Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 05 ottobre 2021
Definizione di requisiti, modalità di accesso e di erogazione del contributo a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca:L.R. 39/2020, art 9.
Con tale provvedimento si definiscono i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione di un contributo economico per l’acquisto di una parrucca a favore delle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Piano Socio Sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, pone al centro dell’attenzione la “persona” e la considerazione dei suoi bisogni secondo un approccio di presa in carico globale, con conseguente organizzazione coordinata ed unitaria nella risposta assistenziale mediante l’integrazione socio sanitaria. Il modello veneto è costruito, quindi, intorno al pilastro strategico dell’integrazione socio sanitaria per garantire una risposta adeguata al bisogno del cittadino nonché al miglioramento della sua qualità di vita (Long-Term_Care).
Sotto questo profilo la Giunta regionale, riconoscendo che la perdita dei capelli rappresenta un importante elemento di fragilità che comporta per le assistite che si trovano in questa difficile situazione un problema, non solo nell’elaborazione personale della malattia, ma anche nei suoi aspetti interpersonali e relazionali, già con delibera del 26 aprile 2016, n. 542 come successivamente integrata con delibera del 10 ottobre 2016, n. 1539, ha affrontato tale tematica prevedendo un contributo pari alla spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00, per l’anno 2016, a favore delle assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria e in possesso di esenzione per reddito (codici: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5).
La Giunta regionale, con successive delibere del 17 ottobre 2017, n. 1655 e del 23 aprile 2019, n. 474 , oltre a confermare il finanziamento di euro 200.000,00, ha inteso estendere i criteri di accesso al contributo al fine di riconoscerne il beneficio a tutte le assistite residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia areata o da alopecia conseguente al trattamento chemioterapico/radioterapico per patologia oncologica, riservando la priorità di accesso al contributo alle assistite in possesso dell’esenzione per reddito inerenti le sopra citate codifiche, e disponendo che qualora l’importo complessivo all’esito delle rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria fosse per contro risultato inferiore alle disponibilità di bilancio, la somma residua dovesse essere riconosciuta alle altre richiedenti secondo il medesimo criterio (spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 - per intero o abbattuto in percentuale; esclusione delle assistite già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell’anno precedente).
Successivamente la Regione del Veneto in considerazione dell’importanza dell’iniziativa, nell’ambito del Collegato alla legge di stabilità regionale 2021- legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39, art. 9 - per l’esercizio 2021 ha inteso finanziare l’iniziativa di cui trattasi con fondi propri regionali stanziando un importo di euro 300.000,00 superiore pertanto ai finanziamenti previsti per gli anni precedenti.
In considerazione di quanto sopra e anche al fine di rispondere alle esigenze pervenute dal territorio nel corso del periodo di attuazione dell’iniziativa e sulla base dell’analisi dei costi medi di mercato per l’acquisizione di una parrucca di qualità e caratteristiche tali da non determinare ulteriori disagi (es. allergia, scivolamento, prurito, etc) si ritiene di aumentare il contributo riservato alle assistite sopra descritte, quantificato in euro 400,00 in luogo di euro 300,00 modificando nel contempo taluni aspetti operativi.
Si ritiene comunque necessario, in considerazione della disponibilità di bilancio, mantenere la priorità di accesso al succitato contributo, non trasferibile a terzi, alle assistite affette da patologie di alopecia (come sopra descritte) in possesso dell’esenzione per reddito inerenti una delle seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5. A tali assistite verrà assegnato un contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 400,00 - per intero o abbattuto in percentuale qualora l’importo complessivo risultasse superiore alle disponibilità di bilancio - con l’esclusione delle assistite già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell’anno precedente.
Qualora l’importo complessivo, all’esito delle rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria dovesse per contro risultare inferiore alle disponibilità di bilancio, la somma residua verrà riconosciuta alle altre richiedenti secondo il medesimo criterio (spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 400,00 - per intero o abbattuto in percentuale; esclusione delle assistite già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell’anno precedente).
Sotto il profilo finanziario la norma regionale sopra richiamata (art. 9, L.R. n. 39/2020) stabilisce che agli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo di cui trattasi, quantificati per l’esercizio 2021 in euro 300.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023; in attuazione del suddetto articolo è stato creato l’apposito capitolo di spesa n. 104253 “Azioni regionali per l'assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca - trasferimenti correnti (art. 9, L.R. 29/12/2020, n.39)”, che per l’esercizio in corso presenta sufficiente disponibilità.
Per gli esercizi successivi si rimanda agli stanziamenti di risorse che saranno di volta in volta valutati nell’ambito della relativa programmazione economico-finanziaria.
Per quanto attiene agli aspetti operativi:
Sono fatte salve in ogni caso le domande eventualmente presentate presso i Distretti socio sanitari a far data dal 1 gennaio 2021 fino alla data di adozione del presente provvedimento.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l’adozione del provvedimento di definizione degli importi da ripartire tra le Aziende ULSS, che verranno erogati per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, secondo le direttive ivi impartite.
Le Strutture sanitarie, per quanto di propria competenza, dovranno dare ampia diffusione dell’iniziativa, anche per il tramite delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle assistite nonché attraverso qualsiasi strumento atto a rendere fruibili le dovute informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande, ivi inclusa l’implementazione dei propri siti istituzionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.;
VISTA l’art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n.48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 26 aprile 2016, n. 542 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l’acquisto di una parrucca”;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 1539 “Rettifica della DGR n. 542 del 26.4.2016 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l’acquisto di una parrucca”;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 1655 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l’acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi”;
VISTA la delibera di Giunta regionale del 23 aprile 2019, n. 474 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l’acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi”;
VISTO il decreto del direttore della Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio Sanitarie Territoriali del 20 dicembre 2019, n. 34 “Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio, di analisi e di diagnostica per immagini nonché delle condizioni di accesso e di esenzione all'assistenza specialistica odontoiatrica. Aggiornamento codifica a gennaio 2020” e s.m.i.
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021- 2023";
delibera
Torna indietro