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Bur n. 56 del 03 maggio 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 490 del 29 aprile 2022

Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2022 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020.

Note per la trasparenza

Il provvedimento individua le disposizioni regionali applicative per l’anno 2022 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101, e sulla base delle indicazioni nazionali disposte dal Decreto MiPAAF n. 2588/2020, riconfermato dal DISR3 anche per l’anno 2022. Le disposizioni di Condizionalità per l’anno 2022 sono cogenti per tutti i soggetti beneficiari di pagamenti diretti, i beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e i programmi di sostegno per la vendemmia verde, i beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali del PSR.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regime di “Condizionalità”, istituito, da ultimo, dal Regolamento (CE) n. 1306/2013, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO) sono volti ad incorporare anche nella Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.  Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, in quanto gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Appare opportuno ricordare che nel regime di Condizionalità, dall’anno 2015, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato II e dal Titolo VI – Condizionalità – il Regolamento (UE) n. 1306/2013, all’articolo 93(1) nel dettare le nuove regole di Condizionalità, elenca i tre “Settori” in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA di Condizionalità:

  • ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
  • sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
  • benessere degli animali,

a loro volta suddivisi in 9 temi: acque; suolo e stock di carbonio; biodiversità; livello di mantenimento minimo dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 23 dicembre 2020, con il Regolamento (UE) n. 2220 hanno stabilito alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022, che confermano i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l’applicazione della Condizionalità nell’anno 2022.

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell’anno 2022 sono dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun “Criterio di Gestione Obbligatorio” (CGO) e “Buona Condizione Agronomica e Ambientale” (BCAA), i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione e le sanzioni valevoli nella Regione del Veneto per l’anno 2022.

Il presente provvedimento di attuazione della Condizionalità è incardinato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020, che ha abrogato il precedente Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019; il medesimo DM n. 2588/2020, approvato d’intesa con le Regioni nella seduta del 20 febbraio 2020 e riconfermato dal DISR3 anche per l’anno 2022, tiene conto del quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale e regionale.

Il Decreto MiPAAF n. 2588/2020, più nel dettaglio, oltre ad elencare i criteri di gestione obbligatori e definire le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014, nonché definisce i Requisiti Minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da applicare ai pagamenti agro-climatico-ambientali e dell’agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari riportate all’art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, riprese nel Decreto MiPAAF n. 2588/2020, i CGO e le BCAA di Condizionalità si applicano a tutti i soggetti beneficiari di:

a) pagamenti diretti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall’articolo 39 “Pagamenti agroambientali” e 43 “Imboschimento di terreni agricoli” del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Si precisa che gli articoli 30, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per i quali è regolamentato il rispetto della disciplina di Condizionalità, non sono stati attivati nel PSR Veneto 2014-2020, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e smi.

Si precisa inoltre che, ai sensi quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 1 del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, gli impegni e le sanzioni amministrative di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all’uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all’articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Linea di intervento 10.2 - Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura).

I piccoli agricoltori che accedono ai pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all’art. 28 e ai pagamenti a superficie del metodo biologico, di cui all’art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definiti dal programma di Sviluppo Rurale del Veneto sono, comunque, soggetti ai Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Da ultimo, ai sensi quanto stabilito dall’art. 3(4) e dall’art. 4(2) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) - Misura 8.1 “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”.

Per quanto riguarda gli impegni assunti con le Misure del PSR 2007-2013, l’art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013. Per questo motivo tali beneficiari sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di Condizionalità di cui al presente provvedimento, con riferimento alle percentuali di riduzione individuate negli Allegati 4 e 6 del Decreto MiPAAF n. 2588/2020; i richiamati beneficiari sono inoltre soggetti ai Requisiti Minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all’Allegato 7 del medesimo Decreto ministeriale.

L’art. 43 del Regolamento delegato n. 640/2014 stabilisce che i Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, pur essendo abrogati a partire dal 1° gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di Condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Per questo motivo i beneficiari di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde, o dei pagamenti dei premi di estirpazione, sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di cui al presente provvedimento.

Le modifiche normative maggiormente significative contenute nell’Allegato A al presente provvedimento rispetto alle disposizioni normative regionali del 2021 in materia di Condizionalità riguardano il CGO1, relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. A seguito dell'obbligo di revisione periodica delle disposizioni in materia, previsto dalla Direttiva Nitrati e dell'espletamento della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è stato infatti approvato il Quarto Programma d’Azione Nitrati (DGR n. 813 del 22.6.2021). In particolare, sono state inserite modifiche/integrazioni agli obblighi amministrativi, di stoccaggio, ai massimali e ai divieti spaziali e temporali riferiti a ulteriori matrici nell’ambito dell’utilizzo agronomico ai fini fertilizzanti.

Inoltre, relativamente agli impegni della BCAA1 sull’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua contenuti nell’Allegato A al presente provvedimento, con il DDR n. 328 del 6.4.2022 sono state aggiornate le indicazioni applicative regionali contenute nel precedente DDR n. 16 del 15.3.2016, riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati WISE da ARPAV; tale aggiornamento è avvenuto a seguito dell’adozione della DGR n. 3 del 4.1.2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento della classificazione qualitativa dei corpi idrici superficiali e dei laghi – relativa al sessennio 2014-2019.

Sulla base del Decreto MiPAAF n. 2588/2020 e degli specifici recepimenti normativi regionali, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all’articolo 11 del DM, a cui fa parte dall’anno 2020 – sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità 2022.

Considerato che le Regioni, nel recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, devono preventivamente sottoporre al MiPAAF il testo in bozza degli impegni CGO e BCAA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23(2) del sopra citato DM, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità con quelle del richiamato Decreto ministeriale, in data 23.3.2022 è stato trasmesso al Ministero il testo del presente provvedimento in bozza. Successivamente, con nota n. 158287 del 6.4.2022, il MiPAAF ha comunicato parere favorevole al testo trasmesso.

Pertanto, si rende ora necessario procedere all’approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità per la campagna 2022, valevoli per il corrente anno solare, così come definite nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

Analogamente, sulla base della presente deliberazione, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA, richiederà riscontro formale alla Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per le parti di competenza. Acquisita la nota, AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check-list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2022, con riferimento anche alla relativa Circolare AGEA di controllo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che al titolo VI “Condizionalità” definisce le regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la Condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE e smi, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, recante “Norme in materia ambientale”, attraverso cui si è proceduto al recepimento della Direttiva 2000/60/CE e si sono forniti i criteri per costruire il percorso necessario per garantire il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici;

VISTO il DM 260/2010 “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo Decreto legislativo”, con cui sono stati definiti i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;

VISTO il DM 22 gennaio 2014 - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

VISTO il DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante “Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”

VISTO il Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato» che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

VISTA la DGR n. 786 del 27.5.2016 «Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000»;

VISTO il DM n. 5604 del 2 ottobre 2017 che modifica i decreti del MiPAAF del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 2588/2020 contenente la disciplina del regime di Condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (G.U. n. 113 del 4.5.2020);

VISTO il Regolamento di transizione (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTA la nota del MiPAAF – DISR3 del 18.2.2021 (prot. n. 80169) con la quale si comunica la proroga al biennio 2021-2022 del protocollo di intesa del 10 maggio 2012, già prorogato al 2020, tra il Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome ed AGEA, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni relativo al trasferimento ad AGEA (o agli altri Organismi Pagatori Regionali) degli esiti dei controlli di Condizionalità effettuati dai servizi veterinari, nell’ambito delle proprie attività ispettive;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”;

VISTA la DGR n. 3 del 4.1.2022 “ha approvato l’aggiornamento della classificazione qualitativa dei corsi d’acqua e dei laghi, relativa al sessennio 2014-2019, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque;

VISTA la nota del DISR3 alle Regioni del 28.01.2022, prot. n. 40128, relativamente al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, le cui disposizioni si ritengono valide anche per l’anno 2022, non essendo state apportate modifiche al medesimo DM 2588/2020;

VISTO il parere favorevole del MiPAAF del 6.4.2022 n. 158287, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità della Regione del Veneto per l’anno 2022;

VISTO il DDR n. 328 del 6.4.2022 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che fornisce l’aggiornamento delle indicazioni applicative riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA1 di Condizionalità, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV, così come classificati con la sopra riportata DGR n. 3/2022;

VISTO l’art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 “Norme transitorie in materia di Condizionalità”, il quale stabilisce, tra l’altro, che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO l’art. 43 del Regolamento (UE) 640/2014, che abroga il Regolamento (CE) 1122/2009 e smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo ma ne mantiene vigenti le disposizioni per gli agricoltori che si avvalgono delle opportunità disciplinate dall’OCM vitivinicola con il Regolamento 1234/2007, art. 85 unvicies e 103 septvicies;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di definire che le disposizioni del Decreto MiPAAF n. 2588/2020,  al capo II Condizionalità, per l’anno 2022, si applicano ai beneficiari:

a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (titoli III e IV);

b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) dei premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) dei premi annuali previsti dall’articolo 39 “Pagamenti agroambientali” e 43 “Imboschimento di terreni agricoli” del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;

3. di procedere in esecuzione al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, articolo 2(1), all'individuazione delle seguenti definizioni:

a) “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO): ciascun Regolamento o Direttiva così come elencati nell’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell’Allegato 1 del DM n. 2588/2020;

b) “Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali” (BCAA): le norme così come elencate nell’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell’Allegato 1 al DM n. 2588/2020;

c) “Settori di Condizionalità” l’insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;

d) “attività agricola”:

  • la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

  • il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015;

  • lo svolgimento di un’attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, definita con Decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;

4. di stabilire che il regime di Condizionalità 2022 si applica sia ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del Veneto 2014-2020, sia ai beneficiari con impegni ancora in essere con la Misura 221 del PSR del Veneto 2007-2013, laddove gli impegni vengono mantenuti e confermati nel 2022;

5. di stabilire, ai sensi dell’articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai sensi dell’art. 1(3) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, gli impegni e le sanzioni di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all’uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all’articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

6. di definire, in esecuzione al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell’azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione di CGO e BCAA di Condizionalità, sono quelle di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati “prato permanente”), come già definiti dal Regolamento n. 1120/2009, art. 2, lettera c), ripresi all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera x) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020;

d) qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria, comprese le superfici agricole, nonché quelle dei pagamenti diretti di cui al precedente punto 1. del disposto del presente provvedimento. Sulle superfici forestali, tuttavia, ai sensi quanto stabilito dall’art. 3(4) e dall’art. 4(2) del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a) – Misura 8.1 “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”;

7. di approvare, per quanto esposto in premessa, l’Allegato A, che elenca i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, conformemente a quanto disposto dal Titolo VI – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101;

8. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall’Allegato 7 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell’applicazione regionale anche per l’anno 2022;

9. di disporre che AVEPA trasmetta formalmente agli Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la bozza di decreto riguardante il Manuale operativo delle procedure dei controlli 2022, per acquisirne preventivo riscontro per quanto di competenza;

10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, al successivo eventuale perfezionamento dell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l’applicazione della Condizionalità per l’anno 2022;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_490_22_AllegatoA_475662.pdf

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