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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 07 marzo 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 24 febbraio 2023

Convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Primiero tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti.

Note per la trasparenza

Si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ed altri servizi sanitari da parte dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti a pazienti residenti nel Primiero.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 8 sexies, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. prevede che il Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisca i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza e prevede che le regioni, nell’ambito dei citati criteri, possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

L’art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale.

I contenuti del predetto art. 19 del Patto per la salute 2010-2012 sono stati poi confermati dall’art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, e dall’art. 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Infine, la scheda 4 del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, prevede la necessità di elaborare e attuare specifici programmi regionali rivolti alle aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi in loco al fine di evitare problemi di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei pazienti.

All’interno di tale contesto normativo, con la deliberazione n. 1298 dell’8 settembre 2020, valutando positivamente gli effetti della collaborazione in parola, la Giunta Regionale, ha approvato il rinnovo della convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto, per la regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche da garantire ai residenti del Primiero con scadenza al 31 dicembre 2022.

Evidenziato che nella suddetta area geografica l'organizzazione dei servizi sanitari non è significativamente mutata nel tempo e che l'applicazione della convenzione costituisce tradizionalmente per la popolazione del Primiero un consolidato riferimento, permanendo i presupposti per l'assistenza sanitaria assicurata alla popolazione del distretto Sanitario del Primiero attraverso i presidi sanitari dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, la Provincia autonoma di Trento con nota protocollo regionale n. 1022 del 2 gennaio 2023 ha formulato la richiesta di rinnovo della convenzione.

Pertanto, a seguito della positiva valutazione da parte della Direzione competente, si propone di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, di cui all’allegato A parte integrante del presente atto, per la regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche da garantire ai cittadini residenti nel Distretto sanitario del Primiero tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, incaricando della sua sottoscrizione il Presidente o suo delegato.

In sintesi lo schema di convenzione di cui all’allegato A prevede di confermare anche per il periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025 l’impegno a continuare nella regolazione dei rapporti di collaborazione e di sinergia fra i servizi sanitari della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento, rispetto alla mobilità di confine riferita alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari resi dall’Azienda Ulss 1 Dolomiti ai residenti della Comunità di Primiero iscritti al Servizio Sanitario Provinciale - SSP, ivi compresa l’erogazione da parte dei medici dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti, anche presso l’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, nonché prevedendo la possibilità per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - APSS di Trento di avvalersi anche dei servizi di altre aziende sanitarie venete.

In relazione agli oneri gestionali e organizzativi dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti per assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla convenzione in parola, nonché per l’erogazione delle prestazioni ove non risultino istituiti i relativi flussi e/o per le prestazioni non addebitabili attraverso i flussi di mobilità, è riconosciuto alla Regione del Veneto un intervento finanziario annuo, a carico della Provincia autonoma di Trento, quantificato in euro 300.000,00. L'erogazione di quanto dovuto viene effettuata a favore dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti da parte dell'APSS secondo le modalità indicate nello schema di convenzione in parola.

Si dà atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 8 sexies, comma 8, del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i;

VISTO l’art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

VISTO l’art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato- Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

VISTO l’art. 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la scheda 4 del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione n. 129 del 24 gennaio 2006;

VISTA la deliberazione n. 3458 del 30 ottobre 2007;

VISTA la deliberazione n. 3465 del 30 dicembre 2010;

VISTA la deliberazione n. 999 del 5 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 1746 del 3 ottobre 2013;

VISTA a la deliberazione n. 2164 del 23 dicembre 2016;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per la regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche da garantire ai cittadini residenti nel Distretto sanitario del Primiero tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, di cui all’allegato A parte integrante del presente atto;
  1. di approvare che la convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025;
  1. di incaricare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2.;
  1. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_154_23_AllegatoA_497412.pdf

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