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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 168 del 14 dicembre 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1690 del 29 novembre 2021

Approvazione del testo definitivo della modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala (allegato A della DGR n. 1639/2016 e s.m.i.) a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea (sesto provvedimento). Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. DGR n. 227 del 02 marzo 2021. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il testo definitivo della modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala, a conclusione della procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (Notifica n. 2021/0153/I). Il progetto della modifica di tale disciplinare di produzione, notificato alla Commissione europea, è stato approvato con la deliberazione n. 227 del 02 marzo 2021. Si tratta del sesto provvedimento di approvazione delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001.
Si da atto, inoltre, che si rende necessario realizzare un supplemento d’istruttoria sul progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L’articolo 5 della Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

Il terzo comma dell’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva precisa che “Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti”.

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 227 del 02 marzo 2021 la Giunta regionale ha approvato il progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne e il progetto di modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala, di cui all’allegato A della DGR n. 1639/2016 e s.m.i., per l’applicazione nell’ambito del sistema di qualità QV.

Con nota prot. n. 113227 del 10 marzo 2021 la struttura regionale competente ha inviato i citati progetti di disciplinari di produzione QV al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE), chiedendone la notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2021/0153/I. 

Con nota prot. n. 0168708 del 27 maggio 2021 l’Unità Centrale di notifica 2015/1535 (di seguito: UCN 2015/1535) del MISE ha inviato le osservazioni formulate dalla Germania sul progetto di modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala notificato, alle quali la struttura regionale competente ha risposto con nota prot. n. 317130 del 15 luglio 2021.

Infine, con nota prot. n. 0258778 dell’8 settembre 2021 l’UCN 2015/1535 del MISE ha inviato il messaggio con il quale la Germania comunica di aver ritenuto soddisfacente la risposta delle autorità italiane.

Con riferimento al progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne, decorsi i termini previsti dall’articolo 6 della Direttiva, senza aver ricevuto rilievi da parte della Commissione europea sulla compatibilità del disciplinare con il diritto dell’Unione europea, la struttura regionale competente ha posto all’Ufficio DISR VII del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: MIPAAF) e agli uffici competenti del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito: ICQRF) un quesito riguardante l’applicabilità delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali (di seguito: MIPAF) 29 luglio 2004 “Modalità per l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame” alle regole di etichettatura previste dal progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne (nota prot. n. 279883 del 21 giugno 2021), per chiarire alcune perplessità segnalate in modo informale dall’Ufficio DISR VII del MIPAAF nel mese di maggio 2021.

Con nota prot. n. 0501586 del 04 ottobre 2021 l’Ufficio DISR VII del MIPAAF ha precisato che le diciture facoltative di etichettatura, previste dal progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne, “verrebbero però a confliggere con le informazioni facoltative previste ed autorizzate dal Decreto MIPAF del 29 luglio 2004 in quanto le condizioni e le procedure per garantirne la rintracciabilità potrebbero essere diverse da quelle previste nell’ambito del sistema QV” e ciò “potrebbe quindi ledere altri portatori di interesse”.

E’ necessario, quindi, non procedere all’approvazione del testo definitivo del disciplinare di produzione degli avicoli-carne, al fine di non arrecare possibili pregiudizi alle imprese che avessero deciso di applicarlo.

Si rende necessario, inoltre, realizzare un supplemento d’istruttoria sul progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne, per superare la criticità in esso contenuta, e sottoporre il nuovo testo del progetto di disciplinare alla procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

Per concludere la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva si rende necessario approvare il testo definitivo della modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala (allegato A della DGR n. 1639/2016 e s.m.i.), di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, deve essere incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, con riferimento allo svolgimento della seguente attività: trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro alla Commissione, il testo definitivo della regola tecnica notificata e gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 21 ottobre 2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 227 del 02 marzo 2021;

VISTE le note della Direzione Agroalimentare prot. n. 113227 del 10 marzo 2021, prot. n. 279883 del 21 giugno 2021 e prot. n. 317130 del 15 luglio 2021;

PRESO ATTO delle note dell’UCN 2015/1535 del MISE prot. n. 0168708 del 27 maggio 2021 e prot. n. 0258778 dell’8 settembre 2021;

PRESO ATTO della nota dell’Ufficio DISR VII del MIPAAF prot. n. 0501586 del 04 ottobre 2021;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il testo definitivo della modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala (allegato A della DGR n. 1639/2016 e s.m.i.), Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di dare atto che si rende necessario realizzare un supplemento d’istruttoria sul progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne, per superare la criticità in esso contenuta, e sottoporre il nuovo testo del progetto di disciplinare alla procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
  4. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1690_21_AllegatoA_464602.pdf

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