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Materia: Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 22 giugno 2021
Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3, comma 1, lettere b), e). Anno 2021. DGR/CR n 40 dell'11/05/2021
Con il presente atto la Giunta regionale provvede ad approvare il bando 2021 riguardante l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per l’implementazione di sistemi di videosorveglianza, di mezzi e di dotazioni strumentali della polizia locale, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9.
I criteri di assegnazione dei contributi sono stati validati dalla competente commissione consiliare, che ha espresso il proprio parere favorevole all’unanimità sulla proposta deliberativa della Giunta regionale
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La sicurezza del territorio e la qualità di vita della popolazione sono sempre state una priorità per l’amministrazione regionale che, grazie in particolare alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 recante “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”, ha investito in questi anni risorse per dotare gli enti locali e i relativi apparati di Polizia locale di strumenti efficaci e moderni per il controllo in tempo reale delle aree più sensibili, consentendo agli operatori interventi tempestivi e in piena sicurezza.
L’intervento regionale, sotto forma di contributi alla realizzazione di progetti presentati dagli enti locali, si è dimostrato necessario per sostenere lo sforzo degli enti diretto ad assicurare la sorveglianza attiva e costante del territorio e a incentivare la connessione con le centrali operative delle Forze nazionali di polizia, garantendo in questo modo l’effettiva interoperabilità tra gli apparati e la piena integrazione operativa degli enti locali a livello aggregato, come previsto dalla legge regionale n. 9/2002.
Il perseguimento della suddetta priorità è stato rafforzato dalla recente approvazione della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 recante “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza” con cui la Regione del Veneto ha stabilito di rafforzare il proprio sistema territoriale di sicurezza.
La Regione intende confermare questo orientamento e garantire, di conseguenza, agli operatori delle polizie locali le dotazioni strumentali, gli apparati e i mezzi necessari per svolgere al meglio la loro missione istituzionale, riproponendo anche per l’annualità 2021 i criteri di accesso ai contributi destinati agli enti locali ai sensi dell’art. 3, della citata L.R. n.9/2002 già proposti nel bando 2020 emanato con DGR n. 599 del 12/05/2020. A questo proposito si evidenzia che, in esito al suddetto bando, sono state ammesse a contributo n. 34 domande tutte finanziate con i fondi allocati nel bilancio 2020-2022 al capitolo 100105 a ciò dedicato (per un totale di € 1.172.498,50).
Nel bilancio 2021-2023 è stato stanziato, per l’annualità 2021, l’importo di € 1.100.000,00 sul capitolo n. 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio - contributi gli investimenti (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9)".
Quanto ai criteri per l’accesso ai contributi, di cui all’Allegato A del presente atto, come sopra riportato, si ripropongono sostanzialmente quelli già approvati per il bando 2020 salvo correttivi marginali necessari per chiarire e superare dubbi interpretativi e per agevolare la predisposizione delle domande di contributo. La Giunta regionale ne ha curato la definizione con DGR/CR n 40 dell’11/05/2021che è stata sottoposta all’esame della competente commissione consiliare. La prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole all’unanimità recante il numero 56, prot. n. 267322 del 14/06/2021.
Infine, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1417 del 06/08/2013, allegato B, punto 4.5 “Procedimento di definizione dei criteri per la concessione dei contributi”, il presente atto è trasmesso per conoscenza anche alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, in quanto incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 e s.m.i..
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e);
VISTA la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 a s.m.i.;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge regionale 23 giugno 2020, n. 24;
VISTA la Legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTO il DSGP n. 1 dell’08/01/2021 “Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la DGR/CR n 40 dell’11/05/2021;
VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare n. 56, prot. n. 267322 del 14/06/2021.
delibera
(seguono allegati)
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