Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 13 maggio 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 09 maggio 2022

Proroga termini di presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; e alla Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, stabiliti dalla DGR n. 226 del 08 marzo 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; e alla Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, stabiliti con DGR n. 226 del 08 marzo 2022 “Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001”.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’articolo 15 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." prevede, ai commi 3 e 4, che il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria possa inoltrare, al Presidente della Giunta Regionale, richiesta motivata che viene accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della stessa L. 157/1992; e prevede che sia altresì accolta, in casi individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. In ossequio al suddetto dettato normativo la Regione del Veneto, all’articolo 8 comma 7 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.” prevede che il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria debba presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della Legge n. 157/1992. Con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"" è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale 2022-2027 il cui Regolamento di Attuazione (RdA - PFVR 2022-2027) prevede all’art. 6 le modalità e i criteri per consentire l’accesso all’istituto della sottrazione del fondo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 157/1992.

Con la DGR n. 226 del 08 marzo 2022 avente ad oggetto “Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001” sono stati approvati  i criteri e le modalità per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, nonché la Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della ricezione informatica e conservazione delle richieste di cui all’articolo 6 del Regolamento di attuazione Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022 – 2027.

La struttura regionale incaricata ha attestato che la procedura informatica dedicata alla presentazione delle istanze, che ha coinvolto AVEPA e i CAA (Centri di Assistenza Agricola), ha permesso di raccogliere alla data del 04 maggio 2022, n. 268 istanze, di cui n. 64 in fase “protocollata”, n. 63 in fase “confermata” e  poco più di un centinaio in fase “in compilazione”.

Le modalità di predisposizione delle istanze mediante il sistema informativo di AVEPA comportano per l’insieme delle aziende agricole un vantaggio in quanto le domande si avvalgono di un Fascicolo Aziendale già validato  e funzionale anche alle altre domande di aiuto o pagamento ad esso correlate. Con riferimento invece alle nuove posizioni anagrafiche che si affacciano per la prima volta, risulta indispensabile, proprio per garantire la certificazione dell’informazione, attivare almeno la posizione anagrafica, ovvero costituire un Fascicolo Aziendale semplificato. Tale operazione richiede la necessità di contattare gli uffici AVEPA o gli sportelli CAA che provvederanno a creare la posizione anagrafica. Ora, se l’universo delle aziende agricole, che rappresenta il prevalente destinatario della misura di sottrazione dei fondi dall’attività venatoria, riscontra una certa familiarità con tale operatività, il proprietario o conduttore di terreni agricoli che non risulta ancora titolare di alcuna posizione anagrafica nell’ambito del Fascicolo Aziendale deve necessariamente attivarsi per la sua creazione. Inoltre va ricordato che la prossimità del termine di scadenza della presentazione delle domande, vede il repentino incremento del numero di domande presenti a sistema e aumenta la consapevolezza da parte degli utenti delle procedure amministrative e della documentazione richiesta. Per cui, nonostante il modulo informatizzato sia disponibile già dal 10 marzo 2022, in realtà  il flusso quotidiano delle nuove istanze registra un incremento significativo solamente da pochi giorni (circa 30 al giorno),  conseguenza sia dell'approssimarsi della scadenza e sia dell'effetto apprendimento. Per tali motivazioni si ritiene opportuno di posporre di ulteriori tre settimane il termine per la presentazione delle domande di sottrazione dei fondi dall’attività venatoria portandolo dal 10 maggio 2022 al 31 maggio 2022.

Si ritiene per le motivazioni sopra elencate, di prorogare il termine per la presentazione delle istanze indicate all' art. 3 “modalità e termini di presentazione delle istanze di sottrazione dei fondi all’attività venatoria” dell’Allegato A “Criteri e modalità per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria” della DGR n. 226 del 08 marzo 2022, prevedendo il nuovo termine al 31 maggio 2022.

Dato atto che il Direttore della Direzione competente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso, e che ha attestato altresì l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto” e ss.mm.ii.;

VISTE la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;

VISTA la Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", ed in particolare l’articolo 8;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"";

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti";

VISTA la DGR n. 226 del 08 marzo 2022;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto riportato in premessa;
  2. di stabilire il nuovo termine per la presentazione delle istanze indicato all’art. 3 “modalità e termini di presentazione delle istanze di sottrazione dei fondi all’attività venatoria”  di cui all’Allegato A “Criteri e modalità per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria” della DGR n. 226 del 08 marzo 2022, prevedendo il nuovo termine al 31 maggio 2022;
  3. di comunicare ad AVEPA la presente Deliberazione;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
  6. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro