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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 153 del 16 dicembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1496 del 29 novembre 2022

Disciplina del funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (art. 12, l.r. 33/85).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare la disciplina per il funzionamento della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L’art. 28 della legge regionale 20 aprile 2018 n. 15, al fine di razionalizzare e semplificare la composizione della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.) di cui all'art. 11 e ss. della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e adeguarla alla distribuzione delle competenze tra le strutture regionali, ha sostituito integralmente l'art. 12 che ne disciplina la composizione ed il funzionamento. Con il presente provvedimento si dà attuazione al comma 11 del citato art. 12 che prevede che la Giunta Regionale con proprio provvedimento disciplini il funzionamento della Commissione, provvedendo ad aggiornare le disposizioni di cui all'Allegato alla DGRV n. 1001 del 21/04/2009. A tal fine, gli uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, hanno coinvolto nel processo di modifica anche i componenti della C.T.R.A.

Il testo della "Disciplina per il funzionamento della C.T.R.A.", di cui alla citata DGRV n. 1001/2009, e della proposta di revisione della medesima che si propone di approvare con il presente atto, sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda colonna della tabella sinottica (Allegato A) allegata alla presente deliberazione; la nuova disciplina prevede, sinteticamente, rispetto alla versione precedente:

  • il richiamo alle funzioni proprie della CTRA quale organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione secondo quanto disposto dall’art. 11 della L.R. n. 33/1985;
  • l’assegnazione di un termine maggiore, venti giorni anziché dieci, per l’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno in modo da consentire ai Commissari di avere a disposizione un tempo maggiore per l’esame della documentazione presentata;
  • la possibilità da parte del Presidente di convocare, su richiesta della Struttura proponente, una prima seduta della Commissione per la presentazione della proposta progettuale, alla quale far seguire, in una delle sedute successive, l'espressione del parere definitivo da parte della Commissione; ciò al fine di favorire l'approfondimento istruttorio delle istanze da parte dei Commissari;
  • la previsione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle sedute della Commissione, che i direttori delle strutture regionali, in caso di assenza o impedimento, possano essere rappresentati da un altro direttore o funzionario appartenente alla medesima struttura a ciò espressamente delegato;
  • la conferma del principio secondo il quale i Commissari esprimono unicamente un voto favorevole o non favorevole escludendo la possibilità del voto di astensione in virtù del carattere tecnico-amministrativo che riveste il parere della Commissione;
  • la definizione di tempi certi per la chiusura del verbale e la consegna dei pareri al fine di consentire una rapida prosecuzione dell'iter procedimentale;
  • l'adeguamento delle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute introducendo la possibilità di conduzione in modalità videoconferenza e gli strumenti digitali in sostituzione della gestione cartacea.

Si ritiene, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica a procedere con proprio provvedimento per definire nel dettaglio le modalità di applicazione della disciplina per il funzionamento della Commissione così modificata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2007 n. 20;

VISTA la legge regionale 20 aprile 2018 n. 15;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1001 del 21 aprile 2009.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la "Disciplina del funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Ambiente" di cui all'Allegato B alla presente deliberazione corrispondente alla seconda colonna della tabella sinottica (Allegato A);
  3. la presente deliberazione sostituisce integralmente la DGRV n. 1001 del 21 aprile 2009;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di procedere con proprio provvedimento per definire nel dettaglio le modalità di applicazione della disciplina per il funzionamento della Commissione così aggiornata;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1496_22_AllegatoA_490502.pdf
Dgr_1496_22_AllegatoB_490502.pdf

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