Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 124 del 14 settembre 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 31 agosto 2021

Procedimento ad istanza della società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C. per il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali sito nel Comune di Jesolo - Loc. Faro Foce Sile. Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ai fini del rilascio alla società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C., da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali sito nel Comune di Jesolo – Loc. Faro Foce Sile.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, all’articolo 57, comma 1, lo Stato ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;

c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;

d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 metri cubi;

e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a 200 tonnellate;

f) gli oleodotti di cui all’articolo1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

f-bis) gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

In relazione agli impianti sopra individuati “nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione”, il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto che “le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (….) sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate”.

Detta autorizzazione è rilasciata all’esito di un procedimento unico in conferenza di servizi, di competenza dello Stato, nel corso del quale sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e, ove richiesti, i provvedimenti in materia ambientale di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All’esito della fase istruttoria del citato procedimento statale, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “MiSE”) trasmette alla Regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento, richiedendo l’espressione dell’intesa regionale sopra richiamata.

L’intesa prevista dal legislatore statale, in assenza di specifiche competenze regionali, è circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell’emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la disciplina regionale di riferimento in materia di programmazione urbanistica, pianificazione energetica e tutela ambientale.

La valenza strategico programmatoria della succitata intesa è altresì confermata dal fatto che la stessa viene espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato dalla nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.

Con riferimento al procedimento in oggetto, la società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C., con sede legale in Jesolo (VE), Via Alberto da Giussano 2, in data 20 marzo 2017 ha presentato al MiSE un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla dismissione dell’impianto di stoccaggio di oli minerali sito in Jesolo (VE), Vicolo Faro Foce Sile, della capacità di mc. 41, autorizzato con decreto del Prefetto della Provincia di Venezia n. 630 del 7 dicembre 2001, con reimpiego delle attrezzature e dei pontili costituenti il deposito mediante accorpamento all’adiacente impianto di distribuzione di carburanti per natanti di proprietà della medesima Società e già autorizzato dal Comune di Jesolo.

Il MiSE, in relazione alla richiesta pervenuta, al fine di permettere una valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, in data 8 maggio 2017, con nota prot. n.10957, ha convocato una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, evidenziando che ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 bis “fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione (…) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 (dell’articolo 14 bis), equivalgono ad assenso senza condizioni.”.

Nell’ambito della citata conferenza in forma semplificata, in relazione al rilascio dell’autorizzazione alla dismissione in oggetto:

  • la Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con nota prot. n. 9560 del 12 maggio 2017 ha evidenziato l’assenza di proprie specifiche competenze;
  • l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione centrale legislazione e procedura accise e altre imposte indirette, sentite le Strutture territorialmente competenti, ha espresso parere favorevole con nota n. 81148 RU del 19 luglio 2017;
  • il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il personale – Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture portuali ed il Trasporto marittimo e per Vie d’acqua interne, acquisiti i pareri favorevoli del Provveditorato interregionale OO.PP. per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia (espresso con nota n. 50589 del 1 dicembre 2017), del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia (espresso con nota n. 12490 del 17 maggio 2018) e della Capitaneria di Porto di Venezia (espresso con nota n. 26000 del 3 agosto 2018) in data 17 settembre 2018 ha espresso parere favorevole;

Con riferimento al procedimento sopra richiamato, è necessario evidenziare che con decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, la competenza di cui trattasi è stata attribuita al nuovo Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE), pertanto, preso atto delle comunicazioni sopra citate, considerato che per quanto attiene ai profili di sicurezza antincendio, nel caso di dismissione degli impianti, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, con nota prot. n. 6504 del 16 maggio 2016, ha comunicato che “Le modifiche apportate agli impianti strategici ed alle infrastrutture energetiche che non si configurano come soggette a procedimenti di cui al D.P.R. 151/11 non vengono sottoposte al vaglio dei Comandi dei Vigili del Fuoco i quali non sono pertanto tenuti ad esprimersi in merito ad esse” e che “in particolare i soggetti responsabili sono tenuti a richiedere al comando VVF competente territorialmente, l’esame del progetto di nuovi impianti e delle modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio. La dismissione totale o parziale degli impianti non rientra tra questi casi”, considerato altresì che la Regione del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia ed il Comune di Jesolo, nel cui territorio insiste l’impianto oggetto di dismissione, non hanno trasmesso alcuna determinazione in merito al procedimento, e che pertanto i rispettivi pareri devono considerarsi acquisiti in senso positivo ai sensi del sopra richiamato articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, ha concluso positivamente l’istruttoria e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto, con nota n. 334033 del 26 luglio 2021, la propria determinazione positiva conclusiva del procedimento, evidenziando l’orientamento favorevole manifestato dagli Enti e dalle Amministrazioni interessati e richiedendo al contempo l’espressione dell’intesa regionale ai sensi dell’art 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.

Con nota del 10 agosto 2021, prot. n. 357618, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese ha trasmesso alle strutture regionali competenti in materia di ambiente, infrastrutture e trasporti e pianificazione territoriale copia della documentazione pervenuta dal MiTE, richiedendo eventuali osservazioni in merito ed evidenziando che, salvo diversa segnalazione, l’esito della consultazione si sarebbe inteso come assenza di profili tecnici ostativi al rilascio dell’intesa regionale.

Con nota n. 363506 del 16 agosto 2021 la Direzione Pianificazione Territoriale ha rappresentato che, considerate le caratteristiche dell’intervento, lo stesso non assume rilevanza ai fini della pianificazione territoriale regionale, mentre le altre Strutture regionali interessate sopra richiamate non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al rilascio dell’intesa regionale in oggetto.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, preso atto della citata determinazione positiva conclusiva trasmessa dal MiTE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento, nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso dell’odierno procedimento.

Resta inteso che l’autorizzazione dovrà essere sottoposta a tutte le eventuali successive prescrizioni che dovessero essere stabilite dagli enti preposti e che l’eventuale reimpiego presso il medesimo o altro sito delle attrezzature e dei serbatoi già facenti parte dell’impianto potrà essere assentito nel rispetto della normativa vigente e previo rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55,

VISTA la determinazione del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 334033 del 26 luglio 2021 relativa alla conclusione positiva del procedimento instaurato ad istanza della società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C., per il rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla dismissione dell’impianto di stoccaggio di oli minerali sito in Jesolo (VE), Vicolo Faro Foce Sile, della capacità di mc. 41, autorizzato con decreto del Prefetto della Provincia di Venezia n. 630 del 7 dicembre 2001;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460;

VISTA la nota del 10 agosto 2021, prot. n. 357618 della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese;

VISTA la nota del 16 agosto 2021, prot. n. 363506 della Direzione Pianificazione Territoriale;

PRESO ATTO che le altre Strutture regionali competenti non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al rilascio dell’intesa regionale in oggetto;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio alla società Marina di Jesolo s.n.c. di Dal Vi Franco & C., con sede legale in Jesolo (VE), Via Alberto da Giussano 2, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, dell'autorizzazione alla dismissione dell’impianto di stoccaggio di oli minerali sito in Jesolo (VE), Vicolo Faro Foce Sile, della capacità di mc. 41, autorizzato con decreto del Prefetto della Provincia di Venezia n. 630 del 7 dicembre 2001;
  3.  di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica;
  4.  di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
  5.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro