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Materia: Affari legali e contenzioso
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1296 del 28 settembre 2021
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte Costituzionale (R.G. 49/2021), ex art. 127 Cost., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - 'Veneto cantiere veloce'" pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021.
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale (R.G. 49/2021) relativo alla legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, con riferimento all’art. 7.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In data 31 agosto 2021 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – ‘Veneto cantiere veloce’" pubblicata nel BUR n. 88 del 22 luglio 2021.
In particolare il citato art. 7 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, nell’introdurre disposizioni attuative dell’art. 9-bis, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di stato legittimo degli immobili, violerebbe i principi generali in materia di ‘governo del territorio’ dettati dal legislatore statale proprio nel medesimo art. 9-bis, comma 1 bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia nonché gli artt. 3 e 117, primo e settimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana.
Invero la legge regionale impugnata risulta rispettosa del dettato costituzionale, ragion per cui è necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne riconoscere la legittimità.
Si ritiene pertanto opportuno autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione del Veneto 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – ‘Veneto cantiere veloce’", a tutela degli interessi regionali, affidando il patrocinio legale, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv. Giacomo Quarneti dell’Avvocatura regionale e all’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alberico II, 33.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;
vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;
visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;
vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;
viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale.
delibera
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