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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 128 del 28 ottobre 2022


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1253 del 18 ottobre 2022

Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede all’aggiornamento della ricognizione dell’elenco dei procedimenti amministrativi, da ultimo approvato con DGR n. 231 del 2 marzo 2020, prevedendosi la relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con DGR n. 231 del 2 marzo 2020 si è provveduto ad aggiornare la ricognizione dei procedimenti amministrativi della Giunta regionale, riportati nell’elenco allegato alla deliberazione medesima, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale ricognizione ha consentito di rilevare i termini di conclusione di ciascun procedimento, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, la relativa giustificazione, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, a norma dell'articolo 2, comma 4, della Legge n. 241/1990.

Le misure organizzative inerenti alle strutture della Giunta regionale che si sono verificate successivamente alla precedente rilevazione e alcune modifiche intervenute nell’ordinamento giuridico regionale rendono ora necessario un aggiornamento della suddetta ricognizione, nella consapevolezza che l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi costituisce il presupposto per l’osservanza dei più stringenti obblighi di pubblicità introdotti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, emanato in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (articolo 1, commi 35 e 36); obblighi concepiti come strumento per garantire la massima trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.

A tal fine, considerate le attuali competenze e funzioni delle Aree e delle Direzioni afferenti alla Giunta regionale, con nota prot. n. 7383 del 10 gennaio 2022 del Segretario Generale della Programmazione, ciascun Direttore regionale, relativamente alle tipologie procedimentali di propria competenza, è stato invitato a formulare eventuali proposte di modifica o di integrazione all’elenco dei procedimenti approvato con la menzionata DGR n. 231/2020. Nella stessa nota, richiamata l’importanza della celerità dell’azione amministrativa, si è altresì avuto modo di rilevare che la fissazione di termini superiori a quelli originariamente previsti deve essere supportata con congrua e approfondita motivazione.

La Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni, incaricata di provvedere all’aggiornamento e al monitoraggio dei procedimenti amministrativi, ha prestato la propria collaborazione in merito alla ricognizione di cui trattasi, fornendo alle strutture regionali il necessario supporto di carattere giuridico-amministrativo, oltre che informatico.

Ad esito della nuova rilevazione il numero complessivo dei procedimenti amministrativi risulta pari a 581, rispetto ai 598 procedimenti censiti nella precedente rilevazione. Più precisamente sono stati proposti 34 nuovi procedimenti e ne sono stati eliminati 51 in quanto non più attuali.

Una parte delle novità rilevate riguarda i procedimenti inerenti il finanziamento delle attività culturali a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura” che hanno comportato la razionalizzazione e semplificazione della materia: in particolare sono stati eliminati tutti i procedimenti che non sono più attuali perché relativi ad eventi ormai conclusi, come nel caso delle celebrazioni del Centenario della Grande guerra, e i procedimenti che riguardavano specifiche attività, come le contribuzioni alle attività e alle sale cinematografiche, che non presentano più linee di finanziamento specifiche.

Alcuni procedimenti eliminati concernono l’edilizia residenziale pubblica, in quanto si riferivano al finanziamento di alcune fattispecie specifiche, quali finanziamenti e contributi all’alienazione o all’acquisto degli alloggi pubblici, non più attuali.

Inoltre, alcuni procedimenti finalizzati all’erogazione di contributi non sono stati più censiti, anche in assenza di modifiche nell’ordinamento giuridico regionale, in quanto da alcuni anni non è più previsto il finanziamento per la concessione dei relativi benefici.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento riportante le Prescrizioni di massima e di polizia forestale, Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2, si è proceduto concretamente alla semplificazione amministrativa eliminando alcune fattispecie autorizzatorie riferite alla coltivazione dei boschi, per cui l’attività, che  prima era condizionata alla conclusione di un procedimento amministrativo, ora è libera.

Infine si segnala che sono stati rilevati nuovi procedimenti ed in particolare quelli inerenti l’attività di competenza degli enti locali o loro aggregazioni, che sono frutto delle recenti approvazioni di alcune leggi regionali: ad esempio si prevedono nuovi finanziamenti alla Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, alla Conferenza dei Sindaci dell’Area del Delta del Po, all’offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della Provincia di Belluno e alle Intese Programmatiche d' Area. Parimenti si è provveduto a riformulare o censire nuovi procedimenti in materia ambientale, in applicazione delle più recenti normative statali e unionali, introdotte per accelerare l’applicazione di alcune missioni del Piano nazionale ripresa resilienza.

La ricognizione restituisce così un quadro di agevole lettura del sistema nel suo complesso, in cui i procedimenti di parte, normalmente di maggiore interesse per i cittadini ed imprese, risultano nettamente prevalenti (88,64% del totale ossia 515 procedimenti su 581) rispetto a quelli di ufficio.

Con riferimento al termine di conclusione del procedimento, si osserva che per 445 procedimenti (76,59% del totale) questo risulta pari o inferiore ai 90 giorni, termine fissato in via generale dalla DGR n. 1787/2010. Diversamente, i restanti 136 procedimenti (23,41% del totale) contemplano termini superiori a 90 giorni.

In relazione ai 34 procedimenti di nuova istituzione, la percentuale sale al 79,41%, rivelando la tendenza alla diminuzione della durata dei termini nei procedimenti più recenti.

Ad esito della ricognizione compiuta è, quindi, possibile disporre l’approvazione di un elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), riconoscendo al Segretario Generale della Programmazione la possibilità di apportarvi, con proprio atto, le eventuali correzioni e modifiche che si rendessero necessarie, anche alla luce di procedimenti di nuova individuazione.

Si ricorda che, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso, rimane vigente il termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 6 luglio 2010 e che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione - d’ufficio ovvero mediante presentazione di istanza al protocollo dell’Amministrazione - dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.

Nell’ottica di adesione al succitato principio di garanzia della massima trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, si stabilisce di procedere, ai sensi dall’articolo 35 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, alla pubblicazione dell’elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all’Allegato A, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: struttura, oggetto, fonte normativa, iniziativa (d’istanza o d’ufficio), organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Giunta regionale, direttore regionale), termine di conclusione.

Le ulteriori informazioni contemplate nel succitato articolo 35 saranno parimenti pubblicate nella citata sezione del sito internet regionale secondo le modalità che saranno individuate dalla Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale.

Sempre in tema di termini procedimentali corre l’obbligo di richiamare l’articolo 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990, a tenore del quale “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”, previsione che ha trovato compiuta disciplina nell’articolo 23 bis della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e nell’articolo 8 del Regolamento regionale attuativo 31 maggio 2016, n. 1.

Con il presente atto, si ritiene di individuare, ai sensi del citato articolo 23 bis, nei Direttori di Area le figure apicali cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia rispetto all’adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità, nei confronti dei direttori delle strutture afferenti alle rispettive aree di coordinamento stabilendo, inoltre, che, in caso di impedimento di un Direttore di Area ed altresì con riguardo ai procedimenti di diretta competenza di quest’ultimo, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale della Programmazione che lo può esercitare anche tramite la nomina di un Commissario ad acta.

Si deve, infine, considerare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, le Amministrazioni devono pubblicare e rendere consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali.

A tale riguardo, nel richiamare la massima attenzione sul rispetto dei termini procedimentali, si incarica il Segretario Generale della Programmazione di avviare ulteriori rilevazioni volte a verificare il rispetto dei termini dei procedimenti ai sensi dell’articolo 2, comma 9 quater, della Legge n. 241/1990, al fine di riferire in merito alla Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e la relativa legge regionale di modifica 17 maggio 2016, n. 14;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTE la DGR n. 1787 del 6 luglio 2010, la DGR n. 574 del 3 aprile 2012, la DGR n. 1049 del 28 giugno 2013, la DGR n. 2620 del 29 dicembre 2014, DGR n. 600 del 8 maggio 2017 e la DGR n. 231 del 2 marzo 2020;

VISTA la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura";

VISTO il Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 “Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15”,

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione dei relativi termini di conclusione, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, della relativa giustificazione, a norma dell’articolo 2, comma 4, della Legge n. 241/1990;
  3. di confermare la vigenza del termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787/2010, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso;
  4. di dare atto che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione - d’ufficio ovvero mediante presentazione di istanza al protocollo dell’Amministrazione - dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti;
  5. di disporre, ai sensi dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione dell’elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all’Allegato A, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: struttura, oggetto, fonte normativa, iniziativa (d’istanza o d’ufficio), organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, direttore), nonché il termine di conclusione;
  6. di stabilire che le ulteriori informazioni contemplate nell’articolo 35 del succitato Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, saranno parimenti pubblicate nella citata sezione del sito internet regionale secondo le modalità che saranno individuate dalla Direzione Attività istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale;
  7. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di apportare, con proprio atto, le eventuali correzioni e modifiche al suddetto elenco di procedimenti (Allegato A) che si rendessero necessarie, anche alla luce di procedimenti di nuova individuazione;
  8. di individuare, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’articolo 23 bis della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., nei Direttori di Area le figure apicali cui attribuire il potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia rispetto all’adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità, nei confronti dei direttori delle strutture afferenti alle rispettive aree di coordinamento stabilendo, inoltre, che, in caso di impedimento di un Direttore di Area ed altresì con riguardo ai procedimenti di diretta competenza di quest’ultimo, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale della Programmazione che lo può esercitare anche tramite la nomina di un commissario ad acta;
  9. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’articolo 2, comma 9 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, affinché riferisca in merito alla Giunta regionale;
  10. di stabilire che l’esito delle rilevazioni circa il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali di cui al punto 9 sia pubblicato e reso consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1253_22_AllegatoA_487577.pdf

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