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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 04 gennaio 2022


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1823 del 23 dicembre 2021

Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive". Approvazione schema di accordo convenzionale tra Veneto Sviluppo S.p.A. e Fondo Europeo per gli Investimenti ai fini dell'ammissione della garanzia del Fondo di Garanzia paneuropeo costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia "Covid -19". Deliberazione della Giunta regionale n. 1605 del 24 novembre 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo convenzionale tra la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e il Fondo europeo per gli investimenti finalizzato a garantire la quota di provvista regionale dei finanziamenti erogati alle PMI del Veneto a valere sul “Fondo Anticrisi attività produttive”.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La diffusione dell'epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'economia veneta. In tale contesto, la Regione del Veneto ha immediatamente adottato una serie di misure straordinarie, complementari e addizionali a quelle statali, al fine di supportare le imprese venete in relazione sia alla crisi di liquidità determinatasi a seguito della situazione di crisi conseguente all'emergenza epidemiologica, che alla necessità di favorire un rilancio degli investimenti da parte delle imprese. Sono state quindi attivate, nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da "Covid-19", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!", una serie di iniziative volte a fornire un immediato ed effettivo ristoro alle imprese e alle filiere regionali maggiormente colpite e nel contempo a favorire l’accesso al credito bancario delle imprese nella fase successiva di ripresa delle attività.

A tal proposito, con legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" è stato previsto, all'articolo 1, comma 3, che "Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei trasferimenti previsti al comma 1 dell'articolo 2, sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto", al comma 5, che "Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi" e, al comma 6, come modificato dalla legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, che "Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione sino al 31 dicembre 2022, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19"".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1240 dell'1 settembre 2020, è stato istituito il nuovo Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" (di seguito "Fondo") per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, con l’obiettivo di assicurare alle imprese un sostegno rapido e adeguato alle proprie esigenze sia di liquidità che di investimento. Il Fondo, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 4, della citata legge regionale n. 21 del 2020, è gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. sino al 31 dicembre 2022, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19".

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 885 del 30 giugno 2021, al fine di favorire ulteriormente gli investimenti delle imprese, sono state modificate le disposizioni operative introducendo la concessione di agevolazioni in forma mista, prevedendo di affiancare al finanziamento agevolato un contributo in conto impianti.

Le disposizioni operative del Fondo prevedono che il finanziamento in forma mista sia costituito da una quota paritetica di provvista pubblica a tasso zero e di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore, convenzionato con il gestore Veneto Sviluppo S.p.A., ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato" e da una sovvenzione non superiore al 10% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese e al 15% in caso di piccole imprese ("Quota Contributo") tenuto conto della dimensione dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione in relazione ai limiti d'intensità di aiuto previsti dall'articolo 17, par.6, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge regionale n. 21 del 2020, per la quota di provvista pubblica l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza. Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di 60 milioni di euro destinati all’erogazione dei finanziamenti agevolati ed euro 29.176.000,00 alla concessione del contributo a fondo perduto associato al finanziamento agevolato, con facoltà della Giunta regionale di rideterminare tale importo sulla base delle risorse che si renderanno disponibili sui singoli fondi di rotazione interessati dall'intervento e dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle risorse medesime. Le modalità operative del Fondo comportano, pertanto, un'assunzione del rischio limitata da parte del Finanziatore, riferito soltanto alla propria quota di provvista, con conseguente riduzione dell'accantonamento del rischio a patrimonio, favorendo così l'erogazione di credito alle PMI. Considerato, quindi, che la provvista regionale che costituisce il Fondo viene utilizzata per l'assunzione di rischio sulla quota di provvista pubblica che compone il finanziamento, si è ritenuto opportuno ricorrere ad un apposito strumento di garanzia delle risorse pubbliche. Ricorrendo a tale strumento, infatti, si riusciranno a conseguire due importanti obiettivi strettamente collegati e consequenziali: da un lato si potranno contenere possibili perdite di fondi pubblici e, dall'altro, proprio grazie a tale contenimento e al meccanismo rotativo del Fondo, si potranno attivare maggiori risorse a sostegno delle PMI venete.

Lo strumento finanziario di copertura più idoneo è stato individuato nel Fondo di Garanzia Paneuropeo (di seguito "FGE"), la cui gestione è affidata al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), appartenente al Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con la quale esiste un Accordo Quadro, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 29 novembre 2019 e stipulato il 21 gennaio 2020, che all'articolo 1 persegue l'obiettivo "di definire il quadro generale in base al quale le Parti possono esplorare potenziali opportunità di cooperazione, al fine di promuovere e sostenere investimenti sul territorio della Regione in ambiti considerati particolarmente strategici, quali (...): (...) (vi) sostegno alle PMI" e che puntualmente richiama nei successivi articoli 2, 3 e 4 la materia in argomento.

A riguardo, il 26 maggio 2020, il Consiglio di amministrazione della BEI ha raggiunto un accordo sull'assetto e sul modus operandi del nuovo FGE. Il FGE ha l'obiettivo di rispondere alla crisi economica venutasi a creare a seguito della pandemia da "Covid-19" assicurando che le imprese operanti negli Stati membri dell'Unione Europea abbiano sufficiente liquidità a breve termine per resistere alla crisi e nel contempo continuino la loro crescita nel medio e lungo termine. Per tale finalità, in data 31agosto 2020, il FEI ha pubblicato un invito per la presentazione, entro il 31 ottobre 2021, di una manifestazione di interesse da parte di enti pubblici o privati (inclusi istituti di credito o finanziari o fondi di prestito / debito) interessati a convenzionarsi per utilizzare il FGE a garanzia dei finanziamenti che gli intermediari finanziari rilasciano alle PMI.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1605 del 24 novembre 2020 la finanziaria regionale, Veneto Sviluppo S.p.A., è stata autorizzata a presentare, in nome e per conto della Regione del Veneto, la citata manifestazione di interesse in qualità di gestore del sopra citato Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive”. I contenuti del successivo schema di accordo convenzionale avrebbero dovuto essere definiti da Veneto Sviluppo S.p.A. in collaborazione con le Strutture regionali competenti in materia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La citata deliberazione prevedeva, inoltre, che una volta definiti i contenuti dello schema di accordo convenzionale, lo stesso avrebbe dovuto essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale ai fini della successiva sottoscrizione da parte del soggetto gestore.

In attuazione di quanto previsto dal provvedimento, con nota del 6 aprile 2021 prot. n. 1853/21, la finanziaria regionale ha presentato manifestazione di interesse ai sensi dell’avviso citato.

Con nota del 21 novembre 2021, prot. n. 7402/21, il FEI ha comunicato a Veneto Sviluppo S.p.A. di aver accolto la manifestazione e, successivamente, in data 16 dicembre 2021, con nota prot. n. 8074/21, ha trasmesso alla finanziaria regionale lo schema definitivo dell’Accordo “Counter-Guarantee Agreement under the Pan-European Guarantee Fund in response to COVID-19”, al fine della sottoscrizione dello stesso entro la data del 31 dicembre 2021.

Lo schema di accordo è stato predisposto dalla finanziaria regionale in collaborazione con il FEI, con riferimento all’operatività dello strumento finanziario di cui trattasi, in conformità con gli standard contrattuali del FEG in materia di controgaranzia del credito.

Le principali caratteristiche della garanzia del FGE a valere sulla quota del fondo regionale sono:

  • volume massimo del portafoglio: euro 80.000.000 (60 milioni + eventuali 20 milioni);
  • tasso di controgaranzia (% di copertura del FGE sulla singola operazione): 70%;
  • livello di cap di controgaranzia (sul portafoglio): 15%;
  • periodo di inclusione delle operazioni nel portafoglio: dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2022 (è prevista la retroattività a condizione che i finanziamenti già ammessi siano conformi ai termini dell’Accordo);
  • commissione di garanzia a favore del FEI (e a carico della Regione del Veneto 0,2% annuo sull’importo garantito in essere con corresponsione trimestale posticipata).

Si precisa inoltre che:

  • l’intervento del FGE si pone quale aiuto di stato regolato ai sensi del Temporary Framework fino alla sua scadenza (ad oggi 30 giugno 2022) e, successivamente, ai sensi del Regolamento “de minimis”. L’aiuto del FGE è cumulabile con l’aiuto del Fondo di rotazione/contributo regionale; a dimostrazione del trasferimento del beneficio all’impresa viene richiesto all'intermediario (Veneto Sviluppo S.p.A.) di dichiarare che il finanziamento non sarebbe attivabile in assenza dell’intervento di FGE e di non applicare costi aggiuntivi a carico del soggetto beneficiario;
  • sono previsti oneri di informazione e pubblicità sull’intervento di FGE a carico di Veneto Sviluppo S.p.A. e del cofinanziatore e di audit da parte del Gruppo BEI. E’ altresì previsto l’obbligo di reporting trimestrale del portafoglio a FEI. Il soggetto garantito (Veneto Sviluppo S.p.A.) si impegna a rispettare tutte le direttive dell’Unione Europea in materia di legalità degli interventi finanziari (antiriciclaggio, antifrode, ecc.);
  • rispetto alle disposizioni operative regionali di funzionamento del fondo di rotazione/contributo.

L’intervento del FGE prevede, inoltre, le seguenti ulteriori specifiche:

  •  il portafoglio dovrà essere composto da posizioni con rating MCC non peggiore di “10” e per non più del 40% peggiore di "7" (da rilevare all’atto di ammissione);
  • i finanziamenti dovranno avere durata massima di 10 anni con rimborso amortizing;
  • sono previste restrizioni per quanto concerne alcune tipologie di investimenti materiali (ad. es. soglie di emissione di CO2 per i mezzi di trasporto e limitazioni agli investimenti immobiliari, vincoli ad alcune tipologie di progetti energetici).

La durata massima del rapporto di controgaranzia del credito in oggetto, intercorrente fra la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e Fondo Europeo per gli Investimenti è quantificata in undici anni decorrenti dal 1 gennaio 2022, in dipendenza dalla natura del finanziamento controgarantito dal FGE, che nel caso d’investimenti immobiliari può avere durata massima decennale. L’ammontare della commissione di garanzia a favore del FEI, che verrà corrisposta per il tramite della finanziaria regioanle Veneto sviluppo S.p.A., quantificato nella percentuale dello 0,2% annuo sull’importo garantito dei finanziamenti in coso di ammortamento come sopra rappresentato, è stimato nella misura massima di euro 150.000,00/anno per la durata dell’Accordo ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39.

Con nota del 16 dicembre 2021, prot. n. 8081/21, Veneto Sviluppo S.p.A. ha trasmesso alla Regione il predetto schema di accordo ai fini della sua approvazione ai sensi del punto 3 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1605 del 2020, dando atto che lo stesso è redatto in lingua inglese, come previsto dall’Avviso.

Tutto ciò premesso, considerato che i contenuti dell’accordo sono coerenti con le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1605 del 2020, si propone l’approvazione dello schema di accordo “Counter-Guarantee Agreement under the Pan-European Guarantee Fund in response to COVID-19”, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra Veneto Sviluppo S.p.A. e Fondo Europeo per gli Investimenti ai fini dell’ammissione della quota di provvista pubblica del Fondo alla garanzia del FGE autorizzando Veneto Sviluppo S.p.A. alla sottoscrizione del medesimo.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è a carico dei fondi stanziati sul capitolo 104251 “Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete – trasferimenti correnti (art. 1, L.R. 29/12/2020, n. 39) del Bilancio 2021-2023.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 e s.m.i;

VISTO l’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1709 del 29 novembre 2019, n. 1240 del 1 settembre 2020, n. 1605 del 24 novembre 2020 e n. 885 del 30 giugno 2021;

VISTA la nota del 16 dicembre 2021, prot. 8081/21, con cui Veneto Sviluppo S.p.A. ha trasmesso lo schema di accordo denominato “Counter-Guarantee Agreement under the Pan-European Guarantee Fund in response to COVID-19”;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare lo schema di accordo denominato “Counter-Guarantee Agreement under the Pan-European Guarantee Fund in response to COVID-19” di cui all’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di autorizzare Veneto Sviluppo S.p.A. alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto precedente;
  1. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese dell'esecuzione del presente atto;
  1. di determinare in euro 150.000,00 annuali l’importo massimo dell’obbligazione di spesa per la durata degli effetti dell’Accordo come in premesse descritto, alla cui assunzione provvederà con propri atti la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 104251 “Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete – trasferimenti correnti (art. 1, L.R. 29/12/2020, n. 39) del Bilancio 2021-2023;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1823_21_AllegatoA_466395.pdf

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