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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1496 del 29 novembre 2022
Disciplina del funzionamento della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (art. 12, l.r. 33/85).
Con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare la disciplina per il funzionamento della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L’art. 28 della legge regionale 20 aprile 2018 n. 15, al fine di razionalizzare e semplificare la composizione della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.) di cui all'art. 11 e ss. della legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 e adeguarla alla distribuzione delle competenze tra le strutture regionali, ha sostituito integralmente l'art. 12 che ne disciplina la composizione ed il funzionamento. Con il presente provvedimento si dà attuazione al comma 11 del citato art. 12 che prevede che la Giunta Regionale con proprio provvedimento disciplini il funzionamento della Commissione, provvedendo ad aggiornare le disposizioni di cui all'Allegato alla DGRV n. 1001 del 21/04/2009. A tal fine, gli uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, hanno coinvolto nel processo di modifica anche i componenti della C.T.R.A.
Il testo della "Disciplina per il funzionamento della C.T.R.A.", di cui alla citata DGRV n. 1001/2009, e della proposta di revisione della medesima che si propone di approvare con il presente atto, sono contenute rispettivamente nella prima e nella seconda colonna della tabella sinottica (Allegato A) allegata alla presente deliberazione; la nuova disciplina prevede, sinteticamente, rispetto alla versione precedente:
Si ritiene, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica a procedere con proprio provvedimento per definire nel dettaglio le modalità di applicazione della disciplina per il funzionamento della Commissione così modificata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;
VISTA la legge regionale 16 agosto 2007 n. 20;
VISTA la legge regionale 20 aprile 2018 n. 15;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1001 del 21 aprile 2009.
delibera
(seguono allegati)
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