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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 146 del 06 dicembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1351 del 02 novembre 2022

Integrazione della DGR n. 582 del 20 maggio 2022 "Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Regolamento (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) e CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio). Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022" alla luce dell'Accordo 29 ottobre 2009 Rep. Atti 181/CSR, tra Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione del sistema di controlli dei Biocidi".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene integrata la DGR n. 582/2022 che ha recepito il “Piano Nazionale delle attività di Controllo sui prodotti chimici Anno 2022” ed ha approvato il “Piano Regionale Controlli REACH e CLP Anno 2022” per lo svolgimento dei Controlli in ambito regionale con estensione alla materia dei Biocidi in merito all’Accordo del 6 dicembre 2017, n. 213/CSR – Integrazione all’Accordo 29 ottobre 2009 Rep. Atti 181/CSR, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che definisce le modalità di effettuazione  dei controlli sui Biocidi.  

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR -Biocidal Products Regulation), relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, è volto a migliorare la libera circolazione dei prodotti biocidi all’interno dell’Unione Europea, assicurando nel contempo, sulla base del principio di precauzione, la tutela della salute umana e dell'ambiente.

Ai sensi del summenzionato Regolamento, gli Stati Membri adottano le disposizioni necessarie per il monitoraggio dei biocidi e degli articoli trattati immessi sul mercato al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 65, nonché le disposizioni per l'effettuazione dei controlli ufficiali.

A tal proposito, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito l’Accordo recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi" (Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017). Tale Accordo ha definito le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato da parte delle Amministrazioni preposte, tra cui rientrano Amministrazioni ed Enti dell Stato e le Regioni e le Province Autonome, ciascuno in relazione alle proprie competenze.

A livello nazionale, la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute esercita le funzioni di Autorità competente in materia di biocidi. Pertanto il Ministero della Salute, con decreto direttoriale del Direttore della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del 21 febbraio 2022, ha approvato il Piano Nazionale dei Controlli transitorio sui prodotti Biocidi Anno 2022, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 10 ottobre 2017 recante la “Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui Biocidi, secondo quanto previsto dall’art. 65 del Reg. (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi”. Successivamente, con nota del 20 luglio 2022, il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione del Veneto la pubblicazione del suddetto Piano nel proprio sito istituzionale, all'indirizzo https://www.salute.gov.it/portale/biocidi.

A livello regionale, le Regioni e le Province Autonome individuano l'Autorità regionale per i controlli sul regolamento BPR nell'ambito delle Autorità regionali REACH e CLP già designate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR). Per la Regione del Veneto, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria esercita le funzioni di autorità competente regionale REACH e CLP e per l'attività di vigilanza e controllo si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, in particolare degli gli ispettori REACH e CLP, adeguatamente preparati attraverso percorsi formativi specifici di livello nazionale e regionale. A tal proposito, l'attività formativa specifica sull'attività di controllo sui prodotti bioicidi è stata completata in settembre 2022, pertanto è possibile integrare i controlli sui Biocidi nelle attività di controllo e vigilanza REACH e CLP già in essere.

Le procedure di controllo e vigilanza in materia REACH e CLP dei prodotti biocidi, riguardano tutte le fasi della catena di approvvigionamento, dal produttore/importatore al distributore e utilizzatore, con lo scopo di garantire la tutela della salute umana e la protezione dell'ambiente. Le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, sono disciplinate dal Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179.

In merito a quanto sopra esposto, l’Amministrazione Regionale intende integrare la DGR n. 582 del 20 maggio 2022 riguardante la programmazione dell'attività vigilanza in materia di REACH e CLP, estendendo l'attività di controllo al campo dei Biocidi, in attuazione del citato piano nazionale dei controlli. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche;

VISTO il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce in ambito

europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche;

VISTO il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche;

VISTO il Reg. (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, (BPR - Biocidal Products Regulation), relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTO l’Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 6/12/2017 riguardante la messa a disposizione sul mercato e

all’uso dei biocidi. Integrazione all’Accordo 29 ottobre 2009 Rep. Atti 181/CSR, concernente il sistema dei

controlli ex art. 65 Reg. (UE) n. 528/2012;

VISTO il D.Lgs del 2 novembre 2021 n. 179 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la DGR n. 582 del 20.05.2022 della Regione del Veneto “Attività di vigilanza prevista dall’art. 125

del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REAH e CLP. Approvazione del “Piano Regionale Controlli

REACH e CLP Anno 2022”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di integrare la DGR n. 582 del 20.05.2022 riguardante l’attività di vigilanza prevista dall’art. 125 del Regolamento (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) e CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) per lo svolgimento dei Controlli in ambito regionale con estensione ai prodotti Biocidi;
  3. di dare atto che, il personale ispettivo REACH e CLP dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS svolgeranno l’attività di vigilanza sulla base di una pianificazione operativa predisposta dai Dipartimenti  di Prevenzione delle Aziende ULSS che preveda tempi, modalità e coinvolgimento di personale specificatamente dedicato;
  4. di stabilire che la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria in qualità di autorità competente REACH e CLP, fornirà eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio, sia in ordine alla pianificazione e programmazione delle attività, sia alla necessaria informazione e formazione, per garantire la puntuale e completa attuazione del “Piano Nazionale dei Controlli ufficiale sui prodotti Biocidi - Anno 2022”, nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal “Piano Regionale Controlli Anno 2022" del sistema REACH e CLP;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio Regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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