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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 156 del 23 novembre 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 25 ottobre 2021

Programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13).

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si approva il programma di interventi a favore delle “famiglie fragili”, come definite dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare per: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, numero 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, all’articolo 16 - Priorità, la definizione delle priorità tra gli “aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare”, stabilito secondo i seguenti elementi:

a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare;

b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge numero 104 del 1992;

c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;

d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione, ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

Gli “aventi titolo” sono individuati nelle fattispecie seguenti previste dalla stessa legge regionale:

  • famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10);
  • famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11);
  • famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);
  • famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

I beneficiari così individuati accedono a fondi differenziati per finalità, principalmente:

  • le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10), ad un fondo a favore dei Comuni per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
  • le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11), ad un fondo per l'accesso al credito finalizzato ai bisogni primari, alle spese di locazione e all'erogazione di servizi educativi e scolastici;
  • le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13), ad un fondo per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
  • le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose, ad un fondo per i minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

La norma stabilisce che la Giunta regionale adotti il provvedimento previo parere della Commissione Consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere (articolo 16, comma 2).

La Commissione Consiliare competente, ai sensi della deliberazione numero 101/CR dell’11 agosto 2020, ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta dell’1 settembre 2020.

Con la deliberazione numero 1309 dell’8 settembre 2020, la Giunta Regionale, tenuto conto del parere dell’1 settembre 2020 della Commissione Consiliare competente, ha definito le priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16).

Con la deliberazione numero 816 del 23 giugno 2020, la Giunta Regionale ha istituito la “Cabina di regia per la famiglia” che, il giorno 8 settembre 2021, si è riunita ed ha approvato la proposta inerente al programma a favore delle “famiglie fragili” individuate agli articoli 10, 11 e 13, per concentrare le risorse economiche disponibili verso i bisogni maggiormente sentiti.

Con il presente atto, si intende procedere, ora, con la definizione degli interventi a favore delle predette categorie di beneficiari, secondo la disciplina organizzativa riportata nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, per un importo complessivo di euro 3.980.000,00.

Al riguardo, si specifica che:

  • la Regione del Veneto individua negli “Ambiti territoriali sociali” (di cui alla deliberazione numero 1191 del 18 agosto 2020 della Giunta regionale e alla comunicazione protocollo numero 556920 del 31 dicembre 2020 alla Regione per quanto attiene alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di Camposampiero - PD) la forma organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione, per il 2021, del programma di interventi economici in oggetto;
  • agli “Ambiti territoriali sociali” vengono assegnate le risorse economiche previste dalla presente deliberazione, con vincolo di destinazione ai nuclei familiari di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, quali fruitori finali degli interventi descritti nell’Allegato A;
  • la quantificazione delle risorse da trasferire agli “Ambiti territoriali sociali” è avvenuta sulla base della rendicontazione pervenuta alla Regione dai medesimi “Ambiti” per l’attuazione degli interventi previsti nel 2020 con la deliberazione numero 1309 dell’8 settembre 2020 della Giunta Regionale, in particolare rilevando le istanze ammesse e quelle ammissibili ma non finanziate per incapienza dei trasferimenti operati dalla Regione verso gli “Ambiti territoriali sociali” e calcolando il peso percentuale rispetto al totale dei casi considerati.

La spesa complessiva da destinare agli interventi citati è pari, nel corrente esercizio, a complessivi euro 3.980.000,00, secondo il riparto di cui all’Allegato A

Per quanto sopra esposto, si determina in euro 3.980.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore degli Ambiti territoriali sociali per gli interventi citati, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa seguenti:

  • numero 104209 “Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie numerose - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, art. 13)” per euro 1.900.000,00;
  • numero 104210 “Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori rimasti orfani – Trasferimenti correnti (art. 20, L.R. 28.5.2020, n. 20)” per euro 800.000,00;
  • numero 104211 “Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17)” per euro 680.000,00;
  • numero 104213 “Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati e divorziati in situazioni di difficoltà - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, art. 11)” per euro 600.000,00,

    del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.

La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano

sufficiente capienza.

La spesa di cui al punto precedente, per un ammontare di euro 2.580.000,00, trova copertura nei trasferimenti statali relativi al “Fondo nazionale per le politiche sociali”, di cui all’accertamento in entrata numero 1839/2021, disposto con DDR numero 45 del 14 aprile 2021, di complessivi euro 28.259.385,81, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. numero 118/2011 a valere sul capitolo di entrata numero 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 – art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”.

Il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto-legislativo 23 giugno 2011, numero 118 e il successivo Decreto-legislativo 10 agosto 2014, numero 126;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2019;

VISTA la L.R. numero 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);

VISTO gli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, che prevede l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

VISTA la deliberazione numero 1309 dell’8 settembre 2020 della Giunta Regionale che, tenuto conto del parere del giorno 1 settembre 2020 della Commissione Consiliare competente, ha definito le priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16);

delibera

1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare il programma di interventi, per l’anno 2021, a favore delle “famiglie fragili”, ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, in particolare: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);

3. di destinare agli interventi di cui al punto precedente l’importo complessivo di euro 3.980.000,00, che saranno successivamente assegnati agli Ambiti territoriali sociali, ripartiti come riportato nell’Allegato A;

4. di determinare in euro 3.980.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore degli Ambiti territoriali sociali per gli interventi citati, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa seguenti:

  • numero 104209 “Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie numerose - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, art. 13)” per euro 1.900.000,00;
  • numero 104210 “Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori rimasti orfani – Trasferimenti correnti (art. 20, L.R. 28.5.2020, n. 20)” per euro 800.000,00;
  • numero 104211 “Fondo nazionale per le politiche sociali - Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17)” per euro 680.000,00;
  • numero 104213 “Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati e divorziati in situazioni di difficoltà - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, art. 11)” per euro 600.000,00,

del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;

5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

6. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, per un ammontare di euro 2.580.000,00, trova copertura nei trasferimenti statali relativi al “Fondo nazionale per le politiche sociali”, di cui all’accertamento in entrata numero 1839/2021, disposto con DDR numero 45 del 14 aprile 2021, di complessivi euro 28.259.385,81, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 – art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”;

7. di incaricare il Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell’esecuzione del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1462_21_AllegatoA_461757.pdf

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