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Materia: Foreste ed economia montana
Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 del 25 maggio 2021
Riconoscimento e approvazione provvisoria ambito territoriale Unione montana del Bassanese. L.R. 40/2012 e L.R. 18/2012.
Con il presente provvedimento si procede, nelle more della approvazione del Piano di Riordino territoriale, a riconoscimento e approvazione provvisoria dell’ambito territoriale della UM del Bassanese, costituito dal territorio dei Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna e Valbrenta.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali" sono state approvate sostanziali modifiche alla L.R. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" ed alla L.R. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
In particolare, le principali novità introdotte nella LR 40/2012 riguardano:
In merito alla ridefinizione degli ambiti, la L.R. 40/2012 prevede che quest’ultimi siano determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie montane, su proposta avanzata dai comuni interessati, secondo le procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” (art. 3 comma 3 della LR 40/2012).
La procedura prevista dall’art. 8 della L.R. 18/2012 consiste nella predisposizione di un Piano di Riordino Territoriale (PRT) che definisca la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all’articolo 7 della legge regionale stessa.
Il Piano di Riordino Territoriale viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare.
Il PRT riportato all’art. 8 è finalizzato principalmente alla definizione di nuovi ambiti per i quali è necessario verificare l’adeguatezza territoriale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi per conto dei comuni.
La DGR 376/2020, che detta le disposizioni esecutive e di attuazione della LR 2/2020, riporta la procedura prevista dall’art. 8 per la definizione dei nuovi ambiti delle Unioni montane specificando, in particolare, che le Unioni si costituiscono con l’elezione del Presidente e che ai fini del riconoscimento e degli adempimenti richiesti a livello nazionale, la costituzione dell’Unione montana e l’approvazione dello statuto sarà oggetto di presa d’atto con specifico decreto del Presidente della Giunta regionale. Le Unioni montane che non necessitano di modificazioni territoriali non sono soggette ad alcun atto confermativo.
L’Unione montana del Brenta (nuova denominazione assunta nel 2020), costituitasi in data 20/03/2014 come Unione montana Valbrenta sullo stesso ambito territoriale della precedente Comunità montana del Brenta (ad eccezione del comune di Romano d’Ezzelino), ha attivato nel corso del 2020 un percorso di modifica dell’ambito territoriale attraverso la riaggregazione del comune di Romano d’Ezzelino all’ambito della UM del Brenta, la modifica della sede e la nuova denominazione in Unione montana del Bassanese.
In particolare, con nota dell’11/03/2021 vengono trasmessi, alla Direzione Enti locali e Servizi elettorali, struttura competente per materia, i seguenti atti:
Per questa nuova Unione montana del Bassanese, che ripropone di fatto un ambito territoriale ottimale già previsto nella L.R. 19/92 “Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane” (ora abrogata) e che quindi ne riconferma la validità sotto il profilo dell’adeguatezza territoriale, all’esito dell’istruttoria svolta dalla succitata struttura regionale, si ritiene che l’idoneità alla gestione dei servizi associati per conto dei comuni attraverso il PRT di cui all’articolo 8 della L.R. 18/2012, sia già assolta.
Nelle more della approvazione del nuovo PRT, in sede di Consiglio delle Autonomie montane del 20 aprile 2021, al punto 2 dell’ordine del giorno “Stato delle procedure in corso di ridefinizione delle Unione montane e Piano di riordino territoriale” si è convenuto su una procedura transitoria, in base alla quale la Giunta provvederà al riconoscimento provvisorio delle Unioni montane che hanno completato l’iter di costituzione, rinviando alla conferma definitiva dell’ambito territoriale delle stesse, all’esito della approvazione del PRT.
Con il presente provvedimento, sulla base di quanto appena sopra esposto, si ritiene, quindi di riconoscere provvisoriamente l’Unione montana del Bassanese ed il suo ambito territoriale costituito dal territorio dei Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Solagna e Valbrenta.
Con l’ampliamento dell’ambito territoriale le funzioni amministrative delegate dalla regione dovranno essere estese al comune di Romano d’Ezzelino per la parte montana, in particolare il regolamento afferente alla L.R. n. 23/1996 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, il piano della viabilità silvo pastorale di cui alla LR n. 14/1992 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” nonché il disciplinare di cui alla LR 40/2012 art. 5 comma 6.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";
VISTA la 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l’art. 5 comma 9 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 31 marzo 2020;
VISTA la nota dell’Unione Montana Bassanese in data 11.03.2021;
VISTA la determinazione del Consiglio delle Autonomie Montane in data 20 Aprile 2021;
delibera
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