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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 28 febbraio 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 24 febbraio 2023

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2022. Apertura termini anno 2023 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali ancora in essere assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’apertura dei termini per il 2023 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, relativi alla misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Nell’ambito della programmazione regionale PSR 2007-2013, con DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 745/2010, DGR n. 376/2011 e DGR n. 2470/2011 sono stati aperti i termini dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto relative alle misure 221 e 223 che prevedevano impegni pluriennali giuridicamente vincolanti.

Con tali provvedimenti, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l’attività che i relativi pagamenti all’interno della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, risulta quindi necessario provvedere all’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione.

A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, tra le quali quella conseguente al Regolamento UE 2020/2220 che ne ha esteso la durata di ulteriori due anni e che, tenendo conto del principio del disimpegno automatico "n+3", determina la durata del Programma sino al 31 dicembre 2025. L’ultima modifica è stata ratificata con DGR n. 15 del 10 gennaio 2023 a seguito della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9917 final del 19 dicembre 2022.

Al capitolo 19.1 del Programma 2014-2022 sono stati richiamati i contratti relativi ai precedenti periodi di programmazione ed ancora in corso di validità. Le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state impartite con il regolamento (UE) n. 1310/2013. In particolare, l’articolo 3 del regolamento stabilisce che le spese relative ad impegni giuridici assunti nei precedenti periodi di programmazione sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2022. Tale è appunto il caso degli impegni pluriennali prima individuati, per i quali sussistono tutte le condizioni citate.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2023 a conferma degli impegni pluriennali assunti nei precedenti periodi di programmazione.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nelle precedenti programmazioni, si mantengono le indicazioni e le prescrizioni generali e specifiche riepilogate nelle precedenti deliberazioni di apertura termini adottate negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, rispettivamente, DGR n. 288/2010, DGR n. 88/2011, DGR n. 205/2012, DGR n. 222/2013, DGR n. 153/2014, DGR n. 439/2015, DGR n. 282/2016, DGR n. 287/2017, DGR n. 177/2018, DGR n. 200/2019, DGR n. 145/2020, DGR n. 177/2021 e DGR n. 165/2022.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini dei bandi di cui alle DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 745/2010, DGR n. 376/2011 e DGR n. 2470/2011.

Va inoltre fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità.

Per quanto riguarda la Condizionalità applicabile per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172, in base all’articolo 155 del Regolamento UE 2021/2115 e ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea con le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022, agli impegni finanziati con le risorse del PSR 2014-2022 continua ad applicarsi il quadro giuridico di Condizionalità definito dal DM Mipaaf del 10 marzo 2020 n. 2588 e dalla DGR 490/2022 e s.m.i. solo nei casi in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Laddove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si applica il quadro giuridico della nuova Condizionalità Rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027, i cui contenuti faranno riferimento al DM del MASAF - Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale di prossima emanazione. Nel caso di azienda beneficiaria detentrice di allevamento, vanno in ogni caso rispettati i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali) come definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi dalla Condizionalità Rafforzata.

L’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172 ha inteso, infatti, disporre un periodo di transizione fino al 31.12.2025 per evitare la duplicazione dei controlli in azienda e l’aumento degli oneri amministrativi. Il Regolamento ha pertanto stabilito che i controlli relativi al rispetto della Condizionalità Rafforzata includono anche i controlli della Condizionalità di cui al Reg. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze.

Se le regole di Condizionalità Rafforzata non sono rispettate, AVEPA effettua i controlli a norma dell’articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ciò comporta l’adozione delle sanzioni amministrative già previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Si rinvia, invece, al pertinente provvedimento nazionale in corso di predisposizione per eventuali riduzioni dell’aiuto nel caso di sovrapposizione dell’intervento con gli impegni degli Ecoschemi ai sensi dell’articolo 31 del regolamento UE 2021/2115.

I richiedenti devono quindi impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità Rafforzata o alla sovrapposizione dell’intervento con impegni degli Ecoschemi ex articolo 31 del regolamento UE 2021/2115, senza nulla a pretendere nei confronti della Regione del Veneto, di Avepa, dello Stato e della Commissione europea.

In relazione all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i. che detta le disposizioni regionali attinenti alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in analogia della specifica previsione di cui all’articolo 12 del citato regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2023.

Per le domande relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, pertanto, con il presente provvedimento vengono fissati al 15 maggio 2023 i termini di presentazione delle domande per la conferma degli impegni pluriennali della misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli (azioni 1 e 2) ai fini della corresponsione del premio per le perdite di reddito.

La presentazione di una domanda oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

A carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR 15 marzo 2016, n. 282.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTE le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022 con cui la Commissione europea ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla condizionalità applicabile per l’anno 2023, in base all’articolo 155 del Regolamento UE 2021/2115;

VISTA la nota Ares(2017) 4449007 del 12/09/2017 con la quale la Commissione Europea ha richiamato la necessità di garantire il pieno rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di imboschimento riconducibili all’articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg 1307/2013

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare il capitolo 19.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi ai precedenti periodi di programmazione ed ancora in corso di validità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 10 gennaio 2023 con cui è stata approvata l’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 199/2008, n. 877/2009, n. 745/2010, n. 376/2011 e n. 2470/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l’apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 – 2013;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 288/2010, n. 88/2011 n. 205/2012, n. 222/2013, n. 153/2014, n. 439/2015, DGR n. 282/2016, DGR n. 287/2017, DGR n. 177/2018, DGR n. 200/2019, DGR n. 145/2020, DGR n. 177/2021 e DGR n. 165/2022, relative all’apertura dei termini per l’anno 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti e nell’attuale programmazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29/06/2016 e s.m.i., che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;

VISTO il DM MiPAAF del 10 marzo 2020 n. 2588 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 29/04/2022 e s.m.i Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2022 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fissare al 15 maggio 2023 il termine per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni pluriennali del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ancora in essere assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 relativi alla misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli (azioni 1 e 2) ai fini della corresponsione del premio per le perdite di reddito;

3. di confermare, per quanto riguarda gli impegni assunti nella programmazione 2007-2013, le disposizioni generali e specifiche di cui alle DGR del 12 febbraio 2008, n. 199, del 7 aprile 2009, n. 877, del 15 marzo 2010, n. 745, del 29 marzo 2011, n. 376, del 29 dicembre 2011, n. 2470, nonché, per le riduzioni ed esclusioni, i contenuti della DGR del 29 giugno 2016, n. 992 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di stabilire che, alla presentazione della domanda di pagamento, i richiedenti devono impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando o riduzioni di premio che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità rafforzata o alla sovrapposizione dell’intervento con impegni degli Ecoschemi ex articolo 31 del regolamento UE 2021/2115, senza nulla a pretendere nei confronti della Regione del Veneto, di Avepa, dello Stato e della Commissione europea;

5. di riconoscere all’AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;

6. di prendere atto che l’AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al “sistema integrato di gestione e di controllo” di cui al regolamento (UE) n. 640/2014, nonché facendo proprio il regime di riduzioni ed esclusioni dettato dal medesimo Regolamento, in conformità a quanto disposto dal Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ;

7. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso, ed è previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede del controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;

8. di stabilire che alle domande di conferma di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2023, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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