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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 153 del 16 dicembre 2022


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1499 del 29 novembre 2022

Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico". DGR 100/CR del 27/09/2022.

Note per la trasparenza

La legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 introduce l'obbligo in capo ai titolari ed operatori che eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Con la medesima legge si attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di prevedere la monetizzazione dell’energia gratuita e le disposizioni attuative finalizzate al trasferimento delle risorse a favore dei beneficiari. Con il presente provvedimento vengono stabilite le modalità operative da applicare in riferimento all’anno 2021, recependo il parere della Seconda Commissione Consiliare a seguito della Delibera CR n. 100 del 27 settembre 2022.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

La legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico” introduce alcune disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, in attuazione dell’articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.
In particolare, con l’art. 1 è stato introdotto l'obbligo in capo ai titolari ed operatori che eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. In alternativa alla fornitura di energia, è previsto che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la monetizzazione, anche integrale, dell’energia da fornire.

L’articolo 2 della legge regionale n. 27/2020 prevede inoltre che la Giunta regionale annualmente definisca:

  • l'ammontare di energia elettrica, che ogni singolo soggetto è annualmente obbligato a fornire gratuitamente in relazione a ogni grande derivazione a scopo idroelettrico;
  • la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in misura ulteriore rispetto alla percentuale minima del 50 per cento, graduabile sino al 100 per cento, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, nonché alla diversa entità degli impianti presenti sui territori stessi;
  • le modalità per l'attuazione di eventuali interventi perequativi a beneficio dei territori provinciali non interessati dalla presenza di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
  • le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;
  • nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano anche il territorio di Regioni o Province autonome confinanti, le modalità di coordinamento con le stesse in relazione alla fornitura dell'energia gratuita;
  • le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia fornita gratuitamente, o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione, nonché i relativi criteri di riparto, sentite le province e la Città metropolitana interessate, riconoscendo priorità ai servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, ambientali, di protezione civile, attinenti al trasporto pubblico locale, sportivi e ricreativi, anche in coerenza con gli obbiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla Risoluzione ONU del 25 settembre 2015;
  • le forme di controllo del ciclo di fornitura dell'energia gratuita, con particolare riferimento alla quantificazione dell'energia da fornire da parte dei soggetti a ciò tenuti, al permanere dei requisiti di fruizione in capo ai soggetti beneficiari e all'utilizzo del beneficio;
  • le forme di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.

La Giunta regionale, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, può demandare alle province o alla Città metropolitana interessate l'individuazione delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti di cui all’art. 2, comma1, lettera f), della legge regionale n. 27/2020.

L'attribuzione dell'energia gratuita alle diverse utenze beneficiarie è effettuata dalle province o dalla Città metropolitana in relazione alla percentuale di energia attribuita al rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le stesse e i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2020.

Le convenzioni stabiliscono, in particolare, i punti di consegna dell'energia fornita, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2020, e la quantità della stessa espressa in kWh/anno.

La Giunta regionale definisce gli schemi tipo delle convenzioni.

La Giunta regionale, in relazione agli adempimenti previsti, adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2020 previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

Tale parere è stato acquisito dalla Seconda Commissione Consiliare che si è espressa favorevolmente come sotto riportato.

L’articolo 3 della legge regionale n. 27/2020 prevede inoltre che, in alternativa alla fornitura gratuita di energia elettrica, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali può prescinderne, possa disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire, stabilendo le modalità per la determinazione del contributo.

Con riferimento all’art. 2 lettera f) della L.R. n. 27/2020, laddove si prevede che i beneficiari ed i criteri siano adottati dalla Giunta regionale sentite le Province e la Città Metropolitana, le stesse sono state preliminarmente interessante per il tramite di UPIV che, con nota in data 24/9/2022 ha espresso la condivisione delle Province e della città Metropolitana sulle proposte di ripartizione delle risorse di cui al citato art. 2, proponendo alcune integrazioni di dettaglio che sono pervenute dalla sola Provincia di Belluno con riferimento alle previsioni relative alla provincia stessa.

Ciò premesso, si propongono i seguenti criteri attuativi della legge regionale n. 27/2020:

  • in ordine alla percentuale di energia assegnata ai territori provinciali direttamente interessati dalle derivazioni, di assegnare di norma la percentuale del 60 per cento dell’energia gratuita ai territori provinciali interessati dalle derivazioni in coerenza con quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 27/2020 e di assegnare la percentuale del 100 per cento al territorio della Provincia di Belluno;
  • in ordine alle modalità di perequazione si propone di suddividere il 40 per cento della quota di fornitura di energia gratuita relativa alle province diverse da Belluno e alla Citta Metropolitana in proporzione alla popolazione residente e quindi secondo la seguente tabella e come sintetizzato nell’Allegato A – sintesi delle quote ripartite:

PROVINCIA

PERCENTUALE SU 40%

BL

--

PD

19,96

RO

4,96

TV

18,89

VE

18,17

VR

19,75

VI

18,27

  • in ordine alle modalità di ripartizione dell’energia tra i diversi territori provinciali o il territorio della Città Metropolitana, interessati dalla stessa grande derivazione a scopo idroelettrico, di adottare il seguente criterio di riparto: di attribuire una quota pari al 50 per cento dell’energia gratuita al territorio provinciale o della Città Metropolitana su cui insiste l’officina di produzione idroelettrica e di ripartire la restante quota del 50 per cento in parti uguali ai territori provinciali su cui insistono le opere di presa e le infrastrutture afferenti alla derivazione;
  • in ordine alle forme di controllo del ciclo di fornitura dell’energia gratuita, i concessionari di impianti dovranno comunicare alla Regione del Veneto le quantità di energia elettrica fornita a titolo gratuito alle Province e alla Città Metropolitana, che effettueranno controlli a campione presso i beneficiari sull’utilizzo di tali fondi da parte dei beneficiari;
  • in ordine alle modalità di coordinamento con le altre Regioni o province Autonome interessate dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di rinviare a specifici accordi con le stesse, accordi che dovranno tener conto che l’art.12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79/1999, attribuisce in via principale la competenza delle funzioni amministrative per l’assegnazione della concessione alla Regione o alla Provincia Autonoma sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione ovvero altri criteri già contenuti in eventuali accordi in essere tra Regioni e/o Province Autonome;
  • in ordine alla facoltà di disporre, in alternativa alla fornitura gratuita di energia elettrica, della monetizzazione della stessa, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2020, si ritiene di prevedere la monetizzazione integrale della fornitura gratuita di energia idroelettrica. Il calcolo del controvalore in euro dell’ammontare di energia gratuita da fornire annualmente è da determinarsi con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2020;
  • in ordine alle tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare del controvalore in euro derivante dalla monetizzazione dell'energia fornita gratuitamente, ai sensi dell’art. 2 lettera f) della L.R. n. 27/2020, di stabilire che, in relazione al momento di criticità conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'emergenza energetica, si attribuisca la priorità, tra le tipologie di servizi pubblici e categorie di utenti che possono beneficiare delle risorse derivanti dalla monetizzazione dell'energia gratuita con riferimento all’anno 2021, a quelle relative ai servizi sociosanitari erogati dai Centri Servizi Residenziali (CSR) di cui alla DGR n. 84/2007 pubbliche o private accreditate nel limite dell’80% dell’intera quota assegnata.

Si preveda inoltre, per la provincia di Belluno, che le rimanenti quote delle risorse derivanti dalla monetizzazione della energia gratuita siano destinate alle seguenti tipologie di servizi pubblici e categorie di
utenti:

  1. al polo logistico provinciale di protezione civile e altre sedi;
  2. alle attività commerciali/produttive/turistiche danneggiate dall'abbassamento del livello dei laghi a causa della siccità, destinando il 70% degli importi alle attività collocate nei Comuni rivieraschi e il 30% a quelle collocate negli altri Comuni, segnalate dai Comuni secondo criteri di ripartizione definiti dalla Provincia;
  3. alle utenze familiari che versino in stato di necessità, segnalate dai Comuni secondo criteri di ripartizione definiti dalla Provincia;
  4. alle sedi scolastiche pubbliche da destinarsi a interventi di adeguamento energetico limitatamente al 20% del 20% delle risorse complessivamente assegnate.

In relazione all’alto costo dell’energia dell’attuale fase congiunturale, si preveda che per le Province diverse da Belluno e per la Città Metropolitana, la quota residua di monetizzazione sia destinata alle utenze familiari che versano in stato di necessità, in base ai criteri definiti dalle Province e dalla Città Metropolitana (attestato da valori dell’indice ISEE inferiori a € 20.000,00) nell’ambito dei Comuni rivieraschi.

Recependo il parere della Seconda Commissione Consiliare, come sotto descritto, sono state introdotti i seguenti ulteriori criteri:

  • per le Province e la Città Metropolitana, qualora non ricorresse la fattispecie dei Comuni rivieraschi, la quota residua del 20% sia destinata ai Centri Servizi Residenziali (CSR);
  • le Province e la Città Metropolitana possono destinare una quota non superiore al 5% del 20% del totale delle risorse assegnate per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse in capo alle stesse.

Per la sola Provincia di Rovigo, in relazione alla residua risorsa assegnata pari alla sola ripartizione del 4,96% del 40% si dispone che la risorsa vada unicamente riservata ai CSR.

Le Province e la Città Metropolitana con proprio provvedimento individuano i soggetti beneficiari e l’ammontare del controvalore in euro derivante dalla monetizzazione dell’energia fornita gratuitamente da attribuire agli stessi.

La Giunta regionale ogni anno, trasferisce alle province o alla Città metropolitana interessate, gli importi spettanti, affinché le stesse li eroghino, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 3 della L.R. n. 27/20, ai beneficiari individuati.

Al fine dell’esecuzione delle procedure di trasferimento delle risorse derivanti dalla monetizzazione della fornitura di energia gratuita, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto si attiverà, in particolare, per richiedere alla Struttura competente, Direzione Bilancio e Ragioneria, l’istituzione di un apposito capitolo di entrata, in cui verranno confluite le risorse versate a mezzo della piattaforma PAGOPA dai titolari ed operatori delle grandi derivazioni idroelettriche, e di un capitolo di spesa per il successivo trasferimento delle risorse alle Province e alla città Metropolitana.

In ordine alle forme di comunicazione del beneficio fruito, i soggetti beneficiari nelle comunicazioni ai propri utenti dovranno riportare la seguente scritta: “QUESTO Ente/Associazione/Istituto/ecc. HA USUFRUITO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/2020 RELATIVI ALLA FORNITURA GRATUITA DI ENERGIA PROVENIENTE DA IMPIANTI IDROELETTRICI”.
L’Allegato B - elenco delle grandi derivazioni idroelettriche, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contiene:

  • l’elenco delle grandi derivazioni idroelettriche in atto sul territorio regionale alla data di emanazione della presente deliberazione, comprese quelle in disciplina di prosecuzione temporanea, assoggettate all’obbligo di fornitura;
  • l’elenco delle grandi derivazioni idroelettriche interessanti il territorio regionale che richiedono accordi con altre Regioni o Province autonome;
  • il valore della potenza nominale media di concessione espressa in kW;
  • il valore dell’energia da fornire gratuitamente in chilowattora/anno dalle derivazioni assoggettate in ragione dei 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione;

In relazione alla definizione delle tipologie di servizi pubblici e di categorie di utenti che possono beneficiare dell’energia gratuita, si è provveduto a sentire le Province e la Città metropolitana.
L’attribuzione di energia gratuita alle tipologie di servizi e ai destinatari individuati in premessa rileva, in parte, per l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto connessa anche ad attività propria di soggetti aventi natura di attività economica, e, a tale riguardo, le Province e le Città Metropolitana dovranno attivare le prescritte procedure, valutando in particolare l’eventuale ricorso al regime dei minimi.

La presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

È stato acquisito, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2020, il parere della Seconda Commissione Consiliare, che ha espresso il parere favorevole a maggioranza nella seduta del 27 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 7 del Regolamento con parere n. 208, invitando la Giunta regionale:

  • a valutare per le Province per le quali non ricorra la fattispecie dei Comuni rivieraschi, la destinazione della relativa quota ai Centri Servizi Residenziali (CSR);
  • a valutare la possibilità di fissare una percentuale massima del controvalore della monetizzazione spettante ai sensi della legge regionale n. 27 del 2020 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale, per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse in capo alle province del Veneto;
  • ad uniformare la qualificazione di CSR di cui all’Allegato A.

Conseguentemente si è provveduto ad accogliere le osservazioni che comportano l’adeguamento della sopra indicata proposta già descritta.  

In particolare, si è dato atto che i Comuni rivieraschi corrispondono ai Comuni che si affacciano sul corso d'acqua sotteso dalla derivazione dal punto dove ha termine il rigurgito dell'opera di presa fino al punto di restituzione, analogamente alle disposizioni relative al calcolo dei sovra canoni, si è stabilito che, per le Province e la Città Metropolitana, qualora non ricorresse la fattispecie dei Comuni rivieraschi, la quota residua del 20% sia destinata ai Centri Servizi Residenziali (CSR).

Inoltre si è determinato che le Province e la Città Metropolitana possano destinare una quota non superiore al 5% del 20% del totale delle risorse assegnate per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse in capo alle stesse.

Infine si è provveduto all’aggiornamento dell’Allegato A, prevedendo di uniformare la qualificazione di CSR nella riga relativa alla Città Metropolitana di Venezia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”;

VISTI in particolare l’articolo 2, comma 4, e l’art. 3, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”;

VISTO il parere della Commissione consiliare n. 208 del 27 ottobre 2022;

VISTA l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare l’Allegato A – sintesi delle quote ripartite e l’Allegato B - elenco delle grandi derivazioni idroelettriche, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  1. di approvare le disposizioni attuative della legge regionale n. 27/2020 come riportate nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
  1. di disporre, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2020 la monetizzazione integrale dell’energia elettrica da fornire;
  1. di dare atto che il calcolo del controvalore in euro dell’ammontare di energia gratuita da fornire annualmente è da determinarsi a consuntivo, su base annuale solare, ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2020, e che i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 della medesima legge saranno tenuti a corrispondere l’importo riferito all’anno 2021 entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente deliberazione;
  1. di stabilire che i pagamenti delle monetizzazioni della fornitura di energia gratuita dovranno avvenire a mezzo della piattaforma PAGOPA, nell’apposita sezione che sarà istituita e denominata “Regione del Veneto – Monetizzazione della fornitura gratuita dell’energia elettrica”;
  1. di rinviare a successive deliberazioni l’approvazione degli schemi tipo delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 27/2020;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa dell’attuazione del presente provvedimento, e, in particolare, di richiedere alla Struttura competente l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa, per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 27/2020;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti per il bilancio regionale.
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1499_22_AllegatoA_490504.pdf
Dgr_1499_22_AllegatoB_490504.pdf

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