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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 26 aprile 2022


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 344 del 08 aprile 2022

Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Note per la trasparenza

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., dispone che siano esclusi dal riaccertamento previsto dall’art. 3 comma 4, i residui attivi e passivi derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il Titolo II del medesimo decreto. Tali residui sono però sottoposti alla ricognizione annuale sulla permanenza delle obbligazioni attive e passive. Con il presente provvedimento si approvano le risultanze di detta attività di ricognizione, sulla base dei decreti adottati dai dirigenti delle strutture interessate.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ha introdotto la disciplina relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali.

In particolare, il Titolo II del citato decreto legislativo, all’art. 20, commi 2, 2bis e 2ter, dispone in merito alle modalità di accertamento ed impegno delle risorse afferenti il finanziamento del sistema sanitario regionale, precisando che:

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell’esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell’esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l’importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l’automatico e contestuale accertamento ed impegno dell’importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata della valutazione d’impatto operata dal competente Dipartimento delle Finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all’importo che ha formato oggetto di accertamento ed impegno, detto evento è contabilmente registrato nell’esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi.”

L’art. 3, comma 4 di tale decreto prevede che: “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II.”

In vista della predisposizione del Rendiconto Generale della Regione Veneto, disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 118/2011, le strutture regionali responsabili dei budget afferenti il perimetro sanitario hanno quindi svolto la propria attività di ricognizione dei residui attivi e passivi sulla base delle disposizioni impartite dal Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali e diffuse con nota prot. 80398 del 21/02/2022 e prot. 124100 del 17/03/2022, allo scopo di verificare le ragioni del permanere dei crediti e dei debiti iscritti.

Al termine della ricognizione, i dirigenti responsabili hanno adottato i decreti di cui all’Allegato A, contenenti le risultanze contabili finali e l’elenco dettagliato dei residui mantenuti o delle minori entrate od economie rilevate al 31/12/2021.  

Dagli atti adottati si rileva che:

  1. l’ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanitario è pari a complessivi euro 2.076.545.294,79, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato B);
  2. l’ammontare dei residui attivi 2021 del perimetro sanitario derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti, è pari a complessivi euro 1.194.702,04, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato C);
  3. l’ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanitario è pari a complessivi euro 2.245.777.965,47, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato D);
  4. l’ammontare dei residui passivi 2021 del perimetro sanitario derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti o prescritti, è pari a complessivi euro 444.245,68, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato E).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in particolare l’art. 3, comma 4, e il titolo II del medesimo;

              

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e s.m.i., per quanto applicabile;

VISTE le disposizioni del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali prot. 80398 del 21/02/2022 e prot. 124100 del 17/03/2022;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di prendere atto degli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi svolto dai dirigenti regionali competenti, approvati con gli atti elencati in allegato al presente atto (Allegato A);
  2. di approvare sulla base di quanto indicato in premessa, parte integrante del presente atto, le risultanze di tale attività di verifica nei termini seguenti:
  • l’ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanitario è pari a complessivi euro 2.076.545.294,79, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato B);
  • l’ammontare dei residui attivi 2021 del perimetro sanitario derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti, è pari a complessivi euro 1.194.702,04, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato C);
  • l’ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2021 del perimetro sanitario è pari a complessivi euro 2.245.777.965,47, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato D);
  • l’ammontare dei residui passivi 2021 del perimetro sanitario derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti o prescritti, è pari a complessivi euro 444.245,68, come analiticamente indicato in allegato al presente atto (Allegato E);
  1. di dare atto che gli esiti della presente ricognizione troveranno riscontro nelle risultanze complessive che saranno determinate con successivo atto unitamente agli esiti del riaccertamento ordinario;
  2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_344_22_AllegatoA_474761.pdf
Dgr_344_22_AllegatoB_474761.pdf
Dgr_344_22_AllegatoC_474761.pdf
Dgr_344_22_AllegatoD_474761.pdf
Dgr_344_22_AllegatoE_474761.pdf

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