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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 24 gennaio 2023


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 19 dicembre 2022

Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 e alla modulistica correlata.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento, alla modifica e alla sostituzione della disciplina, precedentemente dettata con deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, concernente l’iscrizione di Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112, con particolare riferimento all’entità minima patrimoniale richiesta come requisito per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L’articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (Associazioni e Fondazioni), che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza (articolo 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola regione (limite territoriale).

Fino al 22 dicembre 2000, data di entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ai provvedimenti regionali di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato faceva seguito l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, tenuto e gestito dai Tribunali.

Con il ricordato D.P.R. n. 361/2000, è stato approvato il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, che ha ampliato le competenze assegnate alle Regioni, prevedendo, all’articolo 7, che le stesse istituissero il Registro regionale delle Persone Giuridiche.

Con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112, è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n. 361/2000, il Registro regionale delle Persone Giuridiche e ne sono stati approvati la relativa strutturazione ed il modello.

Le successive deliberazioni di Giunta regionale e i decreti dirigenziali della struttura regionale competente succedutesi sull’argomento (cfr., in particolare, la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010 e, da ultimo, la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017, con i relativi allegati), anche a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative, hanno provveduto a meglio definire i criteri afferenti il riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, ad aggiornare la relativa modulistica e comunque a dettare ulteriori modalità procedurali al fine di fornire ai promotori indicazioni sempre aggiornate in materia.

Al riguardo, non è senza significato ricordare che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il provvedimento mediante il quale l’Ente acquisisce un’autonomia patrimoniale perfetta, in virtu’ della quale gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall’istituzione.

Ne consegue che il pubblico interesse che viene in considerazione, in sede di esame della domanda di riconoscimento, è (anche) quello che si ricollega alla concessione del beneficio della responsabilità limitata ed attiene alle esigenze di tutela del credito, affinché non siano ammessi a godere di tale beneficio Enti che non offrano idonea garanzia nell’adempimento delle proprie obbligazioni.

Assolve questa funzione proprio il requisito del “patrimonio”, previsto dall’articolo 16 del codice civile, che non è necessario solo ai fini del perseguimento degli scopi dell’Ente e della vitalità dell’istituzione ma deve, in ogni caso adempiere l’ulteriore funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte.

E’ dunque l’esistenza di un patrimonio iniziale di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, quale idonea garanzia per i creditori dell’Ente, il criterio (anche) in base al quale va concesso il beneficio, conseguente al riconoscimento, della responsabilità patrimoniale limitata.

Sul punto e per quanto qui interessa, la disciplina vigente dettata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 prevede che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l’entità del patrimonio iniziale minimo in dotazione agli Enti richiedenti, da indicare espressamente nell’atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio, sia costituita da un deposito monetario non inferiore nel minimo a Euro 20.000,00 per le Associazioni ed a Euro 70.000,00 per le Fondazioni, di cui una parte, pari al 50% (Euro 10.000,00 per le Associazioni ed Euro 35.000,00 per le Fondazioni, nell’ipotesi minima suddetta), destinata a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia”, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente.

Tutto ciò premesso, sulla base dell’esperienza maturata fino ad oggi nell’applicazione della normativa nazionale e dei conseguenti provvedimenti applicativi già richiamati, nonché, soprattutto, a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (d’ora in poi solo CTS), del successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106 sull’argomento e della concreta operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in poi solo R.U.N.T.S.), si evidenzia la necessità di intervenire sotto alcuni profili in merito ai criteri ed al percorso procedimentale relativo al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle Associazioni e Fondazioni richiedenti l’iscrizione nel succitato Registro, aggiornando l’entità minima del patrimonio iniziale richiesta per il riconoscimento della Regione.

In particolare, il comma 4, dell’articolo 22, del richiamato CTS, considera come patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 15.000,00 per le Associazioni e a Euro 30.000,00 per le Fondazioni.

Al riguardo, si evidenzia, pertanto, un disallineamento tra l’entità minima del patrimonio richiesto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato agli Enti del Terzo Settore e quella richiesta agli Enti che intendono chiedere il riconoscimento giuridico alla Regione del Veneto, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 2017.

Si rileva, di conseguenza, in analogia a quanto già attuato da altre Regioni, che hanno recentemente provveduto a modificare in tal senso la loro disciplina in materia, l’opportunità di uniformare l’entità del patrimonio minimo richiesto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e del CTS, con particolare riferimento alle seguenti motivazioni:

  • garantire uniformità dell’azione amministrativa, evitando disparità di trattamento tra Enti a fronte dell’acquisizione del medesimo status giuridico;
  • conferire il riconoscimento della personalità giuridica ad una platea più ampia di Enti non a scopo di lucro che operano nell’ambito del territorio della Regione del Veneto, anche in assenza dei requisiti richiesti dal CTS;
  • eliminare l’incongruenza tra l’entità patrimoniale minima richiesta a Enti che non incontrano alcun limite territoriale nel perseguimento delle finalità istituzionali, come previsto dal CTS, rispetto a quella richiesta a Enti le cui finalità si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;
  • evitare l’eventuale ricostituzione del patrimonio minimo richiesto nei casi di migrazione di Associazioni e Fondazioni dal R.U.N.T.S. al Registro regionale delle Persone giuridiche private, di cui al D.P.R. n. 361/2000 e viceversa. 

Si tratta, pertanto, di stabilire, in modifica a quanto previsto dalla precedente deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, come requisito necessario ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, un patrimonio indisponibile costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a Euro 15.000 per le Associazioni e a Euro 30.000 per le Fondazioni, da indicare espressamente nell’atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

Ciò precisato, con l’occasione si evidenzia, altresì, la necessità di intervenire sulla disciplina vigente con disposizioni volte ad aggiornare ed a semplificare il percorso procedimentale relativo non solo al patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ma anche con riguardo ad altri profili, con particolare riferimento:

  • alla possibilità di trasmettere le istanze e la documentazione correlata via PEC, con le modalità descritte negli allegati alla presente deliberazione,
  • nonché, per quanto riguarda la proposta di dichiarazione di estinzione da parte degli Enti all’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, l’estensione del requisito dell’atto pubblico notarile non solo per quanto riguarda le deliberazioni dell’Assemblea (se Associazione) e/o dell’Organo di Amministrazione (se Fondazione), ma anche qualora l’istanza di dichiarazione venga presentata da altro soggetto interessato.

Tutto questo non solo sulla base del mutato quadro normativo appena descritto, ma per tenere conto altresì delle esigenze manifestate dagli Enti interessati nell’arco temporale di efficacia della più volte richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017.

Sulla base di quanto finora esposto, si rende conseguentemente necessario procedere ad un aggiornamento ed ad un completamento delle indicazioni procedurali destinate ai promotori di Associazioni e Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, sostituendo gli attuali elenchi con gli allegati alla presente deliberazione relativi alla documentazione necessaria al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato Allegato A e alla relativa istanza Allegato A1, all’approvazione delle modifiche statutarie Allegato B e alla relativa istanza Allegato B1, allo scioglimento di Associazioni Allegato C e alla relativa istanza Allegato C1, alla dichiarazione di estinzione di Associazioni e Fondazioni Allegato D e alla relativa istanza Allegato D1.

Con riferimento a quanto previsto all’allegato A circa la documentazione da trasmettere per l’eventuale trasformazione delle IPAB in associazioni/fondazioni, va precisato come tale facoltà, prevista dalla Legge regionale 24/1993, continua ad applicarsi nelle more della adozione della legge regionale che consentirà, in attuazione del D.lgs 207/2001, alle singole IPAB di decidere se mantenere la propria natura giuridica pubblica o configurarsi come enti di diritto privato.

Si ritiene opportuno, poi, demandare al Direttore responsabile della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi di provvedere con propri successivi decreti all’eventuale modifica/integrazione ed adeguamento degli allegati in questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione.

In considerazione, infine, della prossima attivazione sul sito istituzionale regionale di un apposito programma di accesso e consultazione on line al registro regionale, si propone di allineare la decorrenza delle modifiche che si vanno qui ad approvare, alla data del 01 Febbraio 2023: sino a tale data resterà vigente la disciplina di cui alla precedente deliberazione di Giunta regionale n.134/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
  • VISTO il Codice Civile;
  • VISTO il D.P.R. 24 luglio 1077, n. 616;
  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
  • VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;
  • VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
  • VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
  • VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106;
  • VISTI i decreti dirigenziali attuativi delle deliberazioni di Giunta regionale sopra richiamate;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di stabilire, come requisito necessario ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone giuridiche, istituito con D.G.R. 112/2001, un patrimonio indisponibile costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a Euro 15.000 per le Associazioni e a Euro 30.000 per le Fondazioni, da indicare espressamente nell’atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

  3. di approvare i nuovi elenchi allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante, relativi alla documentazione necessaria al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato Allegato A e alla relativa istanza Allegato A1, all’approvazione delle modifiche statutarie Allegato B e alla relativa istanza Allegato B1, allo scioglimento di Associazioni Allegato C e alla relativa istanza Allegato C1, alla dichiarazione di estinzione di Associazioni e Fondazioni Allegato D e alla relativa istanza Allegato D1.
  4. di confermare che i procedimenti amministrativi in questione (riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, approvazione modifiche statutarie e scioglimento/estinzione degli enti) devono concludersi nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;
  5. di dare atto che il termine di cui al precedente punto 4) può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

  6. di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento e la relativa modulistica si applicano alle istanze relative ai procedimenti amministrativi previsti dal punto 4) pervenute a decorrere dal 1° febbraio 2023, data dalla quale verrà meno l’efficacia delle disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017 e relativi allegati;

  7. di autorizzare il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi a provvedere con propri successivi decreti all’eventuale modifica/integrazione e adeguamento degli allegati in questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione;

  8. di incaricare la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto e del monitoraggio dei suoi effetti, anche al fine della proposta di eventuali misure correttive;

  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

  11. di disporre l’inserimento nel sito internet della Regione del Veneto della presente deliberazione e della modulistica allegata al presente provvedimento, che sostituisce la precedente.

Dgr_1625_22_AllegatoA0_492572.pdf
Dgr_1625_22_AllegatoA1_492572.pdf
Dgr_1625_22_AllegatoB0_492572.pdf
Dgr_1625_22_AllegatoB1_492572.pdf
Dgr_1625_22_AllegatoC0_492572.pdf
Dgr_1625_22_AllegatoC1_492572.pdf
Dgr_1625_22_AllegatoD0_492572.pdf
Dgr_1625_22_AllegatoD1_492572.pdf

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