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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 07 settembre 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 17 agosto 2021

Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra Regione del Veneto e ARPAV, in sostituzione del precedente Accordo di cui alla DGR n. 1116/2017, al fine di fornire una corretta informazione sui periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e assimilati, acque reflue e fertilizzanti azotati in relazione alla nuova disciplina regionale sugli spandimenti agronomici (DGR n. 813/2021) e alle disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria (DGR n. 238/2021). Articolo 15, Legge n. 241/1990.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sostituisce il precedente Accordo approvato con DGR n. 1116/2017 per la predisposizione del Bollettino Agrometeo Nitrati che informa sui divieti di spandimento stagionali dei fertilizzanti azotati di cui alla disciplina Nitrati. Il nuovo Accordo è finalizzato ad includere all’interno del Bollettino Agrometeo Nitrati e relativa APP le indicazioni sulle corrette modalità di gestione dei liquami zootecnici in caso di allerta per inquinamento atmosferico secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 238/2021, recepite nella disciplina regionale sugli spandimenti agronomici con DGR n. 813/2021, garantendo la continuità dell'informazione e l'adeguamento agli sviluppi normativi.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La direttiva 91/676/CEE (c.d. ‘Direttiva Nitrati’), richiede agli Stati Membri di definire i periodi in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna e i periodi in cui è proibito distribuire determinati tipi di fertilizzanti.

I riferimenti nazionali in materia sono rappresentati dal D. Lgs. n. 152/2006, dal Codice di Buona Pratica Agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999 e dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016.

In particolare, il DM 25 febbraio 2016, relativo all’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, dei digestati e degli altri fertilizzanti azotati, definisce i periodi minimi di divieto, che le Regioni devono recepire, prevedendo in zona vulnerabile un periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio e “periodi non continuativi correlati all’andamento meteorologico, da valutare anche tramite appositi bollettini agrometeorologici” (art. 40 c.2).

Il DM 25/02/2016 è recepito in Veneto dalla DGR n. 813/2021, che approva la Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e prevede l’entrata in vigore della nuova regolamentazione sui divieti stagionali integrata alle indicazioni per allerta PM10 a partire dal 1° ottobre 2021.

La DGR n. 813/2021, all'articolo 6-Divieti stagionali, stabilisce, in conformità a quanto previsto dal DM 25/02/2016, i periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e fertilizzanti, definendo ai commi 1, 2, 2_bis, i giorni minimi di divieto per tipologia di fertilizzante e di zona, specificando al comma 3 la durata del divieto di spandimento continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), e ammettendo al comma 4, al di fuori del periodo di divieto continuativo, la sospensione del divieto di spandimento sulla base dei dati meteorologici elaborati da ARPAV nell’apposito Bollettino Agrometeo Nitrati.

Fermo restando il periodo di divieto continuativo per le ZVN dal 1° dicembre al 31 gennaio, la flessibilità nella gestione dei divieti invernali interessa il mese di novembre e il successivo mese di febbraio e si basa sulla compensazione dei giorni identificati come idonei allo spandimento dal Bollettino Agrometeo Nitrati con i giorni di divieto necessari ad assicurare nel complesso il rispetto del periodo di divieto minimo stabilito.

Al fine di garantire la corretta informazione sul meccanismo di flessibilità nella gestione dei divieti invernali di cui alla disciplina Nitrati, la Giunta regionale, con DGR n. 1116 del 13 luglio 2017, ha approvato uno schema di Accordo di Collaborazione istituzionale tra Regione del Veneto e ARPAV avente le seguenti finalità:

  1. interventi per il perfezionamento dei contenuti informativi del Bollettino “Agrometeo Nitrati”, presenti nell’apposita sezione “Bollettini” del sito internet di ARPAV;
  2. attività finalizzate allo sviluppo un’applicazione (“APP Nitrati”) per dispositivi mobili (quali smartphone, tablet, laptop), contenente le informazioni presenti nel medesimo Bollettino;
  3. attività finalizzate a rendere generalizzato l’uso della “APP Nitrati”.

L’Accordo di cui sopra è stato sottoscritto nell’agosto 2017 con validità di 60 mesi dalla data di sottoscrizione e quindi con scadenza ad agosto 2022, in fase di piena attuazione del Quarto Programma d’Azione Nitrati.

In esecuzione del sopra citato Accordo, ARPAV ad oggi fornisce il Bollettino Agrometeo Nitrati sia sulle pagine dedicate nel proprio sito istituzionale, sia mediante apposita APP. Tali strumenti garantiscono agli operatori di settore un aggiornamento quotidiano sulle condizioni che rendono possibile o meno lo spandimento agronomico nei periodi di flessibilità, assicurando il rigoroso rispetto dei divieti stagionali in conformità al DM 25/02/2016, oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione europea nell’ambito della lettera di messa in mora complementare C(2020)7816 relativa alla procedura di infrazione 2249/2018.

Oltre a tali vincoli, la DGR n. 238/2021 ha individuato il “Pacchetto di misure straordinarie” volte al miglioramento della qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che condanna l’Italia per l’inottemperanza alla Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, con particolare riferimento ai superamenti del valore limite PM10 nell’aria. Il Pacchetto di misure straordinarie va a rafforzare ed integrare le previsioni del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera e le misure adottate in recepimento dell’Accordo di Bacino Padano con DGR n. 836/2017.

In tema, ARPAV elabora già da anni un Bollettino PM10 basato sui superamenti dei valori limite di concentrazione PM10 in aria, registrati nei giorni precedenti a quello di emissione e articolato in diversi livelli di allerta, ciascuno associato ad uno specifico colore. I differenti livelli di allerta implicano l’attivazione di corrispondenti misure emergenziali temporanee per i settori emissivi.

La DGR n. 238/2021 ha ampliato sia l’ambito territoriale di applicazione del Bollettino PM10, esteso a tutto il Veneto (eccetto l’aggregato “Alpi e Prealpi”), sia il periodo di emissione, esteso dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. È inoltre previsto che il Bollettino PM10 diventi previsionale, determinando condizioni di allerta che prevengano i superamenti dei valori limite delle concentrazioni in aria.

Con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici, la DGR n. 238/2021 precisa che le misure emergenziali consistono nel divieto di spandimento dei liquami zootecnici in caso di allerta superiore a verde, fatti salvi gli spandimenti che avvengono mediante iniezione o con interramento immediato. La DGR n. 238/2021 precisa che tale disposizione si applica nel periodo dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno, anziché fino al 30 aprile, e che dall’ambito territoriale è escluso anche l’aggregato “Valbelluna”, oltre all’aggregato “Alpi e Prealpi”.

Va precisato che la possibilità di effettuare gli spandimenti di liquami zootecnici anche in condizioni di allerta, qualora si ricorra a modalità di distribuzione che rendano non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca (es. iniezione/interramento), consente di tradurre operativamente l’indicazione di allerta in un obbligo di interramento immediato per i liquami applicati al suolo. La disciplina di cui alla DGR n. 813/2021 ha integrato le previsioni di cui alla DGR n. 238/2021 all’art. 5 comma 3 lettera n), precisando altresì che con “interramento immediato” si intende l’interramento contestuale alla distribuzione, anche con utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento.

Appare evidente dunque che i giorni di allerta PM10 non consistono in un divieto assoluto di spandimento e non possono essere considerati a detrazione dei giorni di divieto oggetto del meccanismo di flessibilità di cui alla disciplina Nitrati, in relazione ai diversi presupposti normativi e tecnici.

A tal proposito, si evidenzia che i giorni di allerta PM10 di norma si verificano in condizioni di alta pressione, ossia in condizioni meteorologiche opposte a quelle che determinano il divieto di spandimento di cui alla disciplina Nitrati, volto ad evitare fenomeni di dilavamento e percolazione.

La complessità delineata impone una particolare attenzione nel fornire agli operatori agrozootecnici un’informazione completa, coerente ed integrata, in relazione alle diverse prescrizioni d’uso e divieto, e ai relativi materiali interessati. A tale riguardo, si consideri che, mentre l’allerta PM10 impone l’obbligo di interramento immediato dei liquami zootecnici, la DGR n. 813/2021 ha esplicitato che il meccanismo di flessibilità sui divieti stagionali Nitrati si applica a tutte le tipologie di fertilizzanti azotati che hanno un divieto di spandimento di 90 giorni e precisamente a:

  • fertilizzanti immessi sul mercato (ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell’ammendante compostato misto per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio),
  • letami e assimilati (ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65% per la quali si applica il divieto dal 1° novembre alla fine di febbraio e ad eccezione dei letami bovini, ovicaprini e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio),
  • liquami e assimilati e acque reflue su terreni dotati di copertura vegetale o con residui colturali oppure in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Si pone, pertanto, la necessità di dare continuità e potenziare i servizi ad oggi forniti recependo in modo organico e congruente le indicazioni del Bollettino PM10 all’interno del Bollettino Agrometeo Nitrati e relativa APP.

Sul tema dell’estensione dell’Accordo di collaborazione di cui all’art. 15 della L. n. 241/1990, si richiamano le valutazioni già svolte con la DGR n. 1116/2017 di approvazione del relativo schema e si evidenzia che:

  • l’ARPAV, ai sensi della Legge Regionale istitutiva n. 32/1996:
    • svolge attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative anche all’ aria (art. 3 comma 1 punto 2);
    • svolge attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche (art. 3 comma 2 lettera n),
    • è ente strumentale della Regione Veneto dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile (art. 7),
    • sulla base di apposite convenzioni, svolge a favore del settore primario le attività tecniche e laboratoristiche (art. 30 comma 2);
  • l’ARPAV è compresa nell’elenco delle pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle quali è data facoltà di sottoscrivere Accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990;
  • la Regione ai sensi dell’articolo 92, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, è tenuta a predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
  • la Regione ai sensi del D. Lgs. n. 155/2010, artt. 14 e 16, è tenuta ad informare la popolazione in caso di superamento delle soglie di informazione e allarme e a garantire l’accesso e la diffusione alle informazioni sulla qualità dell’aria;
  • nella fattispecie in oggetto, che vede coinvolte la Regione del Veneto ed ARPAV nella necessità di dare riscontro alla cittadinanza e agli operatori agricoli sui divieti posti in essere, si concretizzano le condizioni che escludono l’Accordo dal Codice Appalti (art.5 del D.Lgs. n. 50/2016).

Sulla base degli elementi sopra rappresentati e di quanto definito all’articolo 7 dell’Accordo già sottoscritto tra Regione Veneto e ARPAV ai sensi della DGR n. 1116/2017,  sussistono i presupposti tecnici ed amministrativi per l’integrazione e contestuale estensione di durata del medesimo Accordo, al fine di garantire continuità ai servizi e recepire l’informazione di cui al Bollettino PM10 e le conseguenti indicazioni operative per il settore agrozootecnico anche all’interno Bollettino Agrometeo Nitrati e relativa APP.

Premesso quanto sopra, con nota della Direzione Agroambiente programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria prot. n. 296859 del 01/07/2021, sono state rappresentate ad ARPAV le motivazioni che sussistono per un’estensione delle attività previste dalla collaborazione in essere, nell’ambito di un Accordo aggiornato ed indirizzato a dare risposta alle istanze di consolidamento degli strumenti previsionali messi a disposizione degli operatori agricoli e di continuità delle attività informative. A tale nota, ARPAV ha risposto con nota 2021 - 0068132 (prot. reg. n. 336026 data 27/07/2021), confermando la disponibilità ad estendere la durata della collaborazione e ad integrarne i contenuti e quantificando in 30.000,00 euro le risorse necessarie a mero ristoro delle spese sostenute. Con la medesima nota ARPAV ha precisato la necessità che, per dare esecuzione alle attività previste, sia espressamente confermato, nell’ambito dell’Accordo integrativo, l’utilizzo e la manutenzione evolutiva del software da parte dell’Agenzia ai fini della fornitura del servizio di previsione agli utenti esterni.

Si ritiene utile, in particolare, che l’Accordo garantisca e perfezioni le funzioni finora svolte per l’intero periodo di vigenza del Quarto Programma di Azione Nitrati approvato con DGR 813/2021, ossia fino al 31/12/2025.

Appare altresì strategico incorporare l’informazione di cui al Bollettino PM10 all’interno del Bollettino Agrometeo Nitrati entro l’apertura del prossimo periodo di emissione del Bollettino PM10, ossia entro il 1° ottobre 2021.

Il quadro delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità in progetto prevede:

  1. la prosecuzione di tutte le attività già previste dall’Accordo istituzionale di cui alla DGR n. 1116/2017 per l’intero periodo di validità del Quarto Programma d’Azione Nitrati ossia fino al 31/12/2025;
  2. il recepimento delle informazioni di cui al Bollettino PM10 e delle conseguenti indicazioni operative per il settore agrozootecnico all’interno del Bollettino Agrometeo Nitrati e relativa APP, compresi gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l’evoluzione del Bollettino PM10 con modello previsionale;
  3. l’individuazione dei criteri di rappresentazione delle informazioni integrate da rendere disponibili;
  4. l’attività di informazione e pubblicizzazione nei confronti degli utenti in merito alle novità introdotte nel Bollettino Agrometeo Nitrati con l’integrazione delle informazioni sulla qualità dell’aria e conseguenti indicazioni operative per il settore agrozootecnico.

Si propone quindi l’approvazione di un nuovo Accordo collaborazione istituzionale, che sostituisce quello precedentemente sottoscritto ai sensi della DGR n. 1116/2017 integrandolo con le attività necessarie a garantire il recepimento delle indicazioni del Bollettino PM10 all’interno del Bollettino Agrometeo Nitrati.

Alla sottoscrizione del nuovo Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e ARPAV (Allegato A), sostitutivo del precedente, è delegato il Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, che provvederà, con proprio decreto, all’attivazione delle procedure di impegno dell’importo da destinare a copertura del mero rimborso delle spese sostenute da ARPAV.

I movimenti finanziari tra i soggetti interessati dall’Accordo di collaborazione di cui al presente provvedimento, si configurano come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi. Al fine di rimborsare le spese sostenute da ARPAV nella realizzazione della collaborazione, la Regione contribuisce con un importo massimo di euro 30.000,00, che trova copertura nel Capitolo di spesa 102405 avente per oggetto “Studi, indagini e valutazioni ambientali delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - acquisto di beni e servizi”, anno 2021, del bilancio regionale di previsione 2021-2023.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria provvederà, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra le parti, ad impegnare l’importo di 30.000,00 a favore di ARPAV.

Alla medesima Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari alla completa attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione e dall’Accordo sottoscritto tra le parti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la lettera di costituzione in mora della Commissione europea C(2018) 7098 al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale– infrazione n. 2018/2249 e la successiva lettera di messa in mora complementare C(2020)7816;

VISTA la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la L. n. 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il D. Lgs. n. 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.M. 19 aprile 1999 Approvazione del codice di buona pratica agricola;

VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato;

VISTA la Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 13 luglio 2017, DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 - Allegato A, Articolo 6 "Divieti stagionali". Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto e ARPAV per attività di informazione sui periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati. Articolo 15, Legge n. 241/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 Approvazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2 marzo 2021 Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che è di interesse comune di Regione e ARPAV la realizzazione delle attività individuate nelle premesse e di seguito richiamate, attraverso le modalità previste dall’articolo 15 della L. 241/1990:

a) la prosecuzione di tutte le attività già previste dall’Accordo istituzionale di cui alla DGR n. 1116/2017 per l’intero periodo di validità del Quarto Programma d’Azione Nitrati ossia fino al 31/12/2025;

b) il recepimento delle informazioni di cui al Bollettino PM10 e delle conseguenti indicazioni operative per il settore agrozootecnico all’interno del Bollettino Agrometeo Nitrati e relativa APP, compresi gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l’evoluzione del Bollettino PM10 con modello previsionale;

c) l’individuazione dei criteri di rappresentazione delle informazioni integrate da rendere disponibili;

d) l’attività di informazione e pubblicizzazione nei confronti degli utenti in merito alle novità introdotte nel Bollettino Agrometeo Nitrati con l’integrazione delle informazioni sulla qualità dell’aria e conseguenti indicazioni operative per il settore agrozootecnico;

3. di approvare l’Accordo di collaborazione secondo lo schema riportato in Allegato A, in sostituzione del precedente Accordo di cui alla DGR n. 1116/2017, per recepire nel Bollettino Agrometeo Nitrati le disposizioni della nuova disciplina regionale sugli spandimenti agronomici comprensiva del Quarto Programma d'Azione Nitrati di cui alla DGR n. 813/2021, l’informazione del Bollettino PM10 come stabilito dalla DGR n. 238/2021 e le conseguenti indicazioni operative per il settore agrozootecnico;

4. di stabilire che l’Accordo di collaborazione di cui al punto 3 del presente provvedimento entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata corrispondente al periodo di validità del Quarto Programma d’Azione Nitrati approvato con DGR n. 813/2021, ossia fino al 31/12/2025, fatte salve eventuali proroghe motivate;

5. di stabilire che, a partire dalla entrata in vigore dell’Accordo di collaborazione di cui al punto 3 del presente provvedimento, lo stesso sostituisce integralmente l’Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 1116/2017;

6. di incaricare la Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario all’esecuzione della presente deliberazione;

7. di determinare in euro 30.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102405 avente per oggetto “Studi, indagini e valutazioni ambientali delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - acquisto di beni e servizi”;

8. di dare atto che la Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 3 del presente provvedimento, nonché all’adozione e all’espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario all’esecuzione della presente deliberazione, comprese le eventuali modifiche di carattere non sostanziale all'Accordo medesimo;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo n. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1148_21_AllegatoA_455768.pdf

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