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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1413 del 12 ottobre 2021
Unificazione scuole di sci denominate "Scuola Italiana Sci LeMelette" e "Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago". Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 14 comma 1.
Con il presente provvedimento si dispone l’unificazione intercomunale di due scuole di sci già autorizzate, ai sensi della LR n. 2/2005.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2, ha disciplinato l’ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.
In particolare l’art. 14, comma 1, definisce le scuole di sci come organizzazioni a base associativa cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la propria attività. Le scuole di sci devono avere la sede principale ed eventuali filiali in un unico comune delle aree sciistiche di cui all’art. 3 della stessa legge regionale. Sono peraltro possibili eventuali unificazioni intercomunali di scuole di sci già autorizzate, aventi le caratteristiche sopra indicate, da disciplinare con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei Maestri di sci.
I legali rappresentanti delle Associazioni “Scuola Italiana Sci LeMelette”, con sede a Gallio, e “Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago”, con sede nel comune contermine di Asiago, con nota del 21/4/2021 acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 182487, hanno chiesto l’unificazione delle due scuole e la creazione di un nuovo ente Associativo denominato “Scuola Italiana Sci LeMelette”. La nuova scuola avrà la sede principale a Gallio (VI) in località Melette, ed una sede distaccata ad Asiago in località Kaberlaba; mentre le divise dei maestri esporranno il logo di “LeMelette” per i maestri che sceglieranno questa stazione, e il logo di “Kaberlaba” per gli altri.
La richiesta di unificazione è motivata dal fatto che i maestri di sci appartenenti alla Scuola Italiana Sci LeMelette svolgono la loro attività professionale presso la stazione sciistica di Gallio Melette 2000, ove sono presenti piste per la pratica dello sci da discesa classificate di media e alta difficoltà (rosso e nero), mentre i maestri di sci appartenenti alla Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago svolgono la loro attività professionale presso la stazione sciistica di Kaberlaba ad Asiago, ove sono presenti solamente piste per la pratica dello sci da discesa classificate camposcuola e facili (piste blu). La caratteristica strutturale della stazione sciistica di Kaberlaba non consente agli allievi dei maestri di sci che hanno appreso le prime fondamentali nozioni della tecnica sciatoria di avanzare con la tecnica di insegnamento, a causa della mancanza di piste più impegnative, che invece sono presenti presso gli impianti delle Melette 2000 a Gallio.
Inoltre, nella richiesta si espone che il trasferimento dei maestri di sci con i rispettivi allievi a stazioni sciistiche più impegnative comporta una serie di problematiche sia logistiche che fiscali ed amministrative, che possono essere superate con l’unificazione delle due scuole di sci sopra citate.
Con nota prot. 190752 del 27/04/2021 la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, come previsto dall’art. 14, comma 1 della LR n. 2/2005, ha chiesto al Collegio Regionale Veneto Maestri di sci il parere in merito all’istanza di unificazione presentata dalle due scuole di sci.
Il Collegio, con nota prot. 116/21 del 01/07/2021, acquisita al protocollo regionale in data 02/07/2021 al n. 298894, ha espresso parere contrario all’unificazione delle scuole di sci Associazione “Scuola di sci Italiana LeMelette” e Associazione “Scuola Italiana sci Kaberlaba Asiago”, ponendo argomentazioni a sostegno dedotte dal combinato disposto dell’art. 20 della Legge quadro n. 81/1991 e dell’art. 14 della Legge regionale n. 2/2005.
In particolare il Collegio sottolinea la mancanza di precedenti storici di unificazione tra scuole di due comuni diversi, nonché l’impossibilità di procedere ad una unificazione che dia origine ad una scuola con sede stabile nel comune di Gallio e una filiale nel comune di Asiago in quanto fattispecie non disciplinata dalla normativa vigente.
Il Collegio evidenzia inoltre la mancanza di elementi a favore del raccoglimento dei maestri operanti nella medesima stazione e della razionalizzazione dell’esercizio professionale delle scuole già esistenti, e la sussistenza di possibili conseguenze dagli esiti imprevedibili nel caso di successive unificazioni attuate in altri contesti montani della Regione Veneto.
Con successiva nota prot. 121/21 del 16/07/2021, acquisita al protocollo regionale in data 19/07/2021 al n. 321438 il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, integrando il parere precedentemente reso, ha chiarito che sancire la libera unificazione di scuole intercomunali in valli alpine di grande flusso turistico, potrebbe contenere il rischio di infrangere quell’equilibrio di mercato e di conseguente prosperità oggi esistente tra scuole grandi, medie e piccole.
I pareri resi dal Collegio Regionale Veneto Maestri di sci sono stati trasmessi, con nota prot. n. 340077 del 29/07/2021 alla Scuole di sci interessate, al fine di acquisire ulteriori argomentazioni utili ad una più approfondita trattazione nel merito.
Con successiva nota del 02/08/2021, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 344725, i legali rappresentanti delle due Associazioni “Scuola Italiana Sci LeMelette” e “Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago” nel dare riscontro alla richiesta, hanno rinnovato l’istanza di unificazione, evidenziando che la stessa mira a favorire indubbie economie di scala grazie alla razionalizzazione dei costi.
Inoltre, a parere delle Scuole di Sci richiedenti, proprio in ragione del modesto flusso turistico presente nelle stazioni sciistiche dell’altopiano di Asiago, la richiesta unificazione non comporterebbe, come diretta conseguenza, fratture negli equilibri di mercato, ma consentirebbe di migliorare il servizio offerto alla clientela stante la diversa ubicazione logistica delle due scuole.
Si propone di accogliere la richiesta considerando che tra gli orientamenti contenuti nell’art. 20, primo comma, della Legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, che devono essere presi in considerazione dalle Regioni, vi è quello di “favorire le concentrazioni delle scuole di sci esistenti al fine di razionalizzarne l’attività.” Tale orientamento è stato fatto proprio dalla L.r. 2/2005 all’art. 14, secondo comma.
L’ubicazione nei due Comuni limitrofi di piste con diverse caratteristiche strutturali, facili in comune di Asiago, più tecniche sul territorio del comune di Gallio, che normalmente comportano il loro successivo utilizzo da parte dello stesso sciatore alle prime armi iscritto al corso di sci, determina delle complicazioni di natura logistica, gestionale ed amministrativa che possono essere superate attraverso l’unificazione delle due distinte scuole comunali presenti. A seguito della riunione, trattandosi ormai di maestri appartenenti alla stessa scuola, verrebbero meno, infatti, gli spostamenti di maestri da un Comune all’altro, perché sarebbero impiegati i maestri consociati presenti su ciascun impianto sciistico comunale, con risparmio di tempo e dei costi di trasferimento, e non sarebbe più necessaria la fatturazione per le prestazioni di servizio rese da maestro di una scuola a favore dell’altra. E’ poi naturale che tale unificazione è sostenuta anche da ragioni di natura economica, per le economie di scala originate dalla riduzione dei costi di gestione oggi necessari ed obbligatori per entrambe le scuole.
Inoltre l’istituzione del nuovo ente associativo, nato dall’unificazione delle due scuole, favorirà l’apertura di un nuovo centro prenotazioni ad Asiago che potrà portare valore aggiunto al territorio.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 2/2005 ed in particolare l’articolo 14, comma 1, che definisce la competenza della Giunta regionale in merito all’autorizzazione all’unificazione delle scuole di sci già autorizzate;
VISTO l’art. 2, co. 2 della Legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14/2016;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11/01/2021;
VISTA la nota congiunta delle Associazioni “Scuola Italiana Sci LeMelette” e “Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago” del 21/4/2021, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 182487 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
VISTA la nota del Collegio regionale Veneto Maestri di Sci n. 116/21 del 01/07/2021, acquisita al protocollo regionale in data 02/07/2021 al n. 298894 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport e la nota integrativa prot. 121/21 del 16/07/2021 acquisita al protocollo regionale in data 19/07/2021 al n. 321438 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
VISTA la successiva nota delle Associazioni “Scuola Italiana Sci LeMelette” e “Scuola Italiana Sci Kaberlaba Asiago” del 02/08/2021, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 344725 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
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