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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 03 febbraio 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 26 gennaio 2023

Individuazione dei criteri di selezione e del limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2023 in applicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010 del 19 dicembre 2022. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2018/273 dell'11 dicembre 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la ponderazione dei criteri di priorità di cui all’art. 8  del DM 649010/2022 e la fissazione della superficie massima richiedibile per domanda per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli nella Regione del Veneto — assegnazioni 2023.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 articoli da 62 a 72 - sono state definite le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e specificate in maniera più dettagliata nel regolamento delegato (UE) 273/2018 dell'11 dicembre 2017In particolare, si prevede un regime di rilascio annuale da parte degli Stati membri di nuove autorizzazioni fino ad un massimo dell’1 % della superficie vitata totale del loro territorio al 31 luglio dell’anno precedente il rilascio.

L’applicazione di tale regime in Italia è definita con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  n. 649010 del 19 dicembre 2022. Questa normativa prevede che la superficie disponibile, pari all’1% del potenziale viticolo nazionale, sia divisa in plafond regionali, proporzionalmente alla superficie del potenziale regionale, lasciando alle Regioni e Province autonome la definizione:

A) del punteggio - da 0 (zero) ad 1 (uno) - da assegnare ai sottostanti criteri di selezione:

1) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all’allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i) il richiedente è un’organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

ii) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell’articolo 10, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2045;

2) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del regolamento delegato:

i) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

ii) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

iii) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

iv) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;

v) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

vi) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;

3) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento n. 1308/2013 e dell’allegato II del regolamento delegato n. 273/2018. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta;

4) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell’articolo 64 del regolamento e dell’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari; in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore.

B) un limite massimo per domanda inferiore a quello stabilito dallo stesso decreto ministeriale, pari a 50 ettari;

C) qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, di poter garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti, con eventuale riduzione di tale limite se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

Va precisato che l’istruttoria dei criteri 2) e 3) è di responsabilità della Regione o Provincia autonoma che li ha adottati e valorizzati, mentre la verifica delle altre condizioni ed il calcolo della superficie assegnata resta di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); le Regioni e le Province autonome, acquisiti gli elenchi dei soggetti ammessi e delle relative superfici da assegnare, rilasciano le autorizzazioni relative.

Nelle annualità 2016, 2017 e 2018 l’assegnazione fu definita in maniera direttamente proporzionale alla superficie richiesta; furono riscontrate richieste ammissibili per una superficie mediamente pari a 50 volte quella disponibile, con assegnazioni frammentate.

In considerazione di ciò, a partire dal 2019 sono stati inseriti i criteri di premialità previsti dal DM 649010/2022 per indirizzare l'assegnazione verso sistemi di coltivazione e aree funzionali alle politiche regionali, ovvero:

  • i sistemi di gestione del vigneto che garantiscano un aumento della sostenibilità, individuabili, nell'ambito dei criteri di selezione indicati dal decreto ministeriale, nel metodo biologico;
  • nelle aree in cui, per la viticoltura, esistono maggiori difficoltà strutturali e di gestione, identificabili in quelle definite "viticoltura eroica", come individuata dall'articolo 7 della L. n. 238/2016, aree peraltro dove sono radicate le denominazioni storiche regionali e la coltura della vite è fattore storico di modellazione del paesaggio, nonché, tenuto conto della numerosità delle domande, di una superficie massima richiedibile di 1 ettaro.

Queste scelte hanno permesso l'assegnazione per le annualità interessate ad aziende con caratteristiche e superfici rispondenti ai criteri di cui sopra, con una superfcie media per azienda di circa 5.000 mq, a fronte di una superficie media assegnata per le domande senza priorità di circa 1.500 mq.

Ritenendo tali risultati positivi, si ritiene di riproporre quanto già approvato nell'ultima annualità ossia le priorità previste ai  punti iv), v) e vi)  di cui al precedente punto 2) e la priorità di cui al precedente punto 3), nonchè il limite massimo di superficie richiedibile pari ad 1 ettaro.

Preso atto della condivisione con la filiera regionale in data 16/01/2023, si propongono, per l'assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti per l'anno 2023, i seguenti criteri e priorità:

  1. superficie massima richiedibile per ciascuna domanda: ettari 1;
  2. qualora la superficie ammissibile risulti maggiore di quella assegnabile, questa sia distribuita assicurando una assegnazione garantita di 1.000 metri quadrati, ovvero pari alla superficie ammissibile se inferiore a tale valore minimo;
  3. priorità:
    • punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato, come definite all’art. 8, comma 1 lettera C) del Decreto ministeriale n. 649010/2022, subordinando l’ammissibilità al punteggio alla presentazione del documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;
    • punti 0,40 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 273/2018 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE)  274/2018 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il decreto del Ministro del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 dicembre 2022, n. 649010 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il Decreto del Capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale direzione generale delle politiche internazionali e dell’unione europea n. 546962 del 26 ottobre 2022 - Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2023;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto previste per l’anno 2023, i seguenti criteri e priorità:
    1. superficie massima richiedibile per ciascuna domanda: ettari 1;
    2. assegnazione garantita di 1.000 metri quadrati, ovvero pari alla superficie ammissibile se inferiore a tale valore minimo;
    3. punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente come definito all’art. 8, comma 1 lettera C) del Decreto ministeriale n. 649010/2022. La valutazione dell'ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;
    4. punti 0,40 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%, alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi e alle superfici nelle isole con una superficie totale massima di 250 kmq;
       
  3. di incaricare AVEPA allo svolgimento delle istruttorie per l’assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in carico al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili;
     
  4. di incaricare la Direzione Agroalimentare alla comunicazione degli esiti delle istruttorie di assegnazione delle autorizzazioni, forniti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle aziende aventi diritto;
     
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
     
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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