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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 05 ottobre 2021


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1273 del 21 settembre 2021

Società: Fonte Margherita 1845 S.r.l. Conferimento della titolarità della concessione di acqua minerale da imbottigliamento denominata "FONTE REGINA", ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI). Mero ritiro amministrativo della D.G.R. n. 949/2020. L.R.40/1989.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede al conferimento della concessione mineraria di acqua minerale da imbottigliamento, denominata “FONTE REGINA”, ubicata in comune Valli del Pasubio (VI), alla ditta Fonte Margherita 1845 S.r.l. derivante dalla fusione societaria della ditta Prince S.r.l. con altre società. Si dispone inoltre il ritiro amministrativo della DGR n. 949 del 14/07/2020 relativa al precedente conferimento alla ditta Prince S.r.l.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La concessione mineraria di acqua minerale da imbottigliamento denominata “FONTE REGINA”, ubicata in Comune Valli del Pasubio (VI), è stata originariamente rilasciata dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni con Decreto del 21/08/1930, senza scadenza, successivamente trasferita con DM del 9/12/1958, con DD.G.R. n. 5815/1979, n. 2038/1983, n. 206/1991, n. 1441/1993 e per ultimo con D.D.R. n. 248 del 13/12/2006 alla ditta Fonte Regina Staro di Zanoni Ruggero & C. S.a.s.

La concessione “FONTE REGINA”, come individuata dal verbale di delimitazione allegato al citato decreto ministeriale del 21/8/1930, si estende su un’area di ha 0.15.88 (ettari zero, are quindici, centiare ottantotto) e al suo interno ricade n.1 (uno) opera di presa. Il valore delle pertinenze è stimato in € 2.000,00 (duemila/00), acquisito da relazione di stima agli atti d’ufficio.

Con l’entrata in vigore della L.R. 10/10/1989 n. 40 "disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" è stato stabilito ai sensi dell’art. 51 che “le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque, non oltre trent’anni dall’entrata in vigore della presente legge”. Pertanto la concessione in oggetto è scaduta il 28/10/2019.

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con D.D.R. n. 324 del 16/09/2019 ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989 e delle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014, per il conferimento della concessione per una durata di anni 21 (ventuno). Nell’ambito di tale procedura non sono state presentate domande di partecipazione all’assegnazione della concessione.

Successivamente, a seguito della presentazione di una manifestazione di interesse al conferimento della concessione da parte di una ditta, con D.D.R. 23 del 27/01/2020, è stata avviata una nuova procedura di evidenza pubblica, con la pubblicazione dell'avviso di evidenza pubblica nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 21 del 18/02/2020 nonché mediante affissione nell’Albo Pretorio del Comune Valli del Pasubio (VI) per 15 giorni consecutivi.

Durante la procedura è pervenuta istanza da parte della sola ditta PRINCE S.r.l.. (P.I. 04119680249) e, nei termini previsti, non sono state presentate domande in concorrenza né osservazioni od opposizioni al conferimento della concessione.

Il legale rappresentante della Società PRINCE S.r.l. ha presentato la documentazione di cui all’art.12 della L.R. 40/1989, ottemperando a quanto indicato nel bando di evidenza pubblica e pertanto, con D.G.R. n. 949 del 14/07/2020 è stata conferita la concessione “FONTE REGINA” alla ditta PRINCE S.r.l. P.I. 04119680249.

In data 24/09/2020 con prot. n. 390656 la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ha invitato la ditta PRINCE S.r.l. a costituire il deposito cauzionale e a sottoscrivere il “DISCIPLINARE DI CONCESSIONE” allegato alla D.G.R. n. 949 del 14/07/2020, per poter consegnare e dare efficacia al provvedimento di conferimento.

Con nota prot. n. 198730 del 30/04/2021 la ditta è stata sollecitata a compiere i necessari adempimenti funzionali alla consegna del titolo di conferimento costituito dalla DGR 949/2020 e all’efficacia del medesimo, in particolare, presentando alla struttura regionale competente il deposito cauzionale.

Per problematiche legate anche all’emergenza COVID, la ditta non è riuscita nei termini ad adempiere a quanto richiesto mentre, con nota acquista al prot. n. 223482 del 14/05/2021, è pervenuta la richiesta di adeguamento di intestazione della concessione “FONTE REGINA” da PRINCE S.r.l., a FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l.

Il titolo di conferimento della concessione a favore della ditta Prince S.r.l., risultando privo di efficacia, non è pertanto trasferibile alla nuova ditta.

Sono stati quindi chiesti chiarimenti e integrazioni documentali alla ditta al fine di meglio definire la situazione venutasi a creare in relazione alla titolarità della concessione.

La ditta ha trasmesso le integrazioni documentali, acquisite ai prott. n. 240904 del 26/05/2021, n. 272503 del 16/06/2021 e n. 259621 del 08/06/2021, dalle quali emerge cha la ditta FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l. è stata costituita mediante fusione per incorporazione inversa di altre due società: SKY ISLAND S.r.l. e FONTE MARGHERITA S.r.l. a seguito di progetto di fusione, redatto dal Dott. Paolo Carraretto Notaio in collegio di Padova, con sede a Cittadella in data 9/03/2021 con atto Rep. n. 38250 Racc. n. 17334, registrato a Padova in data 11/03/2021al n. 9603 serie 1T, mantenendo la medesima sede, lo stesso rappresentante legale e la medesima partita iva della ditta Prince S.r.l.

La ditta Fonte Margherita 1845 S.r.l. possiede quindi i medesimi requisiti riconosciuti a Prince S.r.l. sia in termini di capacità tecnico ed economica, per la gestione della concessione, sia con riferimeno alle procedure di evidenza pubblica espletate per il conferimento.

Occorre pertanto provvedere, per le ragioni sopra indicate, al mero ritiro della D.G.R. n. 949 del 14/07/2020, inefficace per quanto sopra riportato, e conferire con nuovo provvedimento, la concessione mineraria di acqua minerale da imbottigliamento denominata “FONTE REGINA” alla ditta FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l. (P.IVA 04119680249).

In data 28/07/2021, per il tramite del Sistema informatizzato, Certificazione Antimafia, prot. PG_PR_VIUTG_Ingresso_0073251_20210728, è stata richiesta l’informativa, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la Società FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l.

Rilevato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si procede anche in assenza dell’informazione antimafia purché sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

La ditta FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l. dovrà rispettare il programma annuale dei lavori approvato con D.G.R. n. 488 del 24/04/2021 ai sensi della L.R. 40/1989, ovvero il programma generale di coltivazione e dovrà svolgere regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie esistenti, nonché garantire la corretta utilizzazione della risorsa, anche assicurando, se del caso, la continuità di esercizio dello stabilimento in cui la risorsa viene somministrata, come specificatamente previsto nell’apposito “Disciplinare di Concessione” quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D. 29/07/1927 n. 1443;

VISTA la L.R. n.40/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il D.M. 21/08/1930 ed allegato verbale di delimitazione;

VISTO il D.D.R. n. 23 del 27/01/2020 di indizione della procedura di evidenza pubblica per il conferimento della concessione;

VISTA la DGR n. 949 del 14/07/2020;

VISTO il D.lgs. n.159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii. (procedure antimafia);

VISTO il comma 2 dell’art.2 L.R. n.54 del 31/12/2012;

VISTI gli atti d’ufficio;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo e della Costa;

delibera

1. di dare atto che la DGR 949 del 14/07/2020 “Società PRINCE S.R.L., Conferimento della titolarità ed intestazione della concessione di acqua minerale da imbottigliamento denominata "FONTE REGINA", ubicata in comune di Valli del Pasubio (Vi), in seguito alle risultanze della procedura di evidenza pubblica. - L.R.40/1989 e ss.mm.ii” non ha acquisito efficacia per le ragioni espresse in premessa e di disporne il mero ritiro amminstrativo;

2. di conferire, per le motivazioni in premessa, alla Società FONTE MARGHERITA 1845 S.r.l. (P.I. 04119680249) con sede a Torrebelvicino (VI) in via Fonte Margherita 9, la titolarità della concessione “FONTE REGINA”, ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI), per la durata di anni 21 (ventuno), come individuata dal verbale di delimitazione allegato al decreto ministeriale del 21/8/1930 e avente un’area di ha 0.15.88 (ettari zero, are quindici, centiare ottantotto);

3. di stabilire che il conferimento di cui al precedente punto 1. decorre dalla data del 14/07/2020 e che pertanto la concessione avrà validità fino al 13/07/2041;

4. di prendere atto che il valore delle pertinenze è stimato in € 2.000,00 (duemila/00);

5. di approvare lo schema di “Disciplinare di Concessione” di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, incaricando il Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali di provvedere ad eventuali integrazioni e/o adeguamenti del testo che si rendessero necessari;

6. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni funzionali all’efficacia della concessione:

  1. presentare, alla Struttura regionale competente per le acque minerali e termali, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo stabilito al punto 7 del “Disciplinare di Concessione” di cui al punto 3, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La garanzia rimane efficace a tutti gli effetti anche dopo la scadenza contrattuale, per consentire i necessari adempimenti da parte della ditta, della Regione e dell’Ente Garante. La garanzia perde efficacia esclusivamente nel caso di presentazione e costituzione di un nuovo contratto ovvero di adozione di apposito provvedimento da parte della Regione con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. In caso di mancata presentazione del deposito cauzionale entro il termine stabilito verrà disposto il ritiro amministrativo della presente concessione. Tale termine può essere motivatamente prorogato su richiesta della ditta per un massimo di 30 giorni;
  2. sottoscrivere il “Disciplinare di Concessione” di cui al punto 5 da parte del concessionario o da un suo delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti che verrà trattenuta agli atti della Direzione competente;
  3. presentare alla Direzione regionale competente la nomina del Direttore responsabile di cui al D.P.R. n. 09.04.1959 n. 128 che deve anche sottoscriver il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 30/05/2008 n.117;

7. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:

  1. corrispondere alla Regione il diritto annuo ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989;
  2. corrispondere altresì alla Regione, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 della L.R. 40/1989, per l’uso delle pertinenze della concessione “FONTE REGINA” il canone annuo determinato nella misura del 5% sul valore delle stesse, come stabilito al punto 4 fino a nuova relazione di stima approvata dalla struttura regionale competente, e fino alla sostituzione o ristrutturazione;
  3. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta trascrizione dell’atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per territorio;

8. di stabilire che, essendo decorso il termine fissato dal comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca della titolarità conferita, nel caso dovesse intervenire a carico della ditta concessionaria, informativa antimafia interdittiva da parte del Prefetto, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;

9. di stabilire che il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione regionale, competente in materia di acque minerali e termali, dell’esecuzione del presente provvedimento;

12. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Valli del Pasubio (VI), al Ministero della Salute, agli uffici dell’U.L.S.S. competente per territorio e alla Direzione regionale Gestione del Patrimonio;

13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

(seguono allegati)

Dgr_1273_21_AllegatoA_458512.pdf

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