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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1219 del 07 settembre 2021
Modifica delle modalità con cui le Pubbliche amministrazioni procedono all'avviamento a selezione per l'assunzione di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (art. 40 L.R. n. 3/2009).
Con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare la procedura e i criteri di formazione della graduatoria, ai fini dell’attuazione delle procedure per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche amministrazioni.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nelle Pubbliche amministrazioni il reclutamento del personale per i profili professionali per i quali è richiesto il solo titolo della scuola dell’obbligo può avvenire anche mediante avviamento a selezione, senza l’espletamento di procedure concorsuali, e ciò confermando quanto già previsto dell’art. 16 della L. n. 56/87.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, che detta le norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, all’art. 1 demanda alle Regioni il compito di stabilire, tra l’altro, le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, secondo criteri oggettivi, definiti ai sensi del Decreto ministeriale n. 4 dell’11 gennaio 2018.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, le pubbliche amministrazioni che intendano assumere personale per i suddetti profili, richiedono al Centro per l’impiego territorialmente competente la formulazione di una graduatoria.
La Regione del Veneto, con Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, all’art. 40, ha stabilito i principi da rispettare nella formulazione delle graduatorie di cui all’art. 16 L. 56/87, demandando a una successiva deliberazione della Giunta regionale l’individuazione dettagliata degli stessi.
Attualmente, esse sono predisposte sulla base delle previsioni dettate dalla DGR n. 1837/2004, che stabilisce criteri che sono da ritenere ormai superati, anche a seguito della normativa sopra richiamata e del successivo Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha riordinato la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Con la presente deliberazione si intende aggiornare la procedura per la formulazione delle graduatorie per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche amministrazioni, prevedendo criteri che rispecchino l’attuale quadro normativo. Nell’Allegato A - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - è disciplinata la procedura di avviamento alla selezione pubblica ex art. 16 L. 56/87 e sono puntualmente indicate le modalità di formulazione delle graduatorie, la loro durata e le procedure per l’espletamento delle pratiche per l’assunzione del personale.
Sul presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 6, la Sottocommissione della Commissione regionale per la concertazione tra le Parti sociali, appositamente delegata dalla suddetta Commissione, ha emesso parere favorevole nella riunione del 1° luglio 2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 150;
Vista il Decreto del Ministero del Lavoro n. 4 dell’11 gennaio 2018;
Vista la Legge regionale n. 3 del 3 marzo 2009, art 40;
Vista la DGR n. 1837 del 18 giugno 2004;
Preso atto del parere favorevole della Commissione regionale per la concertazione tra le Parti sociali del 1 luglio 2021 ai sensi della Legge Regionale 3/2009;
Vista la DGR n. 185 del 21 febbraio 2017;
Visto l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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