Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Protezione civile e calamità naturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 05 ottobre 2021
Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da grandinate, trombe d'aria e venti impetuosi e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle province di Belluno, Rovigo,Verona e Vicenza. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.
Il provvedimento individua le zone di alcuni comuni delle province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza, dove, a seguito degli eventi verificatisi nel mese di luglio 2021, sono stati accertati danni al comparto agricolo su strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata ed alle scorte che consentono di attivare, con la richiesta di declaratoria di eccezionale evento atmosferico, le procedure per accedere ai contributi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i..
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 30151/2014 e con decreto direttoriale del MIPAAF n. 15757/2015 sono state individuate le disposizioni applicative di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i. .
Nell’ambito dei procedimenti per gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche, ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., la DGR n. 1118/2012 ha attribuito all’Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), la competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i presupposti per la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da parte del MIPAAF.
Nel mese di luglio grandinate e trombe d'aria hanno interessato in più occasioni diversi comuni del territorio delle province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza.
Gli eventi hanno colpito le strutture aziendali, con danni alle coperture di ricoveri attrezzi, fienili, capannoni agricoli e agli apprestamenti protettivi temporanei per orticoltura.
Nello specifico la richiesta di declaratoria riguarda i danni al comparto agricolo conseguenti agli eventi di seguito elencati:
- grandinate del 13, 25, 31 luglio in provincia di Belluno;
- venti impetuosi del 13 luglio in provincia di Rovigo;
- trombe d'aria con grandinate del 8, 13 luglio in provincia di Verona;
- trombe d'aria con grandinate del 8, 13, 16, 26, 27 luglio in provincia di Vicenza;
nei territori comunali identificati nell'allegato A al presente provvedimento.
I sopralluoghi effettuati dagli sportelli unici agricoli interprovinciali AVEPA di Belluno-Treviso, Rovigo-Venezia e Verona-Vicenza evidenziano danni, a carico delle strutture agricole non assicurabili, prevalentemente ai fabbricati ed altri manufatti rurali, superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria, che determinano i presupposti di attivazione degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i..
AVEPA, a seguito delle difficoltà di stima dei danni segnalati e alle difficoltà organizzative dell'accertamento dei danni durante la pandemia COVID 19, ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine previsto dalla DGR n. 1118/2012 (45 giorni dalla fine dell'evento) per completare la delimitazione delle zone danneggiate. La Direzione Agroalimentare ha concesso una proroga ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che fissa in 90 giorni dalla fine dell'evento dannoso il termine per approvare, da parte delle regioni, la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.
Le relazioni tecniche di AVEPA individuano le zone territoriali dei comuni delle province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza individuati nell' allegato A al presente provvedimento, in cui possono trovare attivazione gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva previsti dall’art. 5, comma 3 del D.lgs n. 102/2004 e s.m.i., consistenti in contributi in conto capitale a ristoro dei danni subiti dalle aziende.
Gli esiti dei rilievi di danno consentono, pertanto, di proporre al MIPAAF, la richiesta di dichiarazione dell’esistenza di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi nelle date e nei comuni di cui all' allegato A al presente provvedimento.
Con la pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le imprese del comparto agricolo danneggiate dall’evento atmosferico, potranno presentare richiesta di indennizzo potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30151/2014 “Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102-04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale”.
VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale dello Sviluppo rurale del MIPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015 “Disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 “Direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102”;
VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
di delimitare le zone territoriali dei comuni di cui al punto 2) dove possono trovare applicazione gli interventi per il ripristino dei danni alle strutture aziendali non assicurabili ed alle scorte, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le imprese agricole danneggiate dagli eventi grandinate, trombe d'aria individuate nell'allegato A al presente provvedimento;
di prendere atto che le domande di intervento potranno essere presentate all’Agenzia Veneta per i pagamenti Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - sede di Belluno, Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia sede di Rovigo e Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - sedi di Verona e Vicenza, nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell’esistenza di eccezionale avversità atmosferica;
(seguono allegati)
Torna indietro