di Densità Venatoria (IDV) Minima e Massima per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della L. n. 157/1992 («Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.»).

Il Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, al Titolo III, articolo 4, prevede che, ferme restando le indicazioni statali concernenti l’Indice di Densità Venatoria Minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli Indici di Densità Venatoria Minima e Massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

L’Indice di Densità Venatoria per gli ATC del Veneto, escluse le aree comprese nel TLV - Territorio Lagunare Vallivo e nel TD - Territorio Deltizio, per le quali trovano applicazione IDV specifici e individuati con provvedimento distinto, viene calcolato in misura pari al valore risultante dal rapporto tra il numero di cacciatori e la superficie TASP, come di seguito individuati:

  • Superficie TASP corrisponde alla superficie TASP regionale, al netto della Zona Faunistica delle Alpi, con esclusione delle seguenti superfici:
    1. la superficie TASP delle aree protette a divieto di caccia (parchi e riserve);
    2. la superficie TASP del TLV, per il quale si applica un metodo di calcolo del numero di cacciatori che vi possono accedere basato non sulla superficie TASP bensì sul numero di appostamenti;
    3. la superficie del TD (al netto della superficie del Parco Regionale del Delta del Po), per il quale è riconosciuto un indice di densità venatoria “di tutela”, inferiore all’indice di densità venatoria regionale.
  • Numero di cacciatori corrisponde al totale dei cacciatori, al netto di quelli con opzione in via esclusiva per la caccia in Zona Alpi, nonché sottratti:

i. il numero di cacciatori complessivamente ammessi nel territorio lagunare e vallivo, comunque non superiore a tre volte il numero di appostamenti lagunari;

ii. il numero di cacciatori ammessi nel territorio deltizio, sulla base dell’indice di densità venatoria “di tutela”.

Il valore del rapporto tra TASP (esclusi ZFA e parchi) in ha / numero di cacciatori (esclusa la ZFA), pari a 1 cacciatore / 27 ha di TASP (esclusi ZFA e parchi), è comunque inferiore al valore dell’Indice di Densità Venatoria minimo fissato a livello nazionale nel 1993 che è pari a 1 cacciatore / 18 ha TASP (esclusa ZFA).

Ciò premesso, al fine di consentire a tutti i cacciatori veneti l’iscrizione ad un Ambito Territoriale di Caccia, si ritiene di poter determinare, così come per la stagione venatoria 2022/2023, l’Indice di Densità Venatoria Massima, per la stagione venatoria 2023/2024, in 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale, corrispondente al valore di densità venatoria più elevato a livello provinciale. Tale indice prende anche in considerazione gli eventuali cacciatori che, nel corso della stagione venatoria, dovessero avvalersi dell’istituto della mobilità venatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.» e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»";

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.»;

VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2022/2027, approvato (Allegato A) con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 «Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2022-2027).»;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fissare l'Indice di Densità Venatoria (IDV) Massima negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per la stagione venatoria 2023/2024 in 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), ai sensi e per i fini di cui al Titolo III, articolo 4 del Regolamento di Attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2027 (PFVR 2022/2027), approvato con L. R. n. 2/2022;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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