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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 127 del 21 settembre 2021


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1220 del 07 settembre 2021

Procedure per la gestione amministrativa dello stato di disoccupazione.

Note per la trasparenza

Al fine di mantenere il bacino di utenza dei servizi pubblici per l’impiego ad un livello che consenta la regolare erogazione delle prestazioni stabilite dai LEP previsti nel D.M. n. 4/2018, si prevede che periodicamente si possa realizzare un intervento in cui si dispone che i soggetti, che ragionevolmente non siano in ricerca di un lavoro, perdano lo status di disoccupazione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 185 del 21 febbraio 2017 la Giunta regionale ha approvato un programma volto a individuare il numero dei lavoratori in stato di disoccupazione presenti nella Regione del Veneto.

In tale delibera si era previsto che, decorsi almeno 30 giorni dalla pubblicazione dell’apposito avviso pubblico - ovvero il 6 maggio 2017 -, si producesse la perdita dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori con un’anzianità di disoccupazione superiore a 36 mesi, i quali non fossero iscritti nelle liste di mobilità (Legge n. 223/91) o al collocamento mirato (Legge n. 68/99) e che, negli ultimi 24 mesi, non avessero sottoscritto un patto di servizio e/o non avessero effettuato una ricerca attiva di lavoro, mediante pubblicazione di un curriculum da parte dei Centri per l'Impiego. Si era consentito ai lavoratori interessati di riacquistare lo stato di disoccupazione, recuperando l’anzianità di disoccupazione pregressa, qualora avessero provveduto, entro 4 mesi dall’attuazione del provvedimento, a rilasciare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità. Oltre tale termine, il lavoratore poteva naturalmente riacquisire lo stato di disoccupazione, ma senza recupero dell’anzianità.

Per effetto di tale provvedimento lo stock dei disoccupati (ovvero di coloro che formalmente hanno dichiarato la propria “disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”) è stato praticamente dimezzato, passando da circa 523 mila a 261 mila disoccupati. La richiamata DGR n. 185/2017 era stata adottata al fine di poter programmare, a seguito del riordino istituzionale conseguente alla riforma Delrio, una riorganizzazione dei servizi pubblici per l’impiego a partire dal dato relativo al reale bacino di utenza degli stessi.

A distanza di circa tre anni e mezzo, lo stock dei lavoratori in stato di disoccupazione risulta notevolmente incrementato. Alla data del 31 dicembre 2020, le persone che potevano dichiararsi disoccupate ai sensi del D.lgs. n. 150/2015 erano oltre 395 mila. Ogni anno vi è stata una crescita dei disoccupati vicina alle 40 mila unità.

Su questo incremento non ha influito particolarmente l’attuale fase di emergenza sanitaria, in quanto sia il blocco dei licenziamenti sia l’ampio utilizzo della cassa integrazione hanno contenuto i nuovi accessi alla disoccupazione. Le persone che si sono dichiarate disoccupate nel corso del presente anno sono soprattutto i lavoratori ai quali è scaduto un rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre si è notato che, rispetto agli scorsi anni, è letteralmente crollato il numero delle persone che hanno acquisito lo stato di disoccupazione senza una precedente esperienza lavorativa, come se queste persone, vista l’attuale situazione di crisi, avessero ritenuto di rinviare il loro ingresso nel mercato del lavoro ad un successivo momento. Tale situazione non potrà durare a lungo: la ripresa economica che seguirà la fine delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, produrrà effetti positivi sull’occupazione, ma non si sa in quale misura e non è certo che l’occupazione rimasta inoperosa durante la crisi pandemica verrà riassorbita interamente. Potrebbe accadere che, terminata l’emergenza sanitaria, vi sia un particolare afflusso di utenza ai servizi pubblici per il lavoro, in più fasi e per un periodo di tempo che si potrà protrarre per diversi mesi. È importante pertanto che i servizi si organizzino fin d’ora in vista di tale evenienza, in modo che si dimostrino preparati a questo possibile incremento di persone che si rivolgono agli uffici richiedendo assistenza. Si fa presente che i servizi per il lavoro sono dei servizi resi in modo universalistico: chiunque sia alla ricerca di occupazione o anche di altra o di diversa occupazione può rivolgersi al servizio pubblico per ottenere un orientamento professionale, per sapere se vi siano offerte di lavoro o per partecipare a proposte di politica attiva.

I servizi pubblici per l’impiego sono chiamati a prendere in carico qualsiasi persona che richieda assistenza nella ricerca di lavoro. Il D.Lgs. n. 150/2015 definisce i compiti del servizio pubblico e nel D.M. n. 4/2018 sono puntualizzati i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere resi dai servizi e che l’utente può legittimamente esigere. Le suddette norme prevedono che il servizio sottoscriva con i disoccupati un patto di servizio personalizzato nel quale si individua un percorso, costituito da più azioni e obiettivi, volto all’inserimento lavorativo, percorso che va attentamente monitorato mediante periodici appuntamenti. Tale programma non sempre viene seguito dagli utenti dei Centri per l’impiego: le persone possono aver perso l’interesse a ricercare un’occupazione oppure possono aver acquisito lo status di disoccupato solo al fine di poter accedere ad altri benefici collegati allo status, ma senza una vera disponibilità ad accettare un’offerta di lavoro. La presenza negli elenchi dei Centri per l’impiego di queste persone formalmente disoccupate, ma non in ricerca effettiva di lavoro, rappresenta un’inefficienza del sistema e comporta un inutile dispendio di energie dei servizi, che non possono concentrarsi sulle persone che sono in condizione di bisogno e realmente in ricerca di occupazione.

Con la presente deliberazione si prevede di avviare un’azione volta a una gestione degli elenchi delle persone in stato di disoccupazione, autorizzando l’ente Veneto Lavoro - al quale, in base alla LR n. 3/2009, è stata affidata la gestione dei Servizi pubblici dei Centri per l’impiego - ad adottare un provvedimento con il quale disporre la perdita dello stato di disoccupazione delle persone che, ragionevolmente, sono ritenute non immediatamente disponibili ad accettare un’offerta di lavoro o a partecipare a una misura di politica attiva del lavoro.

L’ente regionale adotterà un avviso pubblico - a cui verrà data ampia diffusione - con il quale comunicherà che, decorsi almeno 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso, si procederà alla cancellazione dallo stato di disoccupazione delle persone che si trovano nella seguente situazione:

  1. abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da oltre 36 mesi, senza che ad essa abbia fatto seguito la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, né alcuna attività di ricerca attiva di lavoro;

  2. abbiano sottoscritto il patto di servizio personalizzato da oltre 36 mesi, senza che risulti, in esito alle azioni di monitoraggio poste in essere dal CPI, alcuna attività di ricerca attiva di lavoro tra quelle concordate.

L’avviso sarà pubblicato nei siti internet istituzionali del lavoro della Regione del Veneto, di Veneto Lavoro e di Cliclavoroveneto e sarà affisso nei locali dei Centri per l’impiego e comunicato ai Comuni del territorio. Inoltre, nei casi in cui il lavoratore ricadente nelle suddette situazioni abbia comunicato un indirizzo mail o un numero di telefono cellulare, sarà inviata allo stesso un’informativa.

Nel corso dei 90 giorni utili, i lavoratori interessati potranno confermare, anche con modalità telematiche, lo stato di disoccupazione, in modo da evitare la perdita dello status.

Non potrà essere disposta la perdita dello status dei lavoratori iscritti nell’elenco del collocamento mirato di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Nel caso in cui, entro i 12 mesi successivi all’attuazione del suddetto avviso pubblico, un lavoratore per il quale sia stata disposta la perdita della disoccupazione si presenti al Centro per l’impiego per riacquisire lo status, si stabilisce che la cancellazione del lavoratore dallo stato di disoccupazione sarà annullata e verrà conseguentemente riconosciuta la sua precedente anzianità di disoccupazione.

Al fine di agevolare e di regolare il rapporto tra il CPI e la persona disoccupata, all’atto di sottoscrizione del Patto di Servizio sarà richiesta la mail personale e il numero di telefono mobile. Qualora tali strumenti non fossero disponibili, si farà riferimento all’indirizzo del domicilio indicato dal lavoratore. Al lavoratore sarà inoltre richiesto di comunicare ogni variazione dei recapiti telefonici e mail indicati.

Le presenti disposizioni hanno validità triennale.

Sul presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 6, la sottocommissione della Commissione regionale per la concertazione tra le Parti sociali, appositamente delegata dalla suddetta Commissione, ha emesso parere favorevole nella riunione del 1 luglio 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 150;

  • Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 33 del 23 dicembre 2015;

  • Vista la Legge regionale n. 3 del 3 marzo 2009;

  • Preso atto del parere favorevole della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali del 1 luglio 2021;

  • Vista la DGR n. 185 del 21 febbraio 2017;

  • Visto l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;

  2. di autorizzare Veneto Lavoro ad adottare un avviso pubblico con cui disporre la cancellazione dall’elenco dei disoccupati di tutti coloro che ragionevolmente si possano ritenere non essere alla ricerca di lavoro, in quanto si trovino in una delle seguenti situazioni:

    1. abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da oltre 36 mesi, senza che ad essa abbia fatto seguito la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, né alcuna attività di ricerca attiva di lavoro;

    2. abbiano sottoscritto il patto di servizio personalizzato da oltre 36 mesi, senza che risulti, in esito alle azioni di monitoraggio poste in essere dal CPI, alcuna attività di ricerca attiva di lavoro tra quelle concordate;

  3. di prevedere che all’avviso pubblico dovrà essere data ampia pubblicità, mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali e mediante affissione, nonché attraverso comunicazione diretta ai destinatari, utilizzando i riferimenti registrati del telefono mobile e della mail personale;

  4. di stabilire che l’avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di almeno 90 giorni per consentire alle persone interessate di confermare lo stato di disoccupazione ed evitare la perdita dello status;

  5. di prevedere che la presente operazione di cancellazione non potrà riguardare lavoratori iscritti al collocamento mirato;

  6. di stabilire la possibilità, per detti lavoratori cancellati ai sensi del punto 2., di recuperare lo status di disoccupato con la relativa anzianità in caso di presentazione al Centro per l’Impiego entro 12 mesi dalla cancellazione;

  7. di prevedere che Veneto Lavoro potrà ripetere la suddetta operazione di cancellazione dagli elenchi dei disoccupati annualmente per tre anni dall’approvazione della presente deliberazione;

  8. di stabilire che, nell’ambito della Relazione conclusiva delle attività che annualmente ai sensi dell’art. 13, comma 3bis, della L.R. n. 3/2009 l’ente regionale predispone, Veneto Lavoro evidenzierà gli esiti della operazione di cancellazione e lo stato della situazione, in ordine alla presenza dei lavoratori in stato di disoccupazione nella Regione del Veneto;

  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  10. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente atto;

  11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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