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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 35 del 11 marzo 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 08 marzo 2022

Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva i criteri, le modalità e la modulistica per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria e approva lo schema di Convenzione fra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini della raccolta dei dati e conservazione degli stessi tramite l’utilizzo di un apposito applicativo informatico.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’articolo 15 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." prevede, ai commi 3 e 4, che il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria possa inoltrare, al Presidente della Giunta Regionale, richiesta motivata che viene accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della stessa L. 157/1992; e prevede che sia altresì accolta, in casi individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

In ossequio al suddetto dettato normativo la Regione del Veneto, all’articolo 8 comma 7 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.” prevede che il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria debba presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della Legge n. 157/1992.

Con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"” è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale 2022-2027 il cui Regolamento di Attuazione (RdA - PFVR 2022-2027) prevede all’art. 6 le modalità e i criteri per consentire l’accesso all’istituto della sottrazione del fondo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 157/1992.

In attuazione di quanto prevede predetto articolo 6, si è provveduto a definire i criteri e le modalità di presentazione delle domande di sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, i quali sono enunciati nell’Allegato A al presente provvedimento, già provvisto della modulistica necessaria alla presentazione dell’istanza.

Tale allegato è stato predisposto al fine di consentire ai proprietari e ai conduttori dei fondi la possibilità di accedere all’istituto di sottrazione in parola. I criteri ivi enunciati descrivono infatti la procedura amministrativa che sarà seguita dalla Uffici competenti che consente di autorizzare la sottrazione del fondo nel limite dell’1% del TASP calcolato a livello provinciale, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6 del RdA del PFVR 2022-2027.

La presentazione della domanda di sottrazione in parola può avvenire attraverso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o può essere direttamente inoltrata dagli interessati, tramite l’apposito applicativo informatico, all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), previa titolarità di un fascicolo aziendale. Tale titolarità è stata prevista per l’opportuna inclusione dei richiedenti nell’Anagrafe del settore primario, che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione.

Infatti, la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti” prevede, ai sensi dell’articolo 2, che ad AVEPA possa essere affidata dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione, la raccolta di dati in materia agricola, avvalendosi anche del supporto dei CAA.

Questa scelta è motivata dalla dimostrata e consolidata capacità operativa ed informatica dell’Agenzia nei rapporti con l’utenza del mondo agricolo, la quale garantisce un’efficace ed efficiente gestione della procedura amministrativa.

Lo schema di Convenzione, ai sensi dell’art. 2 della predetta L.R. 31/2001, avente per oggetto “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della ricezione informatica e conservazione delle richieste di cui all’articolo 6 del Regolamento di attuazione Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022 - 2027”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato B, prevede la ricezione delle richieste di sottrazione di fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, tramite l’utilizzo di un applicativo informatico per la raccolta delle domande, corredate da idonea documentazione cartografica, e la successiva trasmissione alla Regione per l’istruttoria di competenza, secondo le disposizioni  di cui all’art. 6 del RdA PFVR 2022-2027 e le modalità operative procedurali oggetto del presente provvedimento.

Per tale scopo all'AVEPA viene trasferito, alla sottoscrizione della convenzione di cui all’Allegato B al presente provvedimento, l’importo complessivo di € 10.000,00, che verrà impegnato e liquidato con decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, assegnataria del budget, allocato nel seguente capitolo di spesa n. 075058  del bilancio per l’esercizio 2022, avente come titolo “trasferimenti per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, n.50 - art. 93, L.R. 27/02/2008, n.1)”.

L’Agenzia dovrà realizzare le attività con le tempistiche e le modalità previste dai criteri di cui all’Allegato A e dalla Convenzione di cui all’Allegato B, facenti parte integrante del presente provvedimento.

La sottoscrizione della Convenzione è demandata al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per la Regione del Veneto e al Direttore per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA).

Si propone dunque l’approvazione dei criteri, modalità e relativa modulistica per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, e della Convenzione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti per l’affidamento della funzione di raccolta dati e successiva trasmissione alla Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amminitrative provinciali.”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.”;

VISTA la DGR 1079 del 30 luglio 2019 “Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", ed in particolare l’articolo 8;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti";

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A Criteri e modalità per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria” relativo ai criteri e alle modalità per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, provvisto della relativa modulistica per la presentazione dell’istanza, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare l’Allegato B “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della ricezione informatica e conservazione delle richieste di cui all’articolo 6 del Regolamento di attuazione Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022 – 2027” quale schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’AVEPA ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 31/2001, ai fini della raccolta dati a mezzo di procedura informatica delle domande di sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria e conservazione delle stesse;
  4. di determinare in euro 10.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione di cui all’Allegato B, alla cui assunzione di impegno provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 075058 del bilancio 2022-2024 per l’esercizio 2022, avente come titolo “trasferimenti per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio (L.R. 09/12/1993, n.50 - art. 93, L.R. 27/02/2008, n.1)”;
  5. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  6. di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, della Convenzione di cui al punto 3 del presente provvedimento nonché l’esecuzione di tutti gli atti necessari per conto della stessa all’attuazione della Convenzione in parola e secondo le previsioni in essa contenute, incluse le eventuali modifiche temporali e di carattere tecnico non sostanziali;
  7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs n. 33 del 14.03.2013;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_226_22_AllegatoA_472143.pdf
Dgr_226_22_AllegatoB_472143.pdf

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