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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 05 ottobre 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 del 21 settembre 2021

Legge n. 281 del 14 agosto 1991. Contributo regionale a favore delle Aziende U.L.S.S. per l'attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo per l'anno 2021.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si assegna alle Aziende U.L.S.S. del Veneto un contributo regionale, per l’anno 2021, per incremenatre gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti che vivono in stato di libertà, dell’importo complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, oggetto di specifica attuazione nell’ordinamento regionale per il tramite della Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, prevede tre principali attività, di seguito elencate, come cardini nella lotta al randagismo, a cui destinare le risorse finanziarie statali previste dal Decreto Interministeriale del 06 maggio 2008:

  1. l’identificazione dei cani e la loro iscrizione nella banca dati regionali, in modo da permetterne la restituzione ai legittimi proprietari in caso si smarrimento;
  2. interventi di sterilizzazione di cani randagi e gatti che vivono in stato di libertà;
  3. la realizzazione di canili per la detenzione dei cani randagi.

Per le attività di sterilizzazione i Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. eseguono, annualmente, un programma di attività con interventi rivolti ai cani randagi e ai gatti che vivono in stato di libertà. Nel corso dell’anno 2020 sono stati sterilizzati 1141 cani e 10562 gatti.

Si ritiene, inoltre, di dover ripartire tale contributo sulla base dell'attività svolta dai Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S., già rendicontata per l'anno 2020, stabilendo di destinare il 60% dell'importo per la sterilizzazione dei soggetti femmine ed il restante 40% per gli interventi effettuati sui soggetti maschi come da Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Al fine di incrementare, per l’anno 2021, le attività finalizzate alla sterilizzazione delle succitate specie animali, si ritiene opportuno assegnare alle Aziende U.L.S.S. del Veneto un contributo massimo per il corrente anno di euro 50.000,00 (cinquantamila//00), ripartito come da Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, dando atto che il predetto importo di euro 50.000,00 (cinquantamila//00), a valere sul capitolo di spesa n. 104303 “Fondo Regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo - Trasferimenti correnti (L.R. 28/12/1993, N.60 - ART. 56, L.R. 16/02/2010, N.11)”, è stato finanziato con fondi regionali.

Premesso tutto quanto precede, viene di conseguenza determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila//00) il contributo regionale massimo delle obbligazioni di spesa per le finalità sopra menzionate, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104303 “Fondo Regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo - Trasferimenti correnti (L.R. 28/12/1993, N.60 - ART. 56, L.R. 16/02/2010, N.11)” del Bilancio Regionale 2021, che presenta sufficiente disponibilità; articolo 002, codice di V livello del piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.011 “Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 281 del 14 agosto 1991;

VISTA la Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre1993;

VISTA il Decreto Interministeriale 06 maggio 2008;

VISTA la Legge Regionale n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 istitutiva di Azienda Zero;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2020;

VISTA la Legge Regionale n.40 del 29 dicembre 2020;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020;

VISTA la D.G.R. n. 1800 del 22 dicembre 2020;

VISTA la D.G.R. n. 1839 del 29 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell’8 gennaio 2021;

VISTA la D.G.R. n. 30 del 19 gennaio 2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di assegnare alle Aziende U.L.S.S. del Veneto la somma massima di euro 50.000,00 (cinquantamila//00) quale contributo, per l’anno 2021, per incrementare le attività di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti che vivono in stato di libertà, ripartita come indicato nell’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, dando atto che a ciascuna Azienda U.L.S.S. compete, altresì, la relativa gestione amministrativa e contabile;
  3. di determinare, pertanto, in euro 50.000,00 (cinquantamila//00) l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per le finalità di cui al precedente punto 2., alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104303 “Fondo Regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo - Trasferimenti correnti (L.R. 28/12/1993, N.60 - ART. 56, L.R. 16/02/2010, N.11)” del Bilancio Regionale 2021, che presenta sufficiente disponibilità; articolo 002, codice di V livello del piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.011 “Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.”;
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, all’esecuzione del presente provvedimento, al fine di assicurare la predisposizione dei necessari atti di impegno e liquidazione;
  5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1 del 07/01/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
  6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art.26 e art.27;
  7.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1275_21_AllegatoA_458514.pdf

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