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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 24 gennaio 2023


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1627 del 19 dicembre 2022

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - applicazione dei principi di cui agli artt. 4 e 5 agli atti di gestione del rapporto di impiego alle dipendenze della Giunta regionale - definizione dei poteri del privato datore di lavoro di esclusiva competenza del Direttore responsabile della Direzione Organizzazione e Personale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in aggiornamento ed integrazione di quanto già dispone la DGR n. 826 del 10/03/2000 e coerentemente con l’impianto della stessa, sono definite le competenze per l’adozione degli atti di gestione del rapporto di impiego alle dipendenze della Giunta regionale, nonché i generali poteri del privato datore di lavoro di esclusiva competenza del Direttore responsabile della Direzione Organizzazione e Personale.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L’attuale disciplina del lavoro pubblico è contenuta nel D.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detto provvedimento ha recepito l’impianto generale venutosi a delineare a partire dal D.lgs. 29/1993, che ha trasferito la disciplina del rapporto di pubblico impiego dall’area pubblicistica a quella privatistica, assoggettandola, pertanto, alla regolamentazione civilistica, la cui principale prerogativa è l’autonomia contrattuale (individuale e collettiva). In questo senso, il secondo comma dell’art. 2, D.lgs. 165/2001, stabilisce che “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”. Restano, tuttora, relegati all’ambito della disciplina pubblicistica alcuni aspetti che connotano il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione quali, in particolare, le procedure di reclutamento, anche relative al personale dirigenziale.

Nel D.lgs. 165/2001 è stata, inoltre, trasfusa l’intelaiatura giuridica, formatasi negli anni e più marcatamente a partire dal D.lgs. 80/1998, che traccia e definisce i rapporti tra funzione politica e funzioni di amministrazione, distinguendo, quindi, l’indirizzo politico-amministrativo, che è proprio degli organi di governo, dalle attività di gestione, che spettano alla dirigenza degli apparati pubblici. Questa dicotomia viene, infatti, sancita all’art. 4, D.lgs. 165/2001, il cui primo comma stabilisce che “gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”, ricomprendendo, tra questi ultimi, “la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione”. Al secondo comma, invece, con riferimento alle attività di gestione, è previsto che “ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.

Nello stesso D.lgs. 165/2001, all’art. 5, è altresì specificato che, in relazione ai predetti poteri di organizzazione riconosciuti in capo ai dirigenti, nonché con riferimento al regime privatistico a cui soggiace la disciplina del rapporto di pubblico impiego, “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.

La posizione del privato datore di lavoro comporta, sotto il profilo giuridico, una gestione del rapporto lavorativo dove il potere datoriale si estrinseca attraverso atti che soggiacciono ai limiti definiti direttamente dal contratto di lavoro, dalla contrattazione collettiva e dalle disposizioni civilistiche in materia. Di tal ché, gli atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione come privato datore di lavoro sono atti di diritto privato e non possono essere considerati provvedimenti amministrativi, come nemmeno sono adottati nelle forme tipiche di questi ultimi (ad es. delibere o decreti), tant’è che ai fini della loro adozione non trovano applicazione le norme in materia di procedimento amministrativo previste in via generale dalla L. n. 241/1990 e la relativa giurisdizione afferisce al Giudice del Lavoro.

All’interno del quadro normativo regionale, l’impianto contenuto nel D.lgs. 165/2001, come sopra richiamato, si rinviene oggi, con specifico riguardo all’Amministrazione della Giunta regionale del Veneto, nella L.R. n. 54/2012, attuativa della Legge statutaria del Veneto 17 aprile 2012, n. 1.

In particolare, l’art. 1, al comma 2, distingue le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati dell’attività amministrativa, affidate alla Giunta regionale, da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, affidate alla dirigenza. Successivamente, al comma 3, stabilisce espressamente che i rapporti di lavoro del personale sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal D.lgs. 165/2001 e con le disposizioni della stessa L.R. n. 54/2012.

Prima dell’entrata in vigore della predetta legge regionale, invece, il superamento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro a favore del regime civilistico, basato sulla contrattazione individuale e collettiva aveva trovato applicazione all’interno dell’ordinamento regionale nella L.R. n. 1/1997, oggi pressoché interamente abrogata, in maniera espressa, per effetto dell’art. 33 della citata L.R. n. 54/2012. Inoltre, con DGR n. 826/2000, tutt’ora vigente, sono stati individuati gli atti di diritto privato assunti con i poteri del privato datore di lavoro di competenza esclusiva del Dirigente responsabile della Direzione Organizzazione e Personale (ex Direzione per le Risorse Umane) nonché quelli, limitatamente alla gestione del rapporto di lavoro e all’assetto organizzativo, in capo al Segretario Generale delle Programmazione e ai singoli Dirigenti regionali di Struttura.

Con l’adozione del presente provvedimento si intende proseguire nell’attuazione dei principi di cui sopra, al fine di consolidare e rendere pienamente effettiva la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale del Veneto attraverso l’adozione di atti di matrice civilistico-contrattuale e i poteri tipici del privato datore di lavoro. Nel fare ciò, si rende necessaria una ricognizione aggiornata alla normativa attuale, anche alla luce delle ormai consolidate interpretazioni giurisprudenziali (ad esempio in ambito di determinazione fondi per il trattamento accessorio del personale del Comparto e della Dirigenza), oltre che al mutato assetto organizzativo regionale, dei poteri datoriali, assunti attraverso gli atti di diritto privato, di competenza esclusiva del Direttore responsabile della Direzione Organizzazione e Personale, così come riepilogata nella tabella allegata (Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento della Giunta regionale n. 1/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 826 del 10/03/2000;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;

delibera

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire che gli atti di diritto privato assunti con i poteri del privato datore di lavoro di esclusiva competenza del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, nei confronti dei dipendenti della Giunta regionale, sono quelli indicati nella tabella allegata al presente provvedimento (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1627_22_AllegatoA_492574.pdf

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