Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 04 aprile 2023


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 278 del 21 marzo 2023

Bilancio consolidato 2022. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Note per la trasparenza

con la presente deliberazione viene aggiornato l’elenco dei soggetti che compongono il “Gruppo Regione del Veneto” con riferimento all’esercizio 2022. Nell’ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, il cui bilancio deve essere consolidato con quello regionale come previsto dal principio contabile applicato All.4/4 del D. Lgs. 118/2011.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Ai sensi dell’art. 68 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 la Regione redige il bilancio consolidato con i propri enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il “Gruppo della Regione” che deve essere approvato dal Consiglio Regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo, pertanto entro il 30.09.2023 con riferimento all’esercizio 2022.

Gli articoli 11-ter, 11-quarter e 11-quinques del medesimo decreto definiscono i criteri di individuazione degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati e partecipati e delle società controllate e partecipate.

Il Principio Contabile applicato riguardante il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3 prevede, quale attività preliminare al consolidamento dei bilanci del gruppo, che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

  1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

Tali elenchi, e i relativi aggiornamenti, vengono approvati dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Lo stesso principio contabile individua due fattispecie che consentono di escludere gli enti e le aziende dal perimetro di consolidamento. In particolare:

  1. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 % per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

  • Totale dell’Attivo,
  • Patrimonio Netto,
  • Totale dei Ricavi Caratteristici.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

In caso contrario la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

  1. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Il Tavolo tecnico operativo, costituito con DGR 1639/2017, ha svolto l'istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto nel rispetto dei principi di continuità, di costanza e di comparabilità dei dati nel tempo.

In particolare, sono stati presi in considerazione gli enti e le società come da ultimo definiti con DGR n. 125/2022 e successivo aggiornamento avvenuto con Delibera del Consiglio Regionale n. 155d del 15/11/2022 di approvazione del Bilancio Consolidato 2021 nonché i risultati dei processi di razionalizzazione delle società partecipate e gli esiti dell’attività di censimento annuale.

Per le partecipazioni in fondazioni e associazioni, è stato applicato quanto disposto dal principio contabile applicato All.4/4 che prevede che la quota di partecipazione sia determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione. Inoltre, per valutare la strumentalità di tali enti, si è adottato quale indice sintetico la soglia del 20% della suddetta quota di partecipazione, ai fini della loro inclusione nel GAP, in analogia alla definizione di “società partecipate” ai sensi dell’art. 11-quinquies del D.lgs. n. 118/2011, operando tuttavia talune eccezioni in relazione alla significatività della contribuzione regionale ovvero all’impatto e al ruolo che la fondazione o associazione ha nel territorio veneto.

Di seguito le principali variazioni rispetto al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) 2021:

  • Fondazione Cortina: con Legge regionale del 15 dicembre 2021, n. 34 è stata autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della "Fondazione Cortina" che si è costituita in data 03 maggio 2022. Il fondo di dotazione iniziale è pari ad euro 70.000, di cui euro 35.000 destinati a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia”, ed è costituito dai membri fondatori ordinari (Regione del Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina d’Ampezzo) che vi hanno contribuito in parti uguali. Nel 2022, l’ammontare dei trasferimenti regionali erogati è stato pari a 23.333,34 euro che costituiscono il 33,33% del Fondo di dotazione iniziale complessivo.

Gli organi della Fondazione che prevedono la nomina di un rappresentante regionale sono: il Comitato Istituzionale, composto da n. 3 membri tra cui il Presidente della Regione; il Consiglio di Indirizzo, composto da n. 7 membri di cui n. 1 di nomina regionale; il Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo della Fondazione, con funzioni di ordinaria e straordinaria gestione, composto da n. 5 membri di cui n. 1 di nomina regionale. Alla luce di quest’ultimo dato, la rappresentanza regionale negli organi istituzionali è pari al 20%. Ciò detto, si propone l’inserimento della Fondazione Cortina nel Gruppo Amministrazione Pubblica, quale Ente strumentale partecipato ai sensi dell’art. 11 ter, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011.

  • Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità: costituita il 14 marzo 2022, in esecuzione della Legge regionale del 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 1, con finalità di promozione e realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta. La Fondazione è composta da un partenariato articolato, formato dagli enti territoriali regionali e locali, dalle principali istituzioni culturali e accademiche veneziane e da un gruppo di grandi imprese interessate allo sviluppo sostenibile dell’intorno veneziano; l’apporto iniziale dei n. 13 soci fondatori (pubblici e privati), per un valore complessivo di euro 167.000, è stato destinato per euro 71.000 alla costituzione del Fondo di dotazione e per euro 96.000 al Fondo iniziale di gestione. La Regione del Veneto ha contribuito con l’erogazione di euro 15.000, corrispondenti ad una quota pari al 8,98% sul totale complessivo inizialmente versato. Gli organi della Fondazione che prevedono la nomina di un rappresentante regionale sono: il Consiglio di Indirizzo, composto da n. 14 membri di cui n. 1 di nomina regionale; il Comitato di Gestione, organo di gestione della Fondazione investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, composto da n. 5 membri di cui n. 1 di nomina regionale e, di conseguenza, la partecipazione regionale agli organi istituzionali è pari al 20%. Ciò detto, si propone l’inserimento della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità nel Gruppo Amministrazione Pubblica, quale Ente strumentale partecipato ai sensi dell’art. 11 ter, comma 2, D. Lgs. n. 118/2011.
  • Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace: ha come scopo la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo ed alla pace e l’attuazione e la promozione di iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche effettuate. Regione del Veneto fa parte dei soci fondatori. Con Legge Regionale del 21 giugno 2018, n. 21, abrogativa della Legge Regionale 55/1999, è stata confermata la partecipazione della Regione del Veneto alle attività della fondazione. In base a quanto stabilito dallo Statuto, il consiglio di amministrazione si compone di 9 membri di cui 2 di nomina regionale. A seguito del rinnovo del CdA avvenuto nel corso del 2022, attualmente, i membri di nomina regionale sono pari a 3 in quanto risulta vacante la designazione della Città metropolitana di Venezia, portando così la rappresentanza in termini percentuali pari al 33,33%. Si propone pertanto l’inserimento della Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace nel Gruppo Amministrazione Pubblica, quale Ente strumentale partecipato ai sensi dell’art. 11 ter, comma 2, D. Lgs. n. 118/2011.
  • Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.: in data 14.07.2022 è stato sottoscritto l’Accordo di Cooperazione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Regione del Veneto e dalla Società Autostrada Alto Adriatico S.p.a.. A seguito dell’adozione del Decreto interministeriale MIMS/MEF n. 306 del 28 settembre 2022 e dell’intervenuta ammissione dello stesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti in data 28.11.2022, si sono positivamente consolidati gli elementi per il trasferimento della concessione autostradale attualmente assentita ad Autovie Venete S.p.a. al concessionario subentrante Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., stimabile nel 2023. Per tale partecipata, già presente nel Gruppo Amministrazione Pubblica, si propone l’inserimento nel Perimetro di consolidamento del bilancio regionale.
  • Veneto Logistica S.r.l. (partecipata al 100% di Interporto di Rovigo S.p.a. detenuta tramite Infrastrutture Venete S.r.l. al 42,16%): in data 20 febbraio 2022 Interporto di Rovigo S.p.a. ha dato esecuzione alla delibera di fusione per incorporazione della Veneto Logistica S.r.l. in Interporto di Rovigo S.p.a., giusta deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci del 16.12.2021; di conseguenza, la partecipata regionale in argomento esce dall’elenco dei soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica.
  • Esu Gestioni e Servizi S.r.l. (partecipata al 100% di Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova - ESU PD): a seguito della chiusura della procedura liquidatoria, in data 27.04.2022 la società è stata cancellata dal registro delle imprese; di conseguenza, tale partecipata esce dall’elenco dei soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica.

Il Tavolo Tecnico Operativo, al termine dell’istruttoria, ha quindi individuato:

  • i soggetti di cui all’elenco 1 – Gruppo Amministrazione Pubblica (Allegato A)
  • la soglia di irrilevanza e i soggetti i cui bilanci sono risultati irrilevanti al fine del consolidamento (Allegato B);
  • i soggetti di cui all’elenco 2 – Perimetro di consolidamento (Allegato C).

Le eventuali revisioni ai suddetti elenchi che risultassero necessarie per il recepimento di dati contabili e/o informazioni riferite all’esercizio 2022 ad oggi non disponibili, saranno recepite nel provvedimento di adozione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2022.

Oltre alle partecipazioni di cui all’Allegato A, la Regione detiene le seguenti ulteriori partecipazioni societarie non classificabili come società controllate (ex art 11-quater, D.Lgs. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011):

  • Veneto Nanotech Scrl (in concordato preventivo, quota partecipazione 76,66%);
  • Autovie Venete Spa (quota di partecipazione 4,83%; in adempimento a quanto deliberato dall 'assemblea straordinaria dei soci  tenutasi in data 10.03.2023, giusta DGR 225/2023, è in corso il conferimento, da parte del socio Regione del Veneto, a favore di Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., del pacchetto azionario detenuto  in S.p.A. Autovie Venete); 
  • Finest Spa (quota di partecipazione regionale 17,71%, di cui partecipazione diretta del 14,87% e partecipazione indiretta 2,84% - detenuta tramite Veneto Sviluppo Spa al 5,57%).

Riguardo la società Veronafiere Spa si specifica che in data 20 giugno 2022 si è perfezionata la cessione dell’intera partecipazione regionale detenuta, pari allo 0,11% del capitale sociale, all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, già socio di Veronafiere Spa al 5,4%, in base a quanto disposto dalla Giunta regionale con propria delibera n. 1372 del 12.10.2021.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 8, D. Lgs. 118/2011, il quale dispone che il rendiconto consolidato delle Regioni comprenda anche i risultati della gestione del Consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.

Sarà cura del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti Locali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017, la definizione e trasmissione ai componenti facenti parte il perimetro di consolidamento, delle direttive di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento così come previsto dal principio contabile applicato All.4/4 par. 3.2.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42” e s.m.i;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” s.m.i;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la DGR 1639 del 12.10.2017 “D.Lgs. 118/2011 “Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato della Regione del Veneto”;

VISTA la DGR 125 del 15.02.2022 “Bilancio consolidato 2021. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;

VISTA la DCR 155 del 15 novembre 2022 “Bilancio consolidato 2021”;

VISTA la DGR 1437 del 18 novembre 2022 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della regione possedute al 31.12.2021. Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016”.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B e C formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione del Veneto, capogruppo, gli organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate come da Allegato A;

3. di escludere dal perimetro di consolidamento i soggetti i cui bilanci sono risultati irrilevanti come da verifica espressa nella tabella Allegato B;

4. di individuare, per quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2022 come da Allegato C;

5. di demandare al Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017:

  • la trasmissione della presente deliberazione ai soggetti di cui all’Allegato A per gli adempimenti previsti al punto 3.2 dell’Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” al D. Lgs. 118/2011;
  • la definizione e trasmissione ai componenti facenti parte il perimetro di consolidamento, delle direttive di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento;
  • ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_278_23_AllegatoA_499338.pdf
Dgr_278_23_AllegatoB_499338.pdf
Dgr_278_23_AllegatoC_499338.pdf

Torna indietro