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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 09 agosto 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116 del 09 agosto 2021

Recepimento del Protocollo d'Intesa tra Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105. Sospensione parziale del Protocollo d'Intesa regionale per l'esecuzione di test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza COVID-19, approvato con DGR n. 1864 del 29.12.2021 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Si recepisce il protocollo di intesa tra Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 e di conseguenza si sospendono gli effetti del protocollo d’intesa regionale di cui alla DGR n. 1864 del 29.12.2020 e s.m.i. per il periodo di vigenza del sopravvenuto accordo nazionale e limitatamente alla popolazione cui esso fa riferimento.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In attuazione dell’articolo 5 Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, commi 1 e 2, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - di seguito riportato - in data 5 agosto 2021 il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite hanno siglato il Protocollo d’intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi contenuti Allegato A al presente atto:

1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

Il Protocollo d’intesa, valido fino al 30 settembre 2021, prevede la pubblicazione dell’elenco delle farmacie aderenti nel sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza COVID-19: le farmacie che intendono aderire alla campagna di somministrazione dei test antigenici rapidi provvedono alla compilazione, secondo apposita procedura informatizzata, dell’apposito modulo (fac-simile in Allegato 1 del protocollo) reperibile sul sistema Tessera Sanitaria a tal fine già attivato.

Nel merito, quindi, fino al 30 settembre 2021, le farmacie convenzionate aderenti al Protocollo in oggetto ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, potranno somministrare test antigenici rapidi - tra quelli ammissibili per l’emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ECDC -, secondo i criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia, previsti nel Protocollo stesso, di seguito riportati:

a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;

b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito.

Con il presente atto si propone di recepire il Protocollo d’Intesa siglato tra il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Sotto il profilo economico, agli oneri derivanti dall’attuazione del Protocollo d’intesa si farà fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che saranno ripartite dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria; a tal fine si propone di incaricare le Aziende ULSS di anticipare gli importi spettanti alle farmacie aventi diritto, sulla base dei test antigenici rapidi effettuati, a valere sulle proprie risorse di bilancio, in un’unica soluzione entro e non oltre il 31 dicembre 2021: le Aziende ULSS saranno successivamente rimborsate, per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 25 ottobre 2016, n. 19, a valere sulle risorse statali sopra richiamate, in seguito all’introito a bilancio regionale delle stesse.

Ciò premesso, si richiama la DGR n. 1864 del 29.12.2020 come modificata con DGR n. 556 del 27.4.2021, relativa all’approvazione del Protocollo d’Intesa concertato allora, in assenza di analoghi provvedimenti nazionali, tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma Veneto, Assofarm e Farmacieunite), relativo all’esecuzione - in presenza di determinati presupposti - di test antigenici rapidi per la sorveglianza Covid-19 nelle farmacie convenzionate al costo interamente a carico del cittadino di euro 22,00: con il presente atto si tratta, quindi, di sospendere tale Protocollo regionale per tutto il periodo di vigenza del sopravvenuto Protocollo nazionale e limitatamente alla popolazione sopra indicata cui quest’ultimo fa riferimento.

Si propone, pertanto, di stabilire la perdurante efficacia del Protocollo d’Intesa regionale di cui alla DGR n. 1864 del 29.12.2020 modificata con DGR n. 556 del 27.4.2021 con riferimento alle persone non ricomprese nel Protocollo nazionale che facciano richiesta, senza prescrizione medica, di esecuzione di test antigenici rapidi per la sorveglianza Covid-19 nelle farmacie convenzionate al costo interamente a loro carico di euro 22,00, secondo modalità e criteri definiti, appunto, nel Protocollo d’Intesa regionale.

Infine, si dà atto del fatto che in data 6 agosto 2021, nelle more del recepimento con provvedimento regionale, il Protocollo d’Intesa nazionale in oggetto è stato formalmente trasmesso agli enti del Servizio Sanitario regionale ed alle Associazioni di categoria firmatarie regionali con nota prot. 0353353 agli atti della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, in considerazione dell’immediata possibilità di adesione al Protocollo nazionale stesso da parte delle farmacie convenzionate utilizzando la procedura informatizzata, a tale scopo già disponibile nel sistema Tessera Sanitaria.

Azienda Zero adotterà le necessarie soluzioni di natura tecnico informatica per la corretta gestione del flusso relativo ai test antigenici somministrati finalizzate, anche in relazione all’età, alla quantificazione della remunerazione conclusiva a carico del SSN e fornirà tutte le relative indicazioni .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

VISTO il Protocollo d’intesa nazionale del tra il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105 siglato in data 5 agosto 2021;

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTA la DGR n. 1864 del 29.12.2020 - Approvazione Protocollo d’Intesa per l’esecuzione di test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza Covid-19;

VISTA la DGR n. 556 del 27.4.2021- Recepimento Accordo Quadro nazionale per la somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 presso le farmacie convenzionate, approvazione dello Schema del relativo Protocollo d'Intesa Integrativo regionale e aggiornamento del Protocollo d'Intesa per l'effettuazione in farmacia di test rapidi antigenici -giusta DGR n.1864/2020;

VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTO il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2010 Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali;

VISTA la DGR n. 1247 del 1.9.2020 - DGR n. 782/2020. Allegato I "Sistema informativo Covid 19". Nomina, da parte della Giunta regionale, quale Titolare del trattamento dei dati, exart.4, punto 7, del Regolamento UE 2016/679, di Azienda Zero quale Responsabile Trattamento Dati ex art. 4, punto 8, del Regolamento UE 2016/679, e approvazione del relativo schema di convenzione;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati personali);

VISTO il decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018;

VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di sospendere, pertanto, parzialmente per la durata della vigenza del sopravvenuto Protocollo nazionale di cui al punto 1, per le motivazioni espresse in premessa, la DGR 1864 del 29.12.2020 come modificata con DGR n. 556 del 27.4.2021, recante Approvazione Protocollo d’Intesa per l’esecuzione di test antigenici rapidi in farmacia per la sorveglianza Covid-19, limitatamente alle parti incompatibili con i sopravvenuti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia, previsti nel Protocollo stesso, di seguito riportati:

a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;

b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;

3. di stabilire, quindi, la perdurante efficacia del Protocollo d’Intesa regionale di cui alla DGR n. 1864 del 29.12.2020 modificata con DGR n. 556 del 27.4.2021 con riferimento alle persone non ricomprese nel Protocollo nazionale di cui al punto 1., che facciano richiesta di esecuzione di test antigenici rapidi per la sorveglianza Covid-19 nelle farmacie convenzionate al costo interamente a loro carico di euro 22,00, secondo modalità e criteri definiti nel Protocollo d’Intesa regionale;

4. di incaricare Azienda Zero di adottare le soluzioni di natura tecnico informatica necessarie per la corretta gestione del flusso relativo ai test antigenici somministrati finalizzate, anche in relazione all’età, alla quantificazione della remunerazione conclusiva a carico del SSN e a fornire tutte le relative indicazioni;

5. di dare atto che agli oneri derivanti dall’attuazione del Protocollo d’Intesa si farà fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che saranno ripartite dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 alle regioni e alle province autonome di Tento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria e per le quali saranno all'uopo istituiti nel bilancio regionale gli appositi capitoli di entrata e di spesa;

6.di incaricare le Aziende ULSS di anticipare gli importi spettanti alle farmacie aventi diritto, sulla base dei test antigenici rapidi effettuati, a valere sulle proprie risorse di bilancio, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre 2021: le Aziende ULSS saranno successivamente rimborsate, per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 25 ottobre 2016, n. 19, a valere sulle risorse statali di cui al punto 5, in seguito all’introito a bilancio regionale delle stesse;

7. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente provvedimento;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1116_21_AllegatoA_455091.pdf

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