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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 135 del 12 ottobre 2021


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1296 del 28 settembre 2021

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale (R.G. 49/2021), ex art. 127 Cost., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'" pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale (R.G. 49/2021) relativo alla legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, con riferimento all’art. 7. 

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 31 agosto 2021 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – ‘Veneto cantiere veloce’" pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021.

In particolare il citato art. 7 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, nell’introdurre disposizioni attuative dell’art. 9-bis, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di stato legittimo degli immobili, violerebbe i principi generali in materia di ‘governo del territorio’ dettati dal legislatore statale proprio nel medesimo art. 9-bis, comma 1 bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia nonché gli artt. 3 e 117, primo e settimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana.

Invero la legge regionale impugnata risulta rispettosa del dettato costituzionale, ragion per cui è necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne riconoscere la legittimità.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – ‘Veneto cantiere veloce’", a tutela degli interessi regionali, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alberico II, 33.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale.

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio (R.G. 49/2021) proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – ‘Veneto cantiere veloce’", pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021., affidando il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alberico II, 33;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocatura regionale;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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