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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 168 del 14 dicembre 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1679 del 29 novembre 2021

Legge n. 13/89. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Fabbisogno regionale annualità 2018 e annualità 2019.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede ad attribuire ai Comuni del Veneto le risorse assegnate, ai sensi della Legge n. 13/89, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze n. 31 del 26 gennaio 2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”, articolo 10, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) un fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e prevista la sua ripartizione tra le Regioni richiedenti in proporzione del fabbisogno indicato dalle stesse che a loro volta ripartiscono le somme assegnate tra i Comuni richiedenti.

Per corrispondere a quanto disposto dalla legge sopra citata, la Regione del Veneto annualmente ha provveduto a richiedere ai Comuni il fabbisogno derivante dalle richieste di contributo dei cittadini, ai sensi della L. n. 13/89. Tale fabbisogno regionale è stato soddisfatto con trasferimenti derivanti dal fondo nazionale fino all’anno 2001, per poi essere sospesi per mancanza di risorse statali.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’ articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232”, sono state assegnate le risorse per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per un importo complessivo di 180 milioni di euro di cui 20 milioni di euro per l’anno 2017, 60 milioni di euro per l’anno 2018, 40 milioni di euro per l’anno 2019, 60 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 ottobre 2017, n. 177410, sono stati assegnate le risorse, per l’anno 2017, pari a 20 milioni di euro, da ripartire ai sensi del citato articolo 10 della L. n. 13/89.

Con decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state assegnate al fondo nazionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le risorse pari a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020, riferite al fabbisogno rilevato fino a marzo 2017. Il riparto di tali risorse alle Regioni è stato effettuato sulla base dei criteri indicati dall’articolo 10 della L. n. 13/89, in conformità a quanto previsto dall’Allegato A dello stesso decreto. Per la Regione del Veneto sono stati assegnati complessivamente euro 8.487.572,07, rispetto al fabbisogno comunicato di euro 10.871.482,03, così ripartiti nelle annualità 2017 – 2020:

  • quanto all’annualità 2017: euro 943.063,56;
  • quanto all’annualità 2018: euro 2.829.190,69;
  • quanto all’annualità 2019: euro 1.886.127,13;
  • quanto all’annualità 2020: euro 2.829.190,69.

Con deliberazione n. 1468 del 8 ottobre 2018 la Giunta regionale ha preso atto del riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, relative al fabbisogno manifestato dai Comuni al 2017 e con  successivi decreti della Direzione Servizi Sociali, DDR n. 125 del 23/11/2018, DDR n. 125 del 23/11/2018 e DDR n.160 del 29/11/2019, sulla base dei fabbisogni comunicati alla data del 31 marzo 2017, sono state ripartite e assegnate le risorse di cui al decreto interministeriale n. 67 sopra citato.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze n.  609 del 31 dicembre 2019, sono state ripartite ed assegnate alle Regioni le risorse necessarie a soddisfare l’intero fabbisogno regionale al 31 marzo 2017, assegnando alla Regione del Veneto la residua somma pari a euro 2.383.909,95. Con deliberazione n. 1552 del 11/11/2021 la Giunta regionale ha preso atto dell’assegnazione di tali risorse statali, confermando i contenuti di cui alla precedente DGR n. 1468/2018 e rinviando a decreto del Direttore della U.O. Non Autosufficienza la conseguente assunzione di spesa.

Il successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze n. 31 del 26/01/2021 ha preso atto delle comunicazioni delle Regioni pervenute, ai sensi della L. n. 13/89, in ordine al fabbisogno complessivo al 01/03/2019, quantificato specificatamente per la Regione del Veneto in euro 3.665.369,14 e ripartisce le risorse disponibili per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, sulla base dei criteri indicati all’art. 10 della legge citata, così come specificato:

  • euro 1.579.338,27 nell’anno 2020;
  • euro 1.054.498,81 nell’anno 2021;
  • euro 1.031.532,06 nell’anno 2022.

Con la DGR n. 1449 del 25/10/2021 (Provvedimento di variazione n. BIL 059) sono state iscritte, tra le altre,  nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023 le risorse del Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di euro 2.633.837,08 nell’esercizio 2021 e di euro 1.031.532,06 nell’esercizio 2022; tali somme sono state accertate con  DDR n. 38/2021 relativamente ai crediti regionali verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (anagrafica 158783) a valere sul capitolo di entrata E101235 denominato “Assegnazione statale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 27/02/2018, n. 67)” del Bilancio regionale 2021-2023.

Per quanto premesso, con l’odierno provvedimento si propone di attribuire ai Comuni che hanno presentato alla Regione del Veneto il fabbisogno per l’annualità 2018 (richieste dal 2 marzo 2017 al 1 marzo 2018) e per l’annualità 2019 (richieste dal 2 marzo 2018 al 1 marzo 2019), così come aggiornato a seguito di richiesta prot. 3798 del 1 ottobre 2021 dell’ANCI Veneto, la somma complessiva di euro 2.633.837,08, così come specificato:

  • euro 1.579.338,27 nell’anno 2020;
  • euro 1.054.498,81 nell’anno 2021.

Tale somma complessiva di euro 2.633.837,08 verrà ripartita e assegnata, nel corrente esercizio, ad ogni singolo Comune avente diritto con successivo decreto del Direttore della U.O. Non Autosufficienza.

Si confermano i contenuti di cui alla DGR n. 1468/2018 e si determina in euro 2.633.837,08 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore dei Comuni richiedenti ai sensi della L. n.  13/89, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103721 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)”,  esercizio 2021, del Bilancio di previsione 2021-2023;

A tal riguardo la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

La spesa di euro 2.633.837,08, trova copertura nei trasferimenti statali dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’ articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all’accertamento disposto con DDR n. 38/2021, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 101235 “Assegnazione statale per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 27/02/2018, n.67)”.

I Comuni rientranti nell’attribuzione complessiva di cui al presente atto e al successivo decreto dirigenziale,  provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla DGR 1468/2018.

Il Direttore della U.O. Non Autosufficienza è incaricato dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 13/89;

VISTO il Decreto-legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e il successivo Decreto-legislativo 10 agosto 2014, numero 126;

VISTA la circolare  del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015;

VISTO il decreto interministeriale n. 67/2018;

VISTO il decreto interministeriale n. 609/2019;

VISTO il decreto interministeriale n. 31/2021;

VISTA la L.R. n. 39/2001; 54/2012 e s.m.i.; n. 41/2020;

VISTA la DGR n. 1468/2018; n. 30/2021; n. 1449/2021 e n. 1552/2021;

VISTI il DDR n. 125/2018, n. 160/2019; n. 36/2020 e n. 38/2021;

delibera

  1. che le premesse costituiscono  parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del riparto delle risorse di cui al Decreto interministeriale n. 31 del 26/01/2021  con il quale è stata assegnata alla Regione del Veneto una somma complessiva pari a euro 3.665.369,14, con riferimento al  fabbisogno comunale annualità 2018 e annualità 2019 comunicato dalla Regione del Veneto al competente Ministero;
  3. di confermare i contenuti di cui alla DGR n. 1468/2018 e di determinare in euro 2.633.837,08  l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, riferito all'anno 2020 e all'anno 2021, come da riparto del decreto interministeriale n. 31/2021, di natura non commerciale, a favore dei Comuni richiedenti ai sensi della L. n. 13/89, con riferimento ai fabbisogni di cui al punto precedente, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103721 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)”,  esercizio 2021, del Bilancio di previsione 2021-2023;
  4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  5. di dare atto che la spesa di euro 2.633.837,08, trova copertura nei trasferimenti statali dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’ articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all’accertamento disposto con DDR n. 38/2021, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 101235 “Assegnazione statale per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 27/02/2018, n.67)”;
  6. di incaricare il Direttore della U.O. Non autosufficienza dell’esecuzione del presente atto;
  7. che i Comuni rientranti nell’attribuzione complessiva di cui al presente atto e al successivo decreto dirigenziale, provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1468/2018;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, co. 1 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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