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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1499 del 29 novembre 2022
Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico". DGR 100/CR del 27/09/2022.
La legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 introduce l'obbligo in capo ai titolari ed operatori che eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Con la medesima legge si attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di prevedere la monetizzazione dell’energia gratuita e le disposizioni attuative finalizzate al trasferimento delle risorse a favore dei beneficiari. Con il presente provvedimento vengono stabilite le modalità operative da applicare in riferimento all’anno 2021, recependo il parere della Seconda Commissione Consiliare a seguito della Delibera CR n. 100 del 27 settembre 2022.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
La legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico” introduce alcune disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, in attuazione dell’articolo 12, commi 1 quinquies e 1 septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”. In particolare, con l’art. 1 è stato introdotto l'obbligo in capo ai titolari ed operatori che eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. In alternativa alla fornitura di energia, è previsto che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la monetizzazione, anche integrale, dell’energia da fornire.
L’articolo 2 della legge regionale n. 27/2020 prevede inoltre che la Giunta regionale annualmente definisca:
La Giunta regionale, in relazione alla specificità di ciascun territorio provinciale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, può demandare alle province o alla Città metropolitana interessate l'individuazione delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti di cui all’art. 2, comma1, lettera f), della legge regionale n. 27/2020.
L'attribuzione dell'energia gratuita alle diverse utenze beneficiarie è effettuata dalle province o dalla Città metropolitana in relazione alla percentuale di energia attribuita al rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le stesse e i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2020.
Le convenzioni stabiliscono, in particolare, i punti di consegna dell'energia fornita, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2020, e la quantità della stessa espressa in kWh/anno.
La Giunta regionale definisce gli schemi tipo delle convenzioni.
La Giunta regionale, in relazione agli adempimenti previsti, adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2020 previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.
Tale parere è stato acquisito dalla Seconda Commissione Consiliare che si è espressa favorevolmente come sotto riportato.
L’articolo 3 della legge regionale n. 27/2020 prevede inoltre che, in alternativa alla fornitura gratuita di energia elettrica, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali può prescinderne, possa disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire, stabilendo le modalità per la determinazione del contributo.
Con riferimento all’art. 2 lettera f) della L.R. n. 27/2020, laddove si prevede che i beneficiari ed i criteri siano adottati dalla Giunta regionale sentite le Province e la Città Metropolitana, le stesse sono state preliminarmente interessante per il tramite di UPIV che, con nota in data 24/9/2022 ha espresso la condivisione delle Province e della città Metropolitana sulle proposte di ripartizione delle risorse di cui al citato art. 2, proponendo alcune integrazioni di dettaglio che sono pervenute dalla sola Provincia di Belluno con riferimento alle previsioni relative alla provincia stessa.
Ciò premesso, si propongono i seguenti criteri attuativi della legge regionale n. 27/2020:
PROVINCIA
PERCENTUALE SU 40%
BL
--
PD
19,96
RO
4,96
TV
18,89
VE
18,17
VR
19,75
VI
18,27
Si preveda inoltre, per la provincia di Belluno, che le rimanenti quote delle risorse derivanti dalla monetizzazione della energia gratuita siano destinate alle seguenti tipologie di servizi pubblici e categorie di utenti:
In relazione all’alto costo dell’energia dell’attuale fase congiunturale, si preveda che per le Province diverse da Belluno e per la Città Metropolitana, la quota residua di monetizzazione sia destinata alle utenze familiari che versano in stato di necessità, in base ai criteri definiti dalle Province e dalla Città Metropolitana (attestato da valori dell’indice ISEE inferiori a € 20.000,00) nell’ambito dei Comuni rivieraschi.
Recependo il parere della Seconda Commissione Consiliare, come sotto descritto, sono state introdotti i seguenti ulteriori criteri:
Per la sola Provincia di Rovigo, in relazione alla residua risorsa assegnata pari alla sola ripartizione del 4,96% del 40% si dispone che la risorsa vada unicamente riservata ai CSR.
Le Province e la Città Metropolitana con proprio provvedimento individuano i soggetti beneficiari e l’ammontare del controvalore in euro derivante dalla monetizzazione dell’energia fornita gratuitamente da attribuire agli stessi.
La Giunta regionale ogni anno, trasferisce alle province o alla Città metropolitana interessate, gli importi spettanti, affinché le stesse li eroghino, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del comma 4 dell’art. 3 della L.R. n. 27/20, ai beneficiari individuati.
Al fine dell’esecuzione delle procedure di trasferimento delle risorse derivanti dalla monetizzazione della fornitura di energia gratuita, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto si attiverà, in particolare, per richiedere alla Struttura competente, Direzione Bilancio e Ragioneria, l’istituzione di un apposito capitolo di entrata, in cui verranno confluite le risorse versate a mezzo della piattaforma PAGOPA dai titolari ed operatori delle grandi derivazioni idroelettriche, e di un capitolo di spesa per il successivo trasferimento delle risorse alle Province e alla città Metropolitana.
In ordine alle forme di comunicazione del beneficio fruito, i soggetti beneficiari nelle comunicazioni ai propri utenti dovranno riportare la seguente scritta: “QUESTO Ente/Associazione/Istituto/ecc. HA USUFRUITO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/2020 RELATIVI ALLA FORNITURA GRATUITA DI ENERGIA PROVENIENTE DA IMPIANTI IDROELETTRICI”. L’Allegato B - elenco delle grandi derivazioni idroelettriche, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contiene:
In relazione alla definizione delle tipologie di servizi pubblici e di categorie di utenti che possono beneficiare dell’energia gratuita, si è provveduto a sentire le Province e la Città metropolitana. L’attribuzione di energia gratuita alle tipologie di servizi e ai destinatari individuati in premessa rileva, in parte, per l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto connessa anche ad attività propria di soggetti aventi natura di attività economica, e, a tale riguardo, le Province e le Città Metropolitana dovranno attivare le prescritte procedure, valutando in particolare l’eventuale ricorso al regime dei minimi.
La presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale.
È stato acquisito, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2020, il parere della Seconda Commissione Consiliare, che ha espresso il parere favorevole a maggioranza nella seduta del 27 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 7 del Regolamento con parere n. 208, invitando la Giunta regionale:
Conseguentemente si è provveduto ad accogliere le osservazioni che comportano l’adeguamento della sopra indicata proposta già descritta.
In particolare, si è dato atto che i Comuni rivieraschi corrispondono ai Comuni che si affacciano sul corso d'acqua sotteso dalla derivazione dal punto dove ha termine il rigurgito dell'opera di presa fino al punto di restituzione, analogamente alle disposizioni relative al calcolo dei sovra canoni, si è stabilito che, per le Province e la Città Metropolitana, qualora non ricorresse la fattispecie dei Comuni rivieraschi, la quota residua del 20% sia destinata ai Centri Servizi Residenziali (CSR).
Inoltre si è determinato che le Province e la Città Metropolitana possano destinare una quota non superiore al 5% del 20% del totale delle risorse assegnate per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse in capo alle stesse.
Infine si è provveduto all’aggiornamento dell’Allegato A, prevedendo di uniformare la qualificazione di CSR nella riga relativa alla Città Metropolitana di Venezia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
VISTA la legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”;
VISTI in particolare l’articolo 2, comma 4, e l’art. 3, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”;
VISTO il parere della Commissione consiliare n. 208 del 27 ottobre 2022;
VISTA l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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