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Materia: Veterinaria e zootecnia
Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 12 luglio 2022
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. n. 876 del 16/01/2015).
Il presente provvedimento approva il Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, nel contempo, lo schema di Accordo con le Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto per lo svolgimento delle relative verifiche presso gli operatori della filiera considerata.
L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ed, in particolare, al Titolo II definisce le regole generali di questo sistema. Il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione ha poi precisato le modalità di applicazione del predetto Regolamento. In attuazione di tale normativa e, a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n. 653/2014, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con Decreto del 16 gennaio 2015, ha adottato le indicazioni e le modalità applicative dei Regolamenti sovra citati per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine. E’ necessario altresì precisare che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede anche nel settore delle carni bovine l’applicazione di talune norme di commercializzazione, con le relative definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti. Con Decreto n. 2551 dell' 8 agosto 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sono state, tra l’altro, individuate le informazioni obbligatorie che devono comparire sull’etichetta ed è stata attribuita anche alle Regioni la competenza allo svolgimento dell’attività di controllo ufficiale. Il Decreto legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004, inoltre, ha previsto che le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedano all’accertamento delle violazioni amministrative ed all’irrogazione delle relative sanzioni, in applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Si sottolinea che la normativa in parola costituisce il sistema obbligatorio di etichettatura e permette di evidenziare il nesso fra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, ed il singolo animale o il gruppo di animali di cui trattasi, con la duplice finalità di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti, fornendo al consumatore informazioni precise, e di garantire la relativa tracciabilità. Considerata l’importanza dell'attività di controllo effettuata dall’Autorità Pubblica, al fine di assicurare e di garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, nonché di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni, si ritiene necessario proseguire quanto intrapreso da tempo a livello regionale, in attuazione della vigente sovra citata normativa di settore. In proposito, si precisa che:
La Giunta regionale del Veneto, con D.G.R. n. 3664 del 20 novembre 2007, ha dato avvio ad una prima fase di sperimentazione dell’attività dei controlli, attivando la collaborazione tra le competenti Strutture regionali - le allora Direzione Produzioni Agroalimentari e Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti -, incaricando le medesime, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti per l’operatività.
Ciò premesso, considerata la positiva ricaduta per i risultati conseguiti fino ad oggi, si propone di poter proseguire l’attività e, pertanto, di procedere ad approvare il Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria carni bovine, Allegato A della presente deliberazione. Le relative verifiche campionarie, distribuite sulle diverse tipologie di operatori presenti per ciascuna delle Aziende U.L.S.S., sono effettuate dai soggetti di cui all'Allegato B del presente provvedimento. Il numero di campioni da effettuare è stato elaborato in base ai dati forniti dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - U.O. Sicurezza Alimentare - riguardanti la filiera veneta in parola, comunicati alla Direzione Agroalimentare con nota, prot. n. 221923, del 16/05/2022, applicando i criteri definiti con la DGR n. 3664/2007.
Considerato che la collaborazione intrapresa tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S., nella realizzazione dei precedenti programmi operativi, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative per la materia e di creare la giusta sinergia sia per il contenimento della necessaria spesa che nella valorizzazione delle competenti risorse umane, si ritiene opportuno procedere alla definizione degli elementi per la sottoscrizione dello specifico Accordo ai fini dell’attuazione del Piano regionale operativo 2022, ai sensi dell’art. 15 “Accordo fra pubbliche amministrazioni” della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, attraverso l’approvazione dello specifico schema di Accordo di cui all’Allegato C del presente provvedimento. Le attività contemplate nell'accordo, che potranno essere espletate entro il 15 novembre 2022, comprendono anche l’invio da parte di ciascuna AULSS delle risultanze dei controlli campionari indicati nella specifica procedura e della richiesta relazione finale considerata nell'Accordo succitato. In attuazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”, mentre con i Decreti del Dirigente regionale dell'allora Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, si è provveduto alla nomina degli “Agenti accertatori” incaricati allo svolgimento delle attività di controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina in parola. Si precisa che, le funzioni svolte dagli Agenti summenzionati si esplicano anche nell’accertamento e nella contestazione delle eventuali relative violazioni della normativa di settore e nella trasmissione degli atti, previsti dalla L. n. 689/81 e dalla L.R. n. 10/77, all’Autorità competente per il procedimento di irrogazione delle sanzioni. Si precisa peraltro che gli operatori tenuti al rispetto della normativa sull'etichettatura obblicatoria delle carni potranno essere sottoposti ad ulteriori controlli da parte delle autorità competenti anche dopo la data del 15 novembre del corrente anno.
Allo scopo di determinare il relativo impegno di spesa a favore delle AULSS, firmatarie del citato Accordo, si propone il riconoscimento di un rimborso spese - onnicomprensivo delle spese generali ed amministrative - quantificato in 300,00 euro per ciascun controllo effettuato, pari al valore riconosciuto negli anni precedenti. L’erogazione dei relativi importi per ciascuna AULSS avverrà in un’unica soluzione, a completamento dell'effettuazione dei controllo programmati, previa presentazione da parte del rispettivo competente Direttore Generale di una relazione finale indicante in particolare le effettive verifiche svolte. Alla spesa necessaria per lo svolgimento dei succitati controlli si farà fronte con le risorse messe a disposizione dalla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 “Bilancio di previsione 2022-2024” a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103761 del bilancio 2022 “Azioni per la vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari (art. 3, l.r. 14/12/2018, n. 43)”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
VISTO il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.”;
VISTO il DM 8 agosto 2008 (n. 2551) “Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare, sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi.”;
VISTO il DM 16 gennaio 2015 “Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3664 del 20 novembre 2007;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”;
VISTI i Decreti del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, di nomina degli “agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, ss.mm.ii.;
delibera
(seguono allegati)
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